Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Dà mandato ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno subito in un in...
Dà mandato ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale e 19 anni dopo scopre che l'avvocato non aveva fatto nulla.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 gennaio – 19 marzo 2014, n. 6347
Presidente Carleo – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. S.G. il (omissis) rimase coinvolto in un sinistro stradale, a seguito del quale il suo autoveicolo Fiat 128 venne danneggiato. Per ottenere il relativo risarcimento nei confronti del responsabile conferì mandato professionale all'avv. P.E. .
Nel 1999 il sig. S.G. , appreso che l'avv. P.E. nulla aveva fatto per adempiere il mandato ricevuto, lo convenne dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Tali danni consistevano, secondo la prospettazione attorea, nella perduta possibilità di ottenere dal preteso responsabile del sinistro il dovuto risarcimento.
2. Il Tribunale di Roma con sentenza 13.5.2002 n. 18856 accolse la domanda, e condannò l'avv. P.E. :
(a) a restituire al cliente la somma di L. 500.000, ricevuta a titolo di acconto al momento del conferimento dell'incarico professionale;
(b) a risarcire al cliente un danno liquidato equitativamente nella somma di L. 1.000.000.
Il Tribunale condannò altresì il soccombente al pagamento degli interessi sull'uno e sull'altro di tali importi (convertiti per approssimazione nella somma di Euro 750), con decorrenza dalla data della domanda.
3. La sentenza venne impugnata da ambo le parti: l'una chiedendo una più cospicua liquidazione del risarcimento; l'altra reiterando le eccezioni - in particolare, quella di prescrizione - sollevate e non accolte dal primo giudice. Il giudizio, interrotto a causa del decesso dell'avv. P.E. , venne riassunto dall'attore nei confronti degli eredi del convenuto, e cioè i sigg.ri C.M.L. , P.G. , P.S. , P.M. e P.V. .
Tutti gli eredi dell'avv. P.E. , ad eccezione del solo P.G. , hanno dichiarato di avere rinunciato all'eredità.
In esito al giudizio di gravame la Corte d'appello di Roma, con sentenza 21.5.2009 n. 2157, ha rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.
Quanto al primo, la Corte d'appello ha ritenuto che il sig. S.G. , per ottenere il risarcimento del danno nella maggior misura da lui pretesa, avrebbe dovuto dimostrare quale sarebbe stato il verosimile esito della lite che l'avv. P.E. avrebbe dovuto proporre nei confronti del responsabile del sinistro, prova che era invece mancata; quanto all'appello incidentale, la Corte ne ritenne la tardività.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal sig. S.G. , sulla base di otto motivi.
Ha resistito il sig. P.G. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. S.G. lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 2054 e 2697 c.c..
Espone che la Corte d'appello ha ritenuto non sussistere la prova che se un giudizio risarcitorio fosse stato introdotto dall'avv. P. nei confronti del terzo responsabile del sinistro stradale, le pretese risarcitorie dell'attore sarebbero state integralmente accolte.
Allega che tale statuizione sarebbe erronea, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto con giudizio controfattuale (o c.d. "prognosi postuma") ipotizzare che, se l'avv. P.E. avesse citato il responsabile del sinistro stradale, la responsabilità aquiliana di questi sarebbe stata verosimilmente affermata quanto meno in via concorsuale e presuntiva, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., e quindi la domanda di risarcimento del sig. S.G. non poteva non essere accolta almeno per la metà.
1.2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Nel giudizio di primo grado l'attore sostenne di avere dovuto pagare 2 milioni di lire per riparare la propria vettura, in tesi danneggiata dal sinistro stradale del (…).
Il Tribunale ha ritenuto esistente il danno lamentato dall'attore e derivato dall'inadempimento dell'avv. P.E. , e l'ha liquidato nella misura di un milione di lire, sul presupposto che non vi fossero prove "per quanto concerne lo svolgimento dell'intera vicenda".
Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello.
1.3. Or bene, dal momento che l'attore aveva allegato di avere speso due milioni di lire per riparare la propria vettura, e dal momento che il Tribunale ha liquidato la metà dell'importo richiesto dall'attore, è agevole concludere che tanto il Tribunale, quanto la Corte d'appello, hanno implicitamente ma chiaramente ritenuto che, se l'avv. P.E. avesse dato seguito al mandato conferitogli dal cliente, la domanda risarcitoria di questi non sarebbe stata rigettata, ma sarebbe stata verosimilmente accolta in misura ^ pari alla metà del danno preteso dall'attore.
Ne consegue, da un lato, che la sentenza impugnata ha implicitamente fatto applicazione proprio di quella norma (l'art. 2054, comma 2, c.c.) che il ricorrente assume essere stata violata; e dall'altro che in ogni caso, quale che fosse stato l'arriée pensée della Corte d'appello circa il presumibile esito della lite che l'avv. P.E. avrebbe dovuto introdurre per conto del cliente, l'esito del giudizio ha comunque condotto in fatto proprio a quel risultato invocato dal ricorrente (l'affermazione d'una colpa concorsuale), sicché l'eventuale cassazione della sentenza non apporterebbe, su questo punto, alcun vantaggio all'impugnante.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato la propria decisione di non accordare al sig. S.G. un risarcimento pari almeno alla metà dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c..
2.2. Il motivo è inammissibile, perché non concluso dalla "chiara indicazione del fatto controverso" o momento di sintesi, prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. (inserito nel codice dall'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera (d), della I. 18 giugno 2009, n. 69).
Tale norma è tuttora applicabile, benché abrogata, a tutte le impugnazioni proposte contro sentenze depositate dopo il 2.3.2006 (data di entrata in vigore della suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua abrogazione), per effetto della previsione di cui all'art. 58, comma 5, della suddetta L. 69/09, ove si stabilisce che l'abrogazione vale per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Ad abundantiam può aggiungersi che il motivo sarebbe comunque infondato, alla luce di quanto esposto al p.1.2.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il sig. S.G. lamenta - ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. - che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 324, 329 e 346 c.p.c..
Espone, al riguardo, che il giudice di primo grado "aveva dato per accertata l'obbligazione dell'avv. P. a risarcire integralmente l'attore dei danni subiti". E poiché l'appello incidentale in merito a tale questione era stato ritenuto inammissibile, sull'an debeatur si era formato il giudicato. La Corte d'appello, dunque, non avrebbe potuto tornare ad esaminare il problema della responsabilità nella causazione del sinistro stradale del (…).
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello, infatti, non ha per nulla rimesso in discussione l'an debeatur in assenza di appello, come pretenderebbe l'odierno ricorrente.
La colpa dell'avv. P.E. nell'assolvimento del mandato conferitogli dal sig. S.G. , ritenuta sussistente dal primo giudice, non è stata più sindacata dalla Corte d'appello, in mancanza di una valida impugnazione sul punto.
La Corte d'appello ha invece (ri)esaminato una questione ben diversa, e cioè se sussistesse o meno la prova d'una colpa del terzo nella causazione del sinistro stradale, dal quale scaturì il diritto al risarcimento malamente patrocinato dall'avv. P.E. .
Ma questo non è un accertamento "dell'an debeatur" rispetto alla domanda
oggetto del presente giudizio.
È infatti evidente che nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato altro è l'accertamento della colpa di questi, altro è l'accertamento della colpa del terzo che, causando al cliente un danno, determinò il sorgere del diritto al risarcimento oggetto del mandato professionale conferito dal danneggiato all'avvocato.
Il primo accertamento (la colpa dell'avvocato) costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice; è il fondamento della responsabilità professionale; la prova di esso si ripartisce in base alle regole di cui all'art. 1218 c.c..
Il secondo accertamento (la colpa del terzo) costituisce oggetto di cognizione incidentale; va compiuto al fine di accertare non già la negligenza dell'avvocato, ma il nesso di causa tra questa e la perdita del diritto di credito vantato dal cliente nei confronti del terzo; la prova di esso grava interamente sul cliente che lamenta l'inadempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato.
3.3. Ne consegue che la Corte d'appello, allorché ha escluso che l'appellante avesse provato di vantare un diritto al risarcimento integrale del danno nei confronti del terzo responsabile del sinistro, non ha affatto pronunciato ultra petita, ma ha semplicemente indagato se esistesse e di quale entità fosse il credito che si assumeva leso dalla negligenza professionale dell'avvocato. Ha, dunque, la corte d'appello in tal modo indagato il quantum debeatur, ovvero proprio l'accertamento ad essa richiesto dall'appellante principale, che sollecitava una più cospicua liquidazione del danno.
Nel giudizio avente ad oggetto la responsabilità professionale dell'avvocato, infatti, l'an debeatur è rappresentato dall'accertamento d'una condotta negligente del professionista, e nel caso di specie il giudice di secondo grado non ha né escluso, né limitato la sussistenza d'una responsabilità contrattuale in capo all'avv. P.E. .
Stabilire, poi, se e quali danni il sig. S.G. avesse patito in conseguenza del sinistro del XXXX (e quindi stabilire quale fosse il credito del sig. S. nei confronti del terzo responsabile) è un accertamento concernente non la colpa professionale dell'avvocato, ma solo l'entità del danno risarcibile.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il sig. S.G. lamenta - ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. - che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'art. 2697 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha affermato di non potere stabilire quale sarebbe stato il verosimile esito del giudizio che l'avv. P.E. avrebbe dovuto promuovere nei confronti del terzo danneggiato.
Allega, tuttavia, che tale statuizione sarebbe erronea, perché la suddetta prova era emersa dalla testimonianza raccolta nel corso del giudizio di primo grado, allorché il testimone - il conducente antagonista del sig. S. - dichiarò che il sinistro avvenne "con le modalità descritte" nell'atto di citazione.
4.2. Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello, infatti, ha puntualmente esaminato proprio la testimonianza del cui omesso esame l'odierno ricorrente si duole, ritenendo che essa non poteva suffragare la tesi dell'appellante, in quanto il testimone "disse di non ricordare" la dinamica del sinistro (così la sentenza impugnata, p. 6).
Se, pertanto, la Corte d'appello ha errato nel leggere la deposizione testimoniale, ritenendo che il testimone avesse riferito di non ricordare là dove aveva invece riferito di ricordare bene, tale vizio costituisce un errore revocatorio che si sarebbe dovuto far valere con le forme previste dall'art. 395 c.p.c..
5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto e col sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il sig. S.G. lamenta che la Corte d'appello abbia, violando la legge, illegittimamente rigettato due sue richieste istruttorie:
(a) la richiesta di acquisizione ex art. 213 c.p.c. del rapporto redatto dalla polizia municipale in occasione del sinistro del 1980;
(b) la richiesta di deferimento del giuramento suppletorio dell'attore per fornire la prova del quantum.
Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili.
5.2. Lo è il primo, in quanto il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013).
5.3. Lo è il secondo, per due ragioni: sia perché la scelta di deferire o meno il giuramento suppletorio rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 18/04/1984); sia perché il giuramento suppletorio non è deferibile in tema di fatti illeciti (quale è un sinistro stradale), in virtù del divieto posto dall'art. 2739 cod. civ., pacificamente interpretato da questa Corte nel senso che il divieto ivi previsto si applica a tutti e due i tipi di giuramento contemplati dall'art. 2736 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009).
6. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso.
6.1. Con il settimo e con l'ottavo motivo di ricorso il sig. S.G. lamenta sia la violazione di legge (con riferimento agli artt. 1218, 1453 e 1458 c.c.), sia il vizio di motivazione.
Espone che la Corte d'appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado nella parte in cui il debitore è stato condannato a corrispondere gli interessi, sulle somme dovute, dalla domanda e senza rivalutazione. Tale statuizione sarebbe tuttavia erronea sia con riferimento al credito per la restituzione dell'acconto, sia con riferimento al credito per il risarcimento del danno.
Quanto al primo, osserva il ricorrente che la risoluzione del contratto, avendo effetto retroattivo tra le parti, fa sì che il soggetto obbligato alla restituzione sia tenuto altresì alla corresponsione degli interessi dal momento in cui ricevette il pagamento.
Quanto al risarcimento del danno, deduce che in tema di crediti aquiliani spettano al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi dal giorno del fatto. Il Tribunale, invece - con la statuizione confermata in appello - aveva trascurato sia di rivalutare il credito, sia di computare gli interessi dal giorno del fatto.
6.2. Con riferimento al credito avente ad oggetto la restituzione dell'acconto, il motivo è infondato.
Corretta è, in primo luogo, l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la relativa obbligazione ha natura di obbligazione di valuta, e di conseguenza - in virtù del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c. - non è soggetta a rivalutazione monetaria.
Il ricorrente tuttavia sostiene che "dato e non concesso" che l'obbligo restitutorio gravante sull'avv. P.E. avesse natura di obbligazione di valuta, tale obbligazione avrebbe dovuto produrre interessi dalla data del pagamento, in quanto "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo". Da ciò trae la conseguenza che la sentenza abbia violato gli artt. 1218, 1453 e 1456 c.c..
Trascura, tuttavia, il ricorrente di considerare che la risoluzione del contratto per inadempimento non avviene automaticamente, ma richiede una sentenza di accertamento costitutivo (salvi, ovviamente, i casi di risoluzione automatica, che nella specie non vengono nemmeno prospettati). Nel presente giudizio non risulta mai formulata dall'attore una domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento dell'avvocato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., né di conseguenza risulta mai pronunciata una sentenza di risoluzione.
È certamente vero che nel nostro ordinamento vige il principio per cui cum nulla subest causa, constare non potest obligatio, con la conseguenza che la totale inesecuzione della prestazione professionale rende il pagamento dell'acconto privo di una valida causa giustificatrice, e quindi indebito. E tuttavia l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. obbliga l'accipiens al pagamento dei frutti civili secondo le regole dettate dalla norma appena ricordata (le quali distinguono tra l'ipotesi di buona e mala fede). Ne consegue che la sentenza la quale condanni l'accipiens alla restituzione dell'indebito con gli interessi dalla domanda, invece che dal pagamento, potrebbe essere in teoria viziata da violazione degli artt. 1177, 1283 e 2033 cc, ma non certo dalla violazione delle norme sulla risoluzione dei contratti. Sicché, non avendo il ricorrente prospettato alcuna violazione delle norme sull'indebito e sui frutti civili nelle obbligazioni pecuniarie, non è consentito a questa Corte porre d'ufficio a fondamento di una propria eventuale decisione cassatoria una violazione di legge diversa rispetto a quella dedotta dal ricorrente.
6.3. Con riferimento al credito avente ad oggetto il risarcimento del danno il motivo è invece fondato.
Si è già visto come il Tribunale era chiamato a liquidare un danno da lesione del credito: il danno, cioè, causato dall'avvocato al cliente per mancata introduzione d'una lite volta ad ottenere il risarcimento d'un danno aquiliano.
Il contenuto di tale obbligazione risarcitoria ha ovviamente natura di obbligazione di valore.
Pacifici, e da tempo, sono i principi che disciplinano gli effetti del ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, e cioè:
(a) alle obbligazioni di valore sono inapplicabili sia l'art. 1277 c.c., sia l'art. 1224 c.c. (ex plurimis, Cass. 12-6-1998 n. 5908; Cass. 26-11-1997 n. 11857; Cass. 7-12-1994 n. 10493; Cass. 19-7-1982 n. 4214; Cass. 11-4-1981 n. 2164);
(b) l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396);
(c) una volta attualizzato l'importo dovuto dal debitore moroso, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, investirla e ricavarne un lucro finanziario.
Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, anche sotto forma di interessi (c.d. interessi compensativi), con la precisazione che:
(-) la base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma dal credito originario (cioè espresso in moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione) rivalutato anno per anno, ovvero rivalutato in base ad un indice di rivalutazione medio;
(-) il saggio di suddetti non deve necessariamente essere quello legale (per tutti questi principi si veda Cass. 17-2-1995 n. 1712; successivamente all'intervento delle Sezioni Unite, i principi appena esposti sono divenuti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità: nello stesso senso si vedano, tra le molte, Cass. 26-10-2004 n. 20742 (in motivazione); Cass. 26-2-2004 n. 3871; Cass. 8-4-2003 n. 5503; Cass. 26-4-1999 n. 4156; Cass. 18-2-1999 n. 1372; Cass. 20-1-1999 n. 490).
6.4. Si applichino ora i suddetti principi al presente giudizio.
A fronte di una domanda di risarcimento di un danno quantificata in due milioni di lire del 1980, il Tribunale liquidò la minor somma di un milione di lire nel 2002.
Si è altresì già detto come tale liquidazione debba ritenersi fondata sulla considerazione (implicita, ma inequivoca) che pur essendovi prova dell'avverarsi del sinistro, non vi fossero prove della sua dinamica e delle conseguenti responsabilità, sicché deve presumersi che il Tribunale abbia inteso fare applicazione della norma dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Così facendo, tuttavia, il Tribunale (e la Corte d'appello che ne ha confermato la decisione) hanno commesso un duplice errore:
(a) il primo errore è stato omettere di procedere alla dovuta rivalutazione d'ufficio del credito;
(b) il secondo errore è stato non considerare che il debitore del risarcimento scaturente da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.). E poiché il danno preteso nei confronti dell'avvocato era, nel nostro caso, pari al credito perduto nei confronti del terzo responsabile del sinistro, la liquidazione del primo di tali danni non poteva che avere il medesimo contenuto della liquidazione del secondo, ivi compresi gli accessori ed il danno da mora.
6.5. La sentenza d'appello va dunque cassata in parte qua; nondimeno, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede.
A tal riguardo il credito risarcitorio spettante al sig. S.G. , così come liquidato dal giudice di merito, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e del danno da mora.
6.6. Per quanto attiene la rivalutazione monetaria, essa può avvenire in base agli “Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", calcolati dall'Istat e pubblicati sul sito web dell'ente nazionale di statistica.
Il coefficiente di rivalutazione relativo al (omissis) (data del sinistro nel quale rimase coinvolto il sig. S.G. ) è pari a 5,102.
Tenuto conto che il giudice di primo grado ha ritenuto dovuti al danneggiato l'importo di lire 500.000 a titolo di restituzione dell'acconto sul compenso professionale; e lire 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno, e che il totale di lire 1.500.000 è stato convertito nell'importo di Euro 750, è agevole concludere che il giudice di merito ha inteso quantificare per approssimazione in Euro 250 il credito restitutorio, ed in Euro 500 il credito risarcitorio.
Ne consegue che alla data odierna il credito in conto capitale del ricorrente è pari ad Euro 500 moltiplicati per 5,102, ovvero Euro 2.551.
6.7. Risulta tuttavia dalla sentenza d'appello (pag. 2) che il sig. P.G. ha, in corso di causa, già versato all'odierno ricorrente l'importo di Euro 1.198,01 in data 25.11.2002, pari ad Euro 1.480,64 attuali.
La circostanza non è in contestazione tra le parti, né alcuna delle parti ha mai precisato se tale pagamento sia avvenuto con o senza imputazione al capitale piuttosto che agli interessi.
Di tale importo si dovrà quindi tenere conto nella stima del danno da ritardato adempimento.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass. 8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass. 1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (sul duplice presupposto da un lato dell'esiguità del credito, che non avrebbe verosimilmente consentito remunerativi investimenti finanziari; e dall'altro in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai né dedotto, né provato, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto) sull'intero credito risarcitorio dal 28.1.1980 al 25.11.2002, e sul residuo dal 26.11.2002 al 28.1.2014.
6.9. Alla luce dei criteri che precedono il danno patito dall'odierno ricorrente ammonta ad Euro 3.200,26.
Per maggior chiarezza il seguente quadro sinottico espone lo sviluppo del calcolo:
Credito rivalutato alla data della liquidazione (28.1.2014): 2.551;
Acconto rivalutato alla data della liquidazione (28.1.2014): -1.480,74;
Capitale residuo: 1.070,26;
Mora (danno da lucro cessante) al saggio legale sul credito integrale rivalutato anno per anno dal 28.1.1980 al 25.11.2002, e sul credito residuo dopo la detrazione dell'acconto rivalutato anno per anno dal 25.11.2002 al 28.1.2014 2.130: 2.130;
Totale: 3.200,26;
6.10. Ovviamente sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.
7. Le spese.
7.1. La cassazione della sentenza d'appello, sebbene soltanto su un capo, rende necessario provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in virtù del principio di cui all'art. 366, comma 1, c.p.c..
7.2. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio possono essere compensate, alla luce del divario comunque sussistente tra petitum e decisum.
7.3. Le spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico del controricorrente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 384, comma secondo, c.p.c.:
-) accoglie il settimo motivo di ricorso;
-) cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il sig. P.G. al pagamento in favore del sig. S.G. della somma di Euro 3.200,26 (tremiladuecento/26), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;
-) condanna il sig. P.G. alla rifusione nei confronti del sig. S.G. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.200 (di cui 200 per spese).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza