Esecuzione forzata: la nullità della notifica dell’avviso di vendita trasmette l'invalidità anche al decreto di trasferimento dell’immobile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26930
Presidente Salmé – Relatore Stalla
Svolgimento del giudizio
Con ricorso 24 ottobre 2006 S.S.C. proponeva opposizione, ex articolo 617 cpc, nella procedura espropriativa immobiliare n. 54/06 r.es. tribunale di Trani, intrapresa nei suoi confronti da Equitalia ETR spa ai sensi del DPR 602/73. Premesso di essere venuto a conoscenza dell'espropriazione a suo carico solo a seguito della notifica del decreto di trasferimento dell'immobile venduto, deduceva - per quanto qui rileva - la nullità dell'avviso di vendita immobiliare stante il mancato perfezionamento della procedura di sua notificazione ex articolo 140 cpc (mancata affissione dell'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la sua abitazione; mancanza della cartolina di ritorno della lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale), con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e, in particolar modo: della vendita, del verbale di aggiudicazione e del decreto di trasferimento.
Nella costituzione in giudizio di Equitalia ETR spa e dell'aggiudicatario R.B. , interveniva - sospesa l'esecuzione - la sentenza n. 3604 del 27 agosto 2010 con la quale il tribunale di Trani rigettava l'opposizione. Pur ravvisando l'effettiva nullità della notificazione dell'avviso di vendita al debitore, il tribunale escludeva che tale circostanza invalidasse gli atti successivi; conseguenza non prevista espressamente dal combinato disposto degli articoli 156 primo comma cpc e 78 dpr 602/73, ed anzi esclusa - fermo restando il diritto del debitore ingiustamente danneggiato di proporre l'azione risarcitoria nei confronti del creditore procedente - dal regime generale di tutela dell'aggiudicatario non colluso di cui all'articolo 2929 cod.civ..
Avverso tale decisione viene dal S. proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di sette motivi.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede, posto che Equitalia non ha depositato controricorso, ma unicamente una procura speciale 16 giugno 2011, non notarile, con elezione di domicilio; con ciò contravvenendo a quanto stabilito, sulle modalità di rilascio della procura alle liti, dal disposto dell'art. 83 cpc nella formulazione antecedente alle modificazioni di cui alla l. 69/09.
Motivi della decisione
p.1.1 Con il primo motivo di ricorso il S. lamenta, ex art. 360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ., insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata, posto che il tribunale aveva, in motivazione, affermato la nullità della notificazione dell'avviso di vendita salvo poi respingere, in dispositivo, la relativa declaratoria da lui richiesta.
p.1.2 Si tratta di motivo infondato.
Sul piano formale, oggetto diretto della domanda del S. era la nullità, l'illegittimità o comunque l'inefficacia dell'avviso di vendita, quale conseguenza della nullità della sua notificazione; il tribunale, in motivazione, ha affermato quest'ultima nullità, escludendo però la sua propagazione all'avviso di vendita in quanto tale.
Sul piano sostanziale, la volontà dell'opponente era nel senso di ottenere l'invalidazione di tutti gli atti di esecuzione successivi all'avviso di vendita non notificato; e tale domanda non è stata accolta dal tribunale né in motivazione né in dispositivo.
In definitiva, il lamentato contrasto non sussiste né sul piano formale né su quello sostanziale.
2.1 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il S. lamenta - ex art. 360, 1^ co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc. civ. violazione degli articoli 156 secondo comma, 555 segg., 498 cpc; 78 dpr 602/73 e 3 Cost.; per avere il tribunale escluso che la - pur ravvisata - nullità della notificazione dell'avviso di vendita si propagasse agli atti esecutivi successivi, così da determinare l'invalidità della vendita e la revoca del decreto di trasferimento. Il mancato rilievo della nullità consequenziale non teneva conto che: - nell'esecuzione esattoriale la notificazione dell'avviso di vendita entro cinque giorni dalla trascrizione del medesimo era elemento costitutivo del pignoramento; - la mancata notificazione dell'avviso di vendita gli aveva precluso il diritto, vuoi di pagare il debito in pendenza di esecuzione, vuoi di richiedere la conversione del pignoramento; - l'omesso avviso al debitore esecutato esplicava effetti diversi da quelli stabiliti, ex articolo 498 cpc, per l'omesso avviso ai creditori iscritti.
Con il quarto motivo di ricorso, il S. lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 487, 555, 632 cpc; 187 bis disp.att. cpc, 2929 cc, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che la nullità della notificazione dell'avviso di vendita e quella, consequenziale, dell'avviso di vendita non fossero opponibili all'aggiudicatario ex articolo 2929 cc; nonostante che nella specie si trattasse di vizi concernenti la vendita stessa.
p.2.2 Si tratta di motivi suscettibili di essere trattati unitariamente perché tutti incentrati - nella comune prospettiva della violazione normativa - sul mancato rilievo da parte del tribunale della nullità di tutti gli atti esecutivi successivi alla mancata notificazione dell'avviso di vendita; nonché sull'asserita inopponibilità di tale nullità, quand'anche sussistente, nei confronti dell'aggiudicatario di buona fede.
Le censure sono fondate.
Il tribunale ha ritenuto la nullità della notificazione ex art. 140 cpc dell'avviso di vendita per mancata dimostrazione sia dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, sia dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale; sia, ancora, per la mancata allegazione da parte del notificante della cartolina di avvenuta ricezione della lettera raccomandata a.r. da parte del destinatario (SU 458/05; C.Cost. n. 3/10).
Purtuttavia, a dire del tribunale, la nullità della notificazione non avrebbe prodotto effetti sugli atti della procedura esecutiva, posto che: - tale nullità non è comminata né dal primo comma dell'articolo 156 cpc, né dall'articolo 78 del dpr sull'esecuzione esattoriale, che si limita a stabilire che "In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita"; senza comminatoria alcuna in caso di inottemperanza (in analogia a quanto previsto dall'articolo 498 cpc per il mancato avviso ai creditori iscritti); - in base all'articolo 487 cpc, il giudice dell'esecuzione può modificare e revocare i provvedimenti resi in forma di ordinanza solo "finché non abbiano avuto esecuzione", mentre nel caso di specie tanto la vendita quanto il trasferimento erano già avvenuti; - in materia vige il principio di intangibilità nei confronti dei terzi in buona fede degli effetti degli atti esecutivi compiuti e della tutela dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2929 cod.civ., ferma restando la tutela risarcitoria del debitore nei confronti del creditore procedente.
Il ragionamento del tribunale non può essere condiviso.
Pacifica essendo, nella specie, la nullità della notificazione dell'avviso di vendita per mancanza dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo (artt. 140 - 156 2^ co. cpc), l'estensione della nullità a tutti gli atti consequenziali deriva ex lege dall'articolo 159 cpc. Nel caso in esame, la nullità va del resto affermata a presidio dell'integrità del contraddittorio; previsto pure con riguardo al processo esecutivo, là dove il coinvolgimento del debitore (come di qualsiasi altra parte) sia preordinato dalla legge all'esercizio protetto di diritti sostanziali. Il debitore esecutato ha qui avuto notizia della vendita soltanto con la notificazione del decreto di trasferimento, sicché la mancata notificazione dell'avviso di vendita gli ha impedito di evitare l'espropriazione, chiedendo la conversione del pignoramento ovvero estinguendo il debito e le spese dell'esecuzione (tra le domande qui proposte dall'esecutato vi era anche quella di essere ammesso al deposito di una cauzione a riprova della sua capacità economica di evitare l'espropriazione); e non vi è dubbio che non si tratti di un pregiudizio reintegrabile per equivalente monetario mediante risarcimento del danno.
Cass. n. 5341 del 05/03/2009 ha espressamente stabilito che in tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale - come anticipato - all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato (nello stesso senso: Cass. n. 24532 del 20/11/2009).
Quanto alla rilevanza nella specie dell'istituto di cui all'art. 2929 cc, la tutela del terzo aggiudicatario presuppone -anche in tal caso per consolidato orientamento di legittimità - la validità della vendita; intesa però non come singolo atto di aggiudicazione - trasferimento, ma come intera “fase” subprocedimentale. Fase intercorrente dall'ordinanza di vendita al trasferimento, e concretantesi anche negli atti preparatori e funzionali all'espropriazione, quale deve appunto ritenersi l'avviso di vendita e la sua notificazione al debitore: "La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici” (Cass. n.13824 del 9.6.2010; in termini: Cass. 5826/1985, 193/2003, 3970/2004 ed altre).
L'ascrivibilità della nozione di “vendita” ex art. 2929 cit. alla più ampia fase subprocedimentale di liquidazione è stata riaffermata anche da SSUU n. 21110 del 28/11/2012, il cui decisum - nel senso che "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente (...)” - non confligge con quanto sin qui ritenuto, presupponendo infatti a sua volta che l'acquisto da parte del terzo tutelato sia avvenuto nell'osservanza delle regole procedurali di tale fase.
Va poi considerato, a confutazione di quanto ritenuto nella sentenza qui impugnata, che nella specie non sono applicabili: - né l'articolo 487 cpc, trattandosi di rilevare la radicale nullità di un atto esecutivo, non già di modificarlo o revocarlo negli effetti da esso validamente prodotti; - né l'art.187 bis disp.att., non vertendosi di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo dopo l'aggiudicazione.
p.2.3 Vi è a questo punto da chiedersi se il ragionamento fin qua condotto sulla scorta dei principi generali dell'espropriazione di cui al codice di rito possa o debba trovare smentita nella disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale di cui al dpr 602/73.
Tale evenienza deve senz'altro escludersi, posto che non soltanto da tale disciplina speciale non si trae argomento di deroga dei suddetti principi, ma proprio da essa si evince ulteriore e definitiva conferma della validità questi ultimi.
Fermo restando che in base al disposto dell'articolo 49 2A co. dpr cit. "il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili (...)", rileva come sia proprio la peculiarità della disciplina esattoriale a richiedere (v. art. 78 dpr cit., concernente l'avviso di vendita) che il pignoramento immobiliare si esegua mediante la trascrizione - a norma dell'articolo 555, secondo comma, cod.proc.civ. - di un avviso contenente gli estremi identificativi del bene, del credito e della espropriazione e, inoltre, che (2^ co.) l'avviso di vendita sia notificato al soggetto nei confronti del quale si procede entro il breve termine di cinque giorni dalla trascrizione. Soggiunge la disposizione in esame che "in mancanza della notificazione non può' procedersi alla vendita".
Ancorché la disciplina speciale non sanzioni espressamente di nullità la mancata notificazione dell'avviso di vendita, l'indicazione normativa è comunque univoca nel subordinare la vendita alla notificazione in questione; sicché la mancanza di quest'ultima ben può ritenersi presidiata di nullità sulla scorta dei su richiamati principi generali. Tanto più cogenti, nell'esecuzione speciale, in ragione del fatto che in quest'ultima il pignoramento si esegue con la trascrizione dell'avviso, dalla quale decorre il termine per la notificazione al debitore esecutato. Sicché nell'esecuzione esattoriale l'avvio della fase di vendita da luogo ad una fattispecie complessa e “concentrata” (di impulso “all'esecuzione” ed “alla vendita” al tempo stesso) facente perno proprio sull'avviso di vendita: sulla sua trascrizione in funzione di pignoramento e sulla sua notificazione al debitore.
A fortiori deve dunque ribadirsi che ove manchi quest'ultima la vendita non può aver luogo; e qualora venga ugualmente espletata, la situazione così venutasi a creare - insensibile agli effetti conservativi di cui all'art. 2929 cc - non può comportare la “degradazione” del diritto del debitore espropriato a sua insaputa sul piano della mera tutela risarcitoria nei confronti del concessionario esecutante, pure prevista in via generale dall'articolo 59 dpr cit..
Quanto qui ritenuto è in linea con l'orientamento già espresso da questa corte la quale, proprio nel raccordare la disciplina generale della fase di vendita con la regolamentazione speciale di cui al dpr 602/73 in oggetto, ha osservato che nell'espropriazione esattoriale: "l'avviso di vendita è al tempo stesso l'atto iniziale dell'espropriazione immobiliare esattoriale ed anche l'atto che da inizio alla fase liquidatoria. Entrambe tali funzioni dell'atto trovano rispettivo riscontro nella previsione normativa per la quale l'avviso di vendita deve contenere la descrizione del bene, l'indicazione del credito per cui si procede e l'ingiunzione - cosi come l'atto di pignoramento ex artt. 492 e 555 cod. proc. civ. -, ma anche le date per l'espletamento degli incanti e le condizioni per parteciparvi - cosi come l'ordinanza di vendita; sono previste inoltre particolari forme di pubblicità dell'avviso di vendita (affissione nella cancelleria del giudice delle esecuzioni e all'albo del comune in cui è ubicato l'immobile); il tutto si svolge prima dell'intervento del giudice dell'esecuzione, nella cui cancelleria gli atti sono depositati solo dieci giorni dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ed al quale è riservata, in tal caso, l'emissione del decreto di trasferimento (cfr. Cass. S.U. n. 5255/93, Cass. n. 9480/99, nonché di recente Cass. n. 692/12), oltre che il compimento delle attività finalizzate alla distribuzione del ricavato". Si deve quindi concludere nel senso dell'evidenza della "centralità dell'avviso di vendita e l'essenzialità della sua notificazione all'esecutato"; e del fatto che, trattandosi di atto che da inizio alla fase subprocedimentale liquidatoria, "le relative nullità hanno effetto anche riguardo all'acquirente"; e tra tali nullità "vanno annoverate pure quelle concernenti la sua notificazione, e ciò anche in ragione del fatto che questa è condizione di procedibilità della vendita" (v. Cass. 14248/10, in motiv.).
p.3. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso il S. deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 101 cpc; 3-24-111 Cost.; 6 CEDU, dal momento che l'interpretazione normativa resa dal tribunale violerebbe i principi generali dell'ordinamento in tema di diritto di difesa, giusto processo e tutela del contraddittorio; applicabili anche nell'ambito del procedimento esecutivo, e quand1anche si volesse in quest'ultimo ravvisare un contraddittorio non pieno, ma “attenuato”.
Con il settimo motivo di ricorso, il S. lamenta invece la mancata pronuncia su talune sue conclusioni non trascritte in sentenza (domanda di restituzione dei canoni versati all'aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione; sua ammissione al versamento di una cauzione pari al prezzo di aggiudicazione dell'immobile) da lui ritualmente introdotte in giudizio mediante memoria ex articolo 183 VI co.n. 1 cpc.
Si tratta di censure assorbite, nei termini indicati, dall'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Trani in diversa composizione il quale deciderà, in applicazione del qui indicato principio di diritto, anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia al tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per le spese.
22-12-2014 23:05
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