Distanze legali. Riduzione in pristino.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 22 luglio 2014, n. 16687
Presidente Piccialli – Relatore Abete
Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 5.5.1998 Z.L. , proprietario di un immobile in (omissis) , citava a comparire innanzi al tribunale di Bologna F.G. e T.G. , proprietari di un fabbricato limitrofo.
Esponeva che i convenuti avevano realizzato a distanza di cm. 60 dal confine e di m. 8,30 dalla sua abitazione, in violazione delle distanze prescritte dal regolamento edilizio, una baracca in lamiera ad uso autorimessa oggetto di concessione edilizia in sanatoria; che avevano altresì edificato sulla scorta di apposita concessione edilizia, parimenti in violazione delle distanze, un fabbricato in muratura aderente alla struttura in lamiera; che parte integrante del nuovo fabbricato era un piano interrato, la realizzazione del cui solaio di copertura aveva comportato un illegittimo innalzamento del piano di campagna, innalzamento che, a sua volta, aveva fatto sì che l'acqua piovana si riversasse nella proprietà di egli attore ed in tal guisa cagionasse significativi danni.
Chiedeva che i convenuti fossero condannati alla demolizione della baracca in lamiera ad uso autorimessa, all'arretramento nel rispetto delle distanzi regolamentari della nuova costruzione in muratura, alla demolizione o, quanto meno, all'arretramento del piano interrato, in ogni caso alla demolizione della sopraelevazione fuori terra realizzata al di sopra del piano interrato, al risarcimento dei danni derivati dallo stillicidio delle acque piovane.
Costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto delle avverse domande ed in via riconvenzionale la condanna dell'attore al ripristino del muretto di confine, la cui struttura rettilinea era stata compromessa dalla espansione delle radici di un albero già posto nella proprietà dell'attore e poi abbattuto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, disposto ed espletato supplemento di consulenza a chiarimenti, con sentenza n. 3244/2001 il tribunale adito acclarava la violazione delle distanze sia con riferimento alla baracca in lamiera sopraelevazione fuori terra realizzata al di sopra del piano interrato, condannando i convenuti alla loro demolizione; condannava inoltre i convenuti a risarcire il danno sofferto dall'attore, liquidandone l'ammontare in L. 3.000.000 oltre interessi dal 5.5.1998 al saldo; respingeva ogni ulteriore istanza formulata da Z.L. nonché la domanda riconvenzionale esperita da F.G. e T.G. ; condannava i convenuti a rimborsare a controparte le spese di lite.
Interponevano appello F.G. e T.G. .
Resisteva Z.L. .
Con sentenza n. 1080 dei 19.6/8.10.2007 la corte d'appello di Bologna rigettava l'appello e condannava in solido gli appellanti a rimborsare a controparte le spese del grado.
Esplicitava la corte bolognese che le risultanze della c.t.u., integrate dalla risposta resa dal consulente allo specifico quesito posto in sede di supplemento, avevano chiarito che la struttura in lamiera, smontata onde consentire la costruzione del piano interrato, risultava poi rimontata a distanza di cm. 60,00 dal confine ed a distanza di m. 8,30 dall'abitazione di proprietà di Z.L. , distanze entrambe inferiori al minino previsto dall'art. 37 del regolamento edilizio; che non era operante la deroga di cui all'art. 78, 2 co., del medesimo regolamento, giacché da riferire non "alla distanza tra fabbricati posti su lotti contigui..., ma al rapporto tra edificio accessorio e principale posti sul medesimo lotto" (così sentenza d'appello, pag. 9); che, limitatamente alla sopraelevazione fuori terra, l'innalzamento della quota del solaio di copertura del piano interrato del fabbricato costruito dagli appellanti si configurava, siccome acclarato dal c.t.u., quale variazione della sagoma del fabbricato, suscettibile di regolarizzazione "esclusivamente con la presentazione di una concessione edilizia onerosa e non certo con una denuncia di inizio attività" (così sentenza d'appello, pag. 11); che "tale difformità del piano interrato (sottostante sia al fabbricato in muratura sia alla baracca in lamiera),... si traduce necessariamente nella violazione del diritto del proprietario del lotto confinante al rispetto delle distanze legali, escludendo che a tali locali sia applicabile la disposizione più favorevole di cui al menzionato art. 78 R.E.” (così sentenza d'appello pag 11).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.G. e T.G. ; ne chiedono, sulla scorta di sei motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Z.L. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese e competenze del giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n.3), cpc. la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 78, 2 co., del regolamento edilizio del comune di (omissis) , in relazione agli artt. 872 e 873 c.c..
Adducono, limitatamente al prefabbricato in lamiera, che l'interpretazione dell'art. 78, 2 co., del regolamento, quale operata dalla corte di merito, deve reputarsi errata sia sotto il profilo logico che letterale; che "non si riesce a capire la ragione per cui il legislatore locale si sarebbe preoccupato di vincolare al rispetto di una distanza minima, oltretutto considerevole, fabbricati appartenenti allo stesso proprietario" (così ricorso, pag. 5); che conseguentemente "dal combinato disposto degli artt. 37 e 78 r.e.c. si evince, quindi, che i fabbricati non abitabili ed accessori, come quello in questione, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6,00 dai fabbricati principali ed anche sul confine. In tal caso devono però essere ad una distanza non inferiore a m. 10 dai fabbricati esistenti sui lotti contigui" (così ricorso, pag. 6); limitatamente alla sopraelevazione fuori terra, che ha errato il secondo giudice nel ritenere applicabile l'art. 37 del r.e.c., giacché, viceversa, "la regola di riferimento avrebbe dovuto essere, trattandosi anche in questo caso, comunque, di locale accessorio non abitabile (la sopraelevazione è conseguente all'innalzamento del solaio del fabbricato interrato), quella prevista dal II comma dell'art. 78 R.E.... per le stesse considerazioni svolte con riguardo al fabbricato in lamiera" (così ricorso, pag. 8).
Il motivo è destituito di fondamento.
Invero va condivisa l'interpretazione delle disposizioni del regolamento edilizio del Comune di (omissis) , segnatamente della previsione di cui al 2 co. dell'art. 78, quale operata dalla corte di merito. E ciò anche alla luce delle più che plausibili argomentazioni di parte controricorrente di cui alle pagine 9 e ss. del controricorso.
Va in primo luogo evidenziato che alla stregua della medesima prospettazione dei ricorrenti è fuor di contestazione nella fattispecie la natura accessoria sia del fabbricato in lamiera ad uso autorimessa sia della sopraelevazione fuori terra (cfr. ricorso, pagg. 6 e 8).
Va in secondo luogo evidenziato che il vincolo di accessorietà tra due beni, propriamente la relazione di subordinazione funzionale che lega un bene (accessorio) ad un altro bene (principale), postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della res accessoria (cfr. Cass. 12.12.1977, n. 5386; Cass. 30.7.1990 n. 7655).
Su tale scorta si osserva, per un verso, che è senz'altro corretto in chiave esegetico - letterale intendere l'espressione "detti fabbricati", di cui al 2 co. dell'art. 78 del regolamento edilizio, come riferita ai fabbricati tra in cui intercorra vincolo di correlazione tra accessorio e principale.
Si osserva, per altro verso, che è senz'altro corretto in chiave logico – esagetica reputare che la correlazione tra accessorio e principale al medesimo art. 78, 2 co., contemplata, presupponga l'ubicazione e del manufatto principale e del manufatto o accessorio sul medesimo lotto ovvero l'appartenenza al medesimo proprietario, giacché in tal guisa risulta integrata la precondizione della piena disponibilità della res accessoria da parte del proprietario della res principale.
Si osserva, per altro verso ancora, che, conseguentemente, è senz'altro corretto il postulato esegetico che parte controricorrente ha inteso trarre (cfr. controricorso, pag. 11) ovvero il corollario secondo cui è da escludere che la nozione di fabbricati principali di cui all'art. 78, 2 co., del regolamento ricomprenda "anche i fabbricati siti nel fondo del vicino" (così controricorso, pag. 11).
D'altro canto, all'interrogativo che parte ricorrente prospettata (“non si riesce a capire la ragione per cui il legislatore locale...": così ricorso, pag. 5), ben può replicarsi col rilievo, del tutto congruo, di parte controricorrente: "nell'ambito dell'art. 78 ci si sta muovendo nell'ambito di una deroga alla regola generale e che, quindi, in quanto tale (cioè in quanto deroga), può essere logico e ragionevole pensare che essa possa essere consentita e prevista solo in presenza di determinate condizioni" (così controricorso pag. 11).
Non ha, dipoi, assolutamente ragion d'esser l'incongruenza che i ricorrenti hanno inteso prefigurare ed alla cui stregua, "ove si accolga l'interpretazione seguita dal Giudice di seconda istanza, la precisazione contenuta nell'art. 78, comma II, ut. parte, R.E.C., per il caso di fabbricati costruiti sul confine, sarebbe superflua, non facendo, altro che ribadire il limite generale già fissato dall'art. 37 del medesimo regolamento" (così ricorso, pag. 6).
Al riguardo è bastevole reiterare il rilievo del controricorrente, a tenor del quale "la disposizione di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 78 non è inutile, in quanto si pone come deroga alla regola generale di cui all'art. 37 comma III R.E. dettata per le costruzioni poste a confine: in sostanza, in virtù di tale disposizione, viene consentito solo ai fabbricati accessori... di poter essere costruiti a confine, senza dover ricercare il consenso e
l'impegno del vicino... a sua volta a costruire a confine con progetto edilizio unitario” (così controricorso, pag. 12).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c., il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante "la questione della rilevanza del mancato rispetto delle distanze dal confine previste dalla licenza edilizia del fabbricato del sig. Z. ” (così ricorso, pag. 10).
Adducono che hanno invano fatto rilevare nel corso del giudizio di appello che l'edificio di controparte risulta esser diversamente posizionato rispetto alla licenza edilizia a tempo debito rilasciata a Z.L. ; che, "ove controparte avesse costruito l'edificio rispettando i limiti della licenza edilizia, la distanza con il prefabbricato in lamiera ad uso autorimessa degli odierni ricorrenti sarebbe stata... non di m. 8,30, ma superiore a m. 10" (così ricorso, pag. 11), quindi conforme all'art. 37 del r.e.c..
Il motivo è immeritevole di seguito.
È sufficiente a tal proposito reiterare l'insegnamento di questa Corte di legittimità alla cui stregua, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni dei regolamenti edilizi o dei piani regolatori comunali viene in discussione sempre la lesione di diritti soggettivi, configurino o meno, le disposizioni violate, norme integrative del codice civile in materia di rapporti di vicinato (con la sola differenza che nel primo caso la tutela del privato giunge sino alla rimozione dell'opera costruita contra legem, mentre nel secondo caso essa è limitata al risarcimento del danno); cosicché, ai fini della decisione delle dette controversie, ciò che rileva è soltanto la violazione delle suddette norme di edilizia, essendo invece irrilevante in linea di principio (salva l'ipotesi delle cosiddette licenze in deroga) la esistenza o la legittimità degli atti amministrativi (licenze, concessioni, ecc.) che condizionano in concreto l'esercizio dello ius aedificandi sul piano del diritto pubblico, come pure la conformità delle costruzioni a tali atti (cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6197; cfr. ancora Cass. 30.3.2006, n. 7563, secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c." (così ricorso, pag. 12).
Adducono che "il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta da Z.L. di risarcimento danni, avendo egli espressamente indicato e delimitato la causa petendi nello stillicidio delle acque piovane, conseguente all'innalzamento del piano di campagna" (così ricorso, pag. 12) e ciò pur all'esito delle conclusioni rassegnate dal c.t.u.; che nondimeno la corte d'appello ha confermato la statuizione di prime cure; che in tal guisa ha arbitrariamente interpretato in via estensiva le conclusioni formulate ex adverso, condannando essi ricorrenti "al risarcimento dei danni in base a fatti diversi rispetto a quelli espressamente dedotti e allegati dall'attore, incorrendo così in vizio di ultra e/o extra petizione" (così ricorso, pag. 13).
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, 1 co.. n. 5), c.p.c., il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante "la riconducibilità, sotto il profilo causale, degli assestamenti del terreno di proprietà del sig. Z. anche al riversamento delle acque del lotto contiguo, provocato dall'innalzamento del piano di campagna oltre la quota del muretto di confine” (così ricorso, pag. 17).
Adducono che il c.t.u. "ha, chiaramente, ricollegato l'avvallamento della pavimentazione del sig. Z. esclusivamente... agli scavi per la realizzazione del piano interrato” (così ricorso, pag. 17); che, "anche ammesso e non concesso che gli assestamenti del terreno siano stati provocati dal riversamento delle acque dal lotto contiguo, è stato accertato che al verificarsi di tale situazione ha contribuito lo stesso danneggiato in quanto il danno lamentato non si sarebbe prodotto ove la pavimentazione del cortile di quest'ultimo avesse presentato una corretta pendenza verso l'esterno" (così ricorso, pag. 18).
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi; se ne giustifica la contestuale disamina.
Ambedue i motivi sono comunque destituiti di fondamento.
Si evidenzia che la corte distrettuale ha opinato in primo luogo nel senso che l'interpretazione del tenore complessivo dell'atto di citazione induceva "a considerare la domanda attrice di primo grado estesa al risarcimento dei danni causati dalla esecuzione delle opere realizzate sul lotto contiguo senza il rispetto delle norme urbanistiche, a prescindere dall'espresso riferimento fatto nelle conclusioni allo stillicidio delle acque piovane” (così sentenza d'appello, pag. 13).
La riferita affermazione è appieno conforme all'insegnamento di questo giudice del diritto.
Questa Corte di legittimità difatti spiega che il concreto significato e l'effettiva portata di una domanda giudiziale debbono desumersi dall'esame e dalla comprensione complessivi dell'atto di relativa proposizione, in ogni sua parte ed in ogni sua necessaria, anche se non espressa, implicazione, di presupposti e di conseguenze, dovendo il giudice, per il corretto adempimento dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112 c.p.c., identificare, con ogni adeguato strumento ermeneutico, la reale volontà e intenzione della parte e lo scopo da essa perseguito mediante il giudizio (cfr. Cass. 21.11.1983, n. 6942; cfr. altresì Cass. 22.3.1984, n. 1922).
D'altro canto, l'interpretazione della domanda rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata (cfr. Cass. sez. lav. 26.5.1995, n. 5829).
In questi termini si rimarca, da un lato, che col terzo motivo i ricorrenti non hanno addotto un vizio di motivazione: hanno propriamente inteso censurare ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; dall'altro – e pur a prescindere da tal ultimo rilievo - che l'eventuale, possibile incongruenza della motivazione assunta, in parte qua agitur, dalla corte territoriale resterebbe, nella prospettazione di F.G. e T.G. , confinata nei limiti angusti ed apodittici dell'avverbio "arbitrariamente" che figura a pagina 13 del ricorso.
Si evidenzia che la corte distrettuale ha opinato in secondo luogo nel senso che, sebbene il c.t.u. avesse "individuato negli scavi per la realizzazione del piano interrato l'origine prima dell'avvallamento della pavimentazione del cortile di proprietà Z. , non pare... infondato ritenere che a determinare gli assestamenti del terreno abbia contribuito anche il riversamento delle acque dal lotto contiguo, provocato dall'innalzamento del piano di campagna oltre la quota del muretto di confine" (così sentenza d'appello, pag. 14).
Si ribadisce, innanzitutto, che la corte bolognese, mercé la corretta esegesi della domanda risarcitoria formulata dall'attuale controricorrente, ha correlato eziologicamente i danni da costui sofferti tout court alla esecuzione delle opere realizzate dagli attuali ricorrenti nel proprio fondo in violazione delle norme urbanistiche.
Cosicché la valenza delle ragioni addotte dai ricorrenti col quarto motivo si stempera significativamente.
In ogni caso si rimarca che tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, od in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'art. 41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere (cfr. Cass. 16.6.1984, n. 3609).
In quest'ottica la circostanza che la corte distrettuale abbia eziologicamente ascritto i danni sofferti da Z.L. altresì e segnatamente al "riversamento delle acque dal lotto contiguo" di proprietà dei ricorrenti, non è - in rapporto al nesso di causalità - per nulla censurabile.
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, 2 co., n.5) cpc, il vizio di insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante "il diniego alla sostituzione della reintegrazione in forma in forma specifica con la riparazione per equivalente" (così ricorso, pag. 19).
Adducono che i motivi espressi al riguardo dal giudice d'appello risultano "oltremodo generici ed apodittici" (così ricorso, pag. 19); che "non è dato sapere... per quali ragioni la natura delle violazioni accertate sarebbe di ostacolo alla riparazione per equivalente che, viceversa, alla luce degli elementi di fatto, appare concretamente attuabile" (così ricorso, pag. 20); che "del tutto oscuro rimane, poi, il generico riferimento... al comportamento processuale degli appellanti, dato che agli stessi non viene mosso alcun rilievo specifico che appaia come ostacolo al risarcimento per equivalente" (così ricorso pag. 20).
Il motivo non merita seguito.
Al riguardo la corte distrettuale ha reputato che, "data la natura delle violazioni accertate, il comportamento processuale degli appellanti e le ragioni di tutela (condizioni di salubrità ed igiene) poste a fondamento delle disposizioni in materia di distanze legali tra edifici, non si ravvisano i presupposti per disporre la sostituzione della reintegrazione in forma specifica, disposta in primo grado, con la riparazione per equivalente, come genericamente richiesto dagli appellanti in comparsa conclusionale" (così sentenza d'appello, pag. 12).
Si osserva, in primo luogo, che le norme che nella fattispecie risultano violate, sono senza dubbio integrative delle disposizioni del codice civile. Cosicché è senz'altro operante l'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. 16.12.2010, n. 25475; Cass. 26.7.1985, n. 4353, secondo cui alla distinzione tra le norme, che integrano o modificano le disposizioni del codice sui rapporti di vicinato, dalle norme che, se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza e una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di orine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche e alla tutela dell'estetica edilizia (artt. 871 e 872 c.c.) corrisponde una diversa regolamentazione giuridica, nel senso che la violazione delle norme del primo tipo, che di solito riguarda la distanza nelle costruzioni, comporta non solo il risarcimento del danno a favore di colui che abbia subito pregiudizio, ma anche l'eliminazione dello stato di cose abusivamente creato, mentre la violazione di quelle del secondo tipo attribuisce soltanto alla pubblica amministrazione il potere di imporne l'osservanza coattiva, di modo che al privato viene riconosciuto, in caso di violazione, il solo diritto al risarcimento del danno, non anche quello della riduzione in pristino).
Si osserva, in secondo luogo, che l'art. 2058, 2 co., c.c., ove è prevista la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione con riferimento alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (cfr. Cass. 17.2.2012, n. 2359; cfr. anche Cass. 25.5.2012, n. 8358, secondo cui l'art. 2933, 2 co., c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, nel senso di vietare la distribuzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, deve intendersi riferibile alle sole fondi di produzione o di distribuzione della ricchezza dell'intero paese, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi individuali).
Nei termini esposti era ed è indubitabile, quindi, l'insussistenza dei presupposti perché fosse e sia disposto il risarcimento per equivalente.
Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 5) c.p.c., il vizio di erronea e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su un fatto e controverso e decisivo per il giudizio, riguardante la condanna alle spese di causa.
Adducono che il giudice di primo grado aveva solo in parte accolto le domande di parte attrice; che nella specie ricorreva, "quindi, un'ipotesi di soccombenza reciproca, come conferma il fatto che le spese liquidate a favore del C.T.U. sono state ripartite in parti uguali fra le parti" (così ricorso, pag. 23); che, dunque, "appare contraddittorio che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado che, dopo aver compensato le spese della C.T.U., ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento integrale delle spese di lite” (così ricorso, pag. 23).
Il motivo è inammissibile.
Ovviamente rileva il dettato dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n. 263/2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all'1.3.2006) ed alla novella di cui alla legge n. 69/2009 (applicabile ai procediemtni instaurati successivamente al 4.7.2009).
In questo quadro è sufficiente reiterare l'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente (cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840; cfr., altresì Cass. sez. un. 15.7.2005, n. 14989, secondo cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione).
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
24-07-2014 14:36
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