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Sentenza

Come si fa a stabilire se una strada privata è adibita al pubblico transito? Il ...
Come si fa a stabilire se una strada privata è adibita al pubblico transito? Il Tar Sicilia Sezione di Catania risponde al quesito.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 6 novembre 2014, n. 2912
N. 02912/2014 REG.SEN.

N. 04588/2001 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4588 del 2001, proposto da: Curreri Santo, Curreri Caterina, Curreri Giuseppa e Curreri Rosa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Miloro e Raffaela Pugliano, con domicilio eletto presso Rosario Magnano Di San Lio, in Catania, via G. Leopardi, 103; 
contro

Comune di Messina, Direz.Dipartimentale O6 - Settore Viabilità, n.c.; 
Comune Messina, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; 
nei confronti di

Fede Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Biondo, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Messina; quindi domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale adito; 
per l'annullamento

dell'ordinanza n. 297 del 24 agosto 2001, con la quale il Dirigente della Direzione Dipartimentale 06 - Settore Viabilità - del Comune di Messina ha ordinato la collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale;

nonché la nota di trasmissione della predetta ordinanza prot. 5314 del 27 agosto 2001 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;

e per il risarcimento dei danni conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fede Antonino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe si impugna l'ordinanza con la quale è stata ordinata "l'istituzione di stop ... sull'asse viario che interseca a circa 24 metri dall'incrocio con la via Comunale la strada di accesso alla contrada S. Antonino" e quindi "la collocazione della segnaletica verticale di stop ed il tracciamento della striscia trasversale di arresto ... ".

I ricorrenti deducono violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, assumendo che la predetta via di acceso alla C.da S. Antonio (nella zona detta di S. Filippo Superiore di Messina) appartenga ai proprietari degli immobili ubicati ai lati della stessa via e che conseguentemente l'Amministrazione comunale di Messina non aveva alcun titolo per porvi la segnaletica stradale.

2. Il Comune intimato non si è costituito.

3. Resiste invece il controinteressato Fede Antonino deducendo, in forza di varie attestazioni, certificazioni ed atti ufficiali del Comune di Messina, allegati alle proprie difese, che:

- l'Amministrazione comunale da sempre provvederebbe alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, tramite il rifacimento dell'asfalto, illuminazione, pulizia ecc.;

- i ricorrenti perseguirebbero un fine non lecito, ossia "… hanno incardinato il presente giudizio in maniera strumentale, al fine di ottenere una sentenza che dichiari che la Via S. Antonino è strada privata e così conseguire la sanatoria del progetto";

- l'area interessata sarebbe stata oggetto di espropriazione e quindi sarebbe entrata a far parte dei beni patrimoniali indisponibili del Comune;

- comunque quest'ultimo e per esso il preposto Dipartimento, avrebbe da sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada in oggetto.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza di trattazione, insistendo nelle proposte domande, eccezioni e difese.

In particolare, i ricorrenti:

a) in data 11.7.2014 hanno prodotto copia delle sentenze n. 305/1995 del Tribunale civile di Messina e n. 160/2001 della Corte d'appello, che ha disposto la riforma in parte della prima rigettando per l'effetto " … la domanda di arretramento e distanza legale del fabbricato appartenente al Fede";

b) in data 23/07/2014, hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito quando detto in ricorso, facendo rilevare, ulteriormente, che:

- il loro diritto di proprietà risulta da C.T.U. disposta in sede di giudizio civile conclusosi a favore dei sigg. Curreri con sentenze della Corte d'appello di Messina n. 513/2008 e della Corte di Cassazione n. 7573/2012, "… che hanno definito i giudizi di cui erano parti i signori Curreri, aventi ad oggetto, anche, la su citata stradella" (pag. 12 della mem. cit.);

- l'A.G.O. avrebbe, non solo accertato la proprietà privata della via in argomento, ma anche l'inesistenza dell'uso pubblico, che infondatamente, dunque, si assume nei provvedimenti impugnati;

- l'espropriazione, cui fa riferimento la controparte, sarebbe stata in realtà una mera occupazione del terreno nel 1979 per la realizzazione della rete fognaria, mentre il competente Ufficio comunale ha rilasciato formale dichiarazione circa l'inesistenza di alcun diritto comunale.

5. Alla pubblica udienza dell8 ottobre 2014 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre premettere che la questione da decidere in questa sede non è quella della titolarità dominicale dell'area su cui insiste la strada c.d. di accesso alla c.da S. Antonio, ma semplicemente la legittimità, o meno, dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Messina che, premesso l'uso pubblico della strada medesima, ha ritenuto, per motivi di sicurezza della viabilità, di ordinare l'apposizione di un segnale di "stop" al punto di incrocio di detta strada con altra via che a sua volta "interseca …. la via Comunale" che costeggia il torrente S. Filippo.

Si aggiunga che gli accertamenti intervenuti in sede civile dimostrano che il sito è stato nel suo complesso edificato, in parte forse anche abusivamente, e ciò ha dato luogo ad una accesa controversia di natura tipicamente privatistica tra proprietari confinanti.

Tuttavia è un dato di fatto pacifico che gli immobili realizzati siano oggi serviti da un'area di acceso a fondo cieco, che il Comune ritiene essere aperta al pubblico transito, in entrata ed in uscita, e quindi bisognosa della segnaletica verticale oggetto del provvedimento impugnato, alla stregua di una qualsiasi strada pubblica.

2. Peraltro, il giudicato civile, di cui alle sentenza n. 305/1995 del Tribunale civile di Messina e n. 160/2001 della Corte d'appello, concerne l'accertamento relativo alla titolarità dominicale dell'area tra i litiganti (attuali ricorrenti, eredi del dante causa sig. Curreri Antonino fu Santi, e l'odierno controinteressato Fede Antonino) ed al rispetto dei reciproci rapporti contrattuali e di vicinato. Pertanto, trattasi di giudicato oggettivamente irrilevante ai fini del decidere, oltre che soggettivamente inopponibile al Comune, rimasto del tutto estraneo al giudizio.

Quanto alla sentenza n. 7573/2012 della Corte di Cassazione (che ha confermato sent. della C. App. di Messina n. 513/2008), è pur vero che è stata ivi negata, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente in cassazione tale Cucinotta Francesco, l'esistenza della proprietà comunale della "stradella" (per assenza di una provata espropriazione dell'area o per usucapione) o l'uso pubblico della stessa,; ma tali conclusioni non possono dispiegare effetto ultra partes; e comunque l'eccezione è stata respinta con riferimento alle ritenuta carenza delle ragioni giuridiche prospettate dal detto Cucinotta e della documentazione probatoria dallo stesso esibita; e per di più - come prima detto - in assenza di contraddittorio col Comune.

Dunque, anche per le (prodotte) sentenze della Corte d'appello di Messina n. 513/2008 e della Corte di Cassazione n. 7573/2012, va detto che trattasi di giudicato reso inter alios, ossia tra l'allora ricorrente in cassazione Sig Cucinotta e gli eredi del fu Curreri Antonino (Rosa, Concetta, Francesco, Caterina, Giuseppe e Santo), come tale inidoneo ad incidere sulla presente controversia che vede come parte essenziale il Comune di Messina nella veste di autorità emanante del provvedimento impugnato.

In altri termini, dette sentenze non possono fare stato (ex art. 2909 cod. civ.), né nei confronti dell'odierno controinteressato, né, massimamente, nei confrontidell'intimato Comune. sia perché soggetto terzo, rispetto alla lite decisa dall'AGO, sia anche per l'irrilevanza dei profili di natura contrattuale-dominicale, risolti dal giudice civile, sul potere esercitato dal Comune medesimo per ragioni di viabilità, in relazione al ritenuto uso pubblico dell'area in questione. Ed il giudicato di cui sopra, così non rileva per il Comune di Messina, di riflesso non rileva nemmeno per questo Tribunale amministrativo chiamato semplicemente a stabilire l'esistenza o meno dei presupposti presi in considerazione dal Comune per l'adozione dell'atto impugnato.

3. Ciò premesso, il ricorso è da ritenersi infondato, in quanto l'uso pubblico della strada in argomento risulta, in questo processo, attestata:

1) dalla Divisione Tecnica della XI° Ripartizione Urbanistica, la quale con nota del 9-6-1981 dichiara (ai fini del progetto di costruzione di tale Cucinotta Francesco) che la strada in cui sorge il fabbricato (che secondo la incontestata deduzione del controinteressato, "insiste anch'esso sulla Via S. Antonino") ed è " … servita dagli impianti a rete ed aperta al pubblico transito" (cfr. all. 8 della produzione del controinteressato dell'11.7.2014);

2) dalla Direzione Dipartimentale - Settore viabilità - del Comune di Messina, con prot. n. 3614/VT, del 4 agosto 2000, nella quale si comunica al Dipartimento del Demanio "che la strada evidenziata nell'allegata planimetria è aperta al pubblico transito" (cfr. all. 11 della produzione cit.);

3) dalla Direzione Dipartimentale OO.PP.- Settore Manutenzione Straordinaria Strade -, la quale, con prot. n. 1994 del 4 agosto 2000, afferma che "… detta via risulta regolarmente asfaltata dal Comune di Messina, è servita da condotta fognaria e da tutti gli impianti a rete ed è aperta al pubblico transito" (cfr. all. 12 della produzione cit.);

4) dalla Direzione Dipartimentale 10 - Demanio e Patrimonio, Settore Gestione Beni Demaniali - del Comune di Messina, la quale, con nota prot. n. 6836 del 12 settembre 2000, "certifica che la via C. da San Antonino del Vill. San Filippo Superiore è servita da condotta fognaria e da tutti gli impianti a rete ed è aperta al pubblico transito" (cfr. all. 13 della produzione cit.).

Dunque, la prova dell'uso pubblico dell'area (che l'AGO ha riconosciuto in effetti essere di proprietà privata, in relazione a talune clausole contrattuali in cui si parla di uno "spazio di isolamento e di accesso" ai realizzati o realizzandi fabbricati), risulta attestata in atti formali dell'Amministrazione, dotati, fino a querela di falso, di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; atti ai quali questo Decidente non può che attenersi, quale che sia stata la valutazione fattane dall'AGO in altre controversie rese inter alios.

4. Né può rilevare il fatto che la strada di proprietà privata di accesso alla c.da S. Antonio sia senza uscita, atteso che anche un mero cortile (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 2700 del 12 novembre 2003), se aperto al pubblico ed al traffico automobilistico indifferenziato dà luogo ad un "uso pubblico" (art. 2 cod. str.) tale da giustificare l'intervento dell'Amministrazione; e nella fattispecie, come già detto, sussiste la prova, ex art. 2700 cod. civ., che detta strada: è stata asfaltata dal Comune; immette in un tratto viario che a sua volta incrocia, dopo qualche decina di metri, una "via comunale"; è manutenzionata dal Comune medesimo ed è servita di tutti i servizi pubblici necessari per l'abitabilità e\o agibilità degli immobili prospicienti. Peraltro la collocazione della numerazione civica, risulta già in una attestazione del Sindaco di Messina datata 19.3.1990 e resa in relazione alla costruzione di un fabbrica da parte di tale Cucinotta Francesco (cfr. all. 6 della produzione del controinteressato cit.); verosimilmente il medesimo ricorrente di cui alla sent. della Corte di Cassaz. n. 7573/2012 cit..

Di rilievo appare, poi, la circostanza che i ricorrenti non deducono, né tanto meno provano, che il libero accesso alla strada\cortile de qua, mediante autovetture, sia in effetti impedito (mediante apposti accorgimenti: quali cancelli, recinzioni, barre di accesso, servizio di guardiania … ecc.); e quindi sia consentito ai soli proprietari degli immobili prospicienti sulla strada stessa.

E' da ritenere, quindi, alla stregua degli atti di causa, che qualsiasi cittadino possa di fatto accedere liberamente alla strada\cortile in argomento, a piedi o con automezzi, e che parimenti possa uscirne per immettersi nella viabilità comunale ("via Comunale" o "via Paolo la Badessa"); in un'area, peraltro, caratterizzata da una forte pendenza, nei pressi del ripido ed ampio torrente S. Filippo. E ciò è sufficiente per ritenere che il tratto viario per cui è causa abbia in effetti una funzione di libero collegamento dell'area in questione con le pubbliche vie circostanti e sia destinato al transito di un numero indifferenziato di persone uti cives, e non uti singuli.

Come da tempo enunciato dalla giurisprudenza amministrativa affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su di una strada realizzata in area privata occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI sent. n. 2544 del 10 maggio 2013 che conferma T.A.R. Toscana, 29 luglio 2008 n. 1834).

Del resto, è noto che l'adibizione ad uso pubblico di una strada (o comunque di un'area) può anche avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, per effetto del comportamento del proprietario che metta il bene a disposizione dei cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lungo tempo, di guisa che il bene stesso venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (cfr. Cons. Stato Sez. IV sent. n. 3531 del 15 giugno 2012, che annulla T.A.R. Lazio, 6 agosto 2009 n. 7932; Cons. di Stato, Sez. I, parere n. 4361 dell'11 luglio 2011).

5. In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle addotte censure ed ricorso dev'essere respinto siccome privo di giuridico fondamento, (ferma la possibilità per gli odierni ricorrenti di fare valere davanti al Giudice ordinario, ai sensi degli artt. 948-951 cod. civ., ogni diritto o pretesa nei confronti di chiunque).

Sussistono giusti ed eccezionali motivi, in relazione alla natura ed agli specifici profili della controversia, come sopra specificati, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi,	Presidente, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Referendario

Francesco Mulieri,	Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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