Danni da trasfusione el termine di decadenza per ottenere l’indennizzo dal Ministero della Salute.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza interlocutoria 15 luglio– 29 settembre 2014, n. 20519
Presidente Curzio– Relatore Garri
Motivi della decisione
Ritiene il collegio che sia necessario l'intervento delle Sezioni unite, stante il contrasto tra Cass. sez. lav. 12 maggio 2014 n. 10215 e Cass. sez. lav. 29 maggio 2014 n. 13355.
La questione controversa riguarda l'applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla legge 25 luglio 1997 n. 238 la quale con l'art. 1 comma 9 ha sostituito il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevedendo che " 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. (...)".
Le due sentenze si pongono in posizione del tutto contrapposta e danno seguito, ciascuna di loro, ad orientamenti giurisprudenziali che seppur in tempi diversi hanno avuto consistente seguito. La prima in ordine cronologico delle due sentenze, la n. 10215 del 2014, infatti, dando seguito ad un orientamento giurisprudenziale (cfr. in tali sensi Cass. 23 aprile 2003 n. 6500, cui adde, ex plurimis, Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass. 8 maggio 2004 n. 8781), più di recente abbandonato, ha osservato che "il termine di decadenza previsto dalla legge 210/92, art. 3, per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica" . Per l'effetto ha ritenuto che " per il caso delle epatiti posttrasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno (cfr. Cass. 22 marzo 2010 n. 6923, Cass. 23 aprile 2003 n. 6500 e, in precedenza, Cass. 27 aprile 2001 n. 6130)." Ha escluso poi che nella specie trovasse applicazione l'art. 252 delle disp. att. cod. civ. sul rilievo che tale disposizione regola il diverso fenomeno dell'abbreviazione dei termini di decadenza e non anche quello dell'introduzione di un nuovo termine decadenziale prima non esistente ( richiama al riguardo Cass. 13 giugno 2012 n. 9647). In definitiva ha ribadito il principio che "il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post - trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica, e che da ciò consegue che, per il caso delle epatiti post - trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno".
La sentenza n. 13355 del 2014 si pone poi in consapevole contrasto con la sentenza n. 10215 del 2014 e dando seguito all'orientamento Ric. 2012 n. 12426 sez. ML - ud. 15-07-2014 affermatosi più di recente (tra le altre Cass. 20.2.2014 n. 4051, 10.7.2013 n. 17131 e 9.12.2009 n. 25746) ha ribadito che la disposizione contenuta nell'art. 252 disp.att. cod.civ. ispirata ad esigenze di equità ed espressione di un principio generale di diritto transitorio (Corte Cost. 24.4.1996 n. 128, 9.4.2003 n. 5522, Cass. s.u. 7.3.2008 n. 6173) è applicabile anche nell'ipotesi in cui per l'esercizio di un diritto sia disposta una nuova decadenza prima non prevista escludendo che nella specie sia ravvisabile una applicazione analogica di una norma speciale in quanto impositiva di una decadenza.
In conclusione e stante l'evidente contrasto di orientamenti all'interno della sezione lavoro
P.Q.M.
il collegio dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite. così deciso in Roma il 15 luglio 2014.
30-09-2014 23:46
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