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Sentenza

Dipendente del Comune di Custonaci chiede di essere inquadrata fin dal 1983 nel...
Dipendente del Comune di Custonaci chiede di essere inquadrata fin dal 1983 nel nuovo impiego con qualifica di segretaria economa istruttrice. Le Sezioni Unite, dopo due sentenze di rigetto di primo e secondo grado accolgono il ricorso,
Cassazione civile  sez. un. Data: 10/03/2014 ( ud. 14/01/2014 , dep.10/03/2014 ) Numero:  5489
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONI UNITE CIVILI                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ROVELLI      Luigi Antonio          -  Primo Presidente f.f.  -
    Dott. SALME'       Giuseppe                  -  Presidente di sez.  -
    Dott. RORDORF      Renato                    -  Presidente di sez.  -
    Dott. FORTE        Fabrizio                         -  Consigliere  -
    Dott. MAMMONE      Giovanni                    -  rel. Consigliere  -
    Dott. SPIRITO      Angelo                           -  Consigliere  -
    Dott. D'ALESSANDRO Paolo                            -  Consigliere  -
    Dott. TRAVAGLINO   Giacomo                          -  Consigliere  -
    Dott. PETITTI      Stefano                          -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 28468-2010 proposto da: 
                       B.G.P., elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIA 
    GERMANICO  172,  presso  lo  studio  dell'avvocato  GALLEANO  SERGIO, 
    rappresentata e difesa dall'avvocato MESSINA VINCENZO, per  delega  a 
    margine del ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    COMUNE DI CUSTONACI; 
                                                             - intimato - 
    avverso  la  sentenza n. 1870/2009 della CORTE D'APPELLO di  PALERMO, 
    depositata il 20/11/2009; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    14/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo 
    del ricorso, assorbimento degli altri. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- B.G.P., già dipendente del locale Patronato scolastico e trasferita al Comune di Custonaci in esecuzione della L.R. Sicilia 5 agosto 1982, n. 93 che aveva trasferito ai comuni detto servizio, esponeva di essere stata inquadrata fin dal 1983 nel nuovo impiego con qualifica di segretaria economa istruttrice.

    Ritenendo che tale qualifica imponesse l'inquadramento nel 7^ livello previsto dal D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, art. 27 e dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 40 e non nel 6^ livello indicato nella delibera consiliare di assunzione, conveniva il Comune dinanzi al Giudice del lavoro di Trapani perchè dichiarasse il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello e, in forza di tale originaria ricollocazione, disponesse la conseguente ricostruzione della carriera.

    2.- Costituitosi il Comune di Custonaci e dichiarato dal Tribunale il difetto di giurisdizione, la dipendente proponeva appello. La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 20.11.09 rigettava l'impugnazione rilevando che la domanda era esclusivamente diretta ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'originario inquadramento, disposto dall'ente locale in epoca anteriore al 30.06.98. Tale formulazione della domanda imponeva che, in forza della norma transitoria del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, - per la quale le controversie dei pubblici dipendenti privatizzati sono attribuite al giudice ordinario solo se relative a questioni attinenti a periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.06.98 - la giurisdizione doveva essere assegnata al giudice amministrativo.

    3.- Contro questa sentenza B. proponeva ricorso per cassazione, cui il Comune di Custonaci non opponeva difesa.

    4.- Chiamato il ricorso dinanzi alla Sezione Lavoro, il Collegio giudicante ha rilevato che il ricorso propone questioni inerenti la giurisdizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'investitura delle Sezioni unite.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    5.- Parte ricorrente impugna la sentenza con sei motivi, i primi due attinenti la giurisdizione e gli altri attinenti il merito della domanda.

    5.1.- Con il primo ed il secondo motivo è dedotta, sotto due profili, violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 testo unico del lavoro pubblico contrattualizzato. Il giudice sarebbe, infatti, incorso in errore di diritto: a) identificando esclusivamente nell'originario atto amministrativo di inquadramento nei ruoli comunali (emanato in epoca anteriore al 30.06.98) il fatto generatore del lamentato insufficiente inquadramento, senza considerare che da esso si era sviluppata una condotta dell'Amministrazione che si era perpetuata nel tempo, anche superando il discrimine del 30.06.98, pregiudicando anche i successivi inquadramenti; b) non considerando che la lesione dei diritti della ricorrente era stata rinnovata al momento della entrata in vigore del sistema di inquadramento del personale degli enti locali previsto dall'art. 3 del contratto collettivo 31.08.99, in quanto in forza dell'originario inquadramento nel 6^ livello la ricorrente era stata inserita nella categoria contrattuale C e non nella categoria D. 5.2.- Con il terzo motivo si assume violazione o falsa applicazione del T.u. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, degli artt. 3 e 12 in relazione all'allegato A del CCNL comparto regioni ed enti locali del 31 marzo 1999, nonchè mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che l'erroneo inquadramento dedotto sarebbe riconducibile alle categorie previste dal CCNL del 1999, ed al contrasto con quanto da questo previsto.

    5.3.- Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., dell'art. 1453 c.c., del T.u. n. 165 del 2001, art. 69 deducendosi che la ricorrente aveva chiesto, oltre alla declaratoria dell'illegittimità dell'inquadramento ai fini della ricostruzione della carriera, anche il risarcimento del danno come si evincerebbe dal contesto del ricorso introduttivo da valutare insieme alle conclusioni.

    5.4.- Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e motivazione insufficiente circa la statuizione sulle spese del giudizio di appello, che sarebbero state immotivatamente poste a carico dell'appellante, nonostante l'oggettiva incertezza esistente in punto di giurisdizione.

    5.5.- Con il sesto motivo si chiede la compensazione comunque anche delle spese di giudizio di cassazione.

    6.- I due motivi concernenti la giurisdizione sono fondati.

    Pacifica la qualità di pubblico dipendente in regime di rapporto di pubblico impiego privatizzato della lavoratrice e preso atto che la domanda dalla stessa proposta è riferita a periodo di lavoro temporalmente determinato posto a cavallo del 30.06.98 (iniziato nel 1983 e tuttora in atto), la Corte d'appello ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che oggetto esclusivo della domanda fosse la declaratoria di illegittimità dell'originario atto di inquadramento. Avendo tale atto natura autoritativa ed essendo da esso derivato per conseguenza il denunziato negativo sviluppo della carriera della lavoratrice, la circostanza che esso fosse collocato in periodo antecedente al 30.06.98, secondo la Corte di merito, imponeva l'assegnazione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

    Tale affermazione è frutto di una interpretazione della norma superata dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, infatti, già era stato ritenuto che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (v. ex multis. sentenza 1.03.12 n. 3183).

    L'elaborazione concettuale delle Sezioni unite, da ultimo, nell'ambito di una visione sostanzialmente unitaria della giurisdizione, ha ulteriormente precisato l'interpretazione della norma transitoria dell'art. 69, comma 7, nel senso che essa stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, relegando ad eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (Sez. unite 23.11.12 n. 20726, 16.05.13 n. 11828 e 17.05.13 n. 12104).

    Questa giurisprudenza superando il criterio del frazionamento della giurisdizione, ritiene che ove la questione attinente il rapporto di pubblico impiego dedotta in giudizio costituisca una "fattispecie sostanzialmente unitaria", è consentito non distinguere più il periodo del rapporto antecedente al 1 luglio 1998 da quello successivo, atteso che l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario; in questo ambito la giurisdizione del giudice amministrativo assume un carattere residuale, in quanto ad essa saranno devolute solo le controversie in cui la fattispecie abbraccia esclusivamente il periodo fino a quella data.

    7.- In forza di questo principio, nel caso di specie, deve riconoscersi la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con accoglimento sul punto dei motivi di censura ora in esame ed assorbimento degli altri. Deve essere di conseguenza cassata la sentenza impugnata e, dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, deve rimettersi la controversia alla Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte così provvede:

    - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;

    - cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

    Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014
Avv. Antonino Sugamele

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