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Sentenza

Il danno esistenziale non categoria di danno autonoma bensì fa parte del danno n...
Il danno esistenziale non categoria di danno autonoma bensì fa parte del danno non patrimoniale.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 febbraio – 24 aprile 2014, n. 9283
Presidente Piccialli – Relatore Nuzzo

Svolgimento del processo

Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava "l'ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano" ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto nelle more del giudizio di primo grado, "di insonorizzare i locali adibiti all'uso degli strumenti musicali"; rigettava le domande risarcitorie per le immissioni sonore derivanti dal suono del violino, provenienti dall'immobile di C.B. nell'appartamento sottostante.
Avverso tale sentenza il G. e l'A. proponevano appello cui resistevano la Ca. ed il C. . Con sentenza depositata il 23.6.2007 il Tribunale adito, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannava C.O. e Ca.Ca. al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, di Euro 10.000 "al valore attuale", a titolo di danno non patrimoniale (esistenziale), liquidato in via equitativa; rigettava l'appello incidentale degli appellati e li condannava al pagamento delle spese processuali del grado e di quelle relative al procedimento ex art. 700 c.p.c., ed al reclamo, per le quali il giudice di Pace aveva omesso la pronuncia.
Osservava il giudice di appello che il limite della normale tollerabilità delle immissioni sonore doveva ritenersi superato, avuto riguardo al fatto che esse, come accertato mediante due C.T.U., superavano il rumore di fondo di 3 db "sicuramente nel soggiorno con finestre del locale emittente chiuse e finestre dei locali riceventi aperte (anche di poco)".
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso C.O. e Ca.Ca. formulando due motivi. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, G.G. ed A.E. .

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:
1) contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il giudice di appello aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni e sulla C.T.U., attribuendovi una valenza erronea, posto che il C.T.U. si era limitato ad affermare che solo in determinate situazioni si verificava un' immissione eccessiva, "immissione che, in una diversa situazione, non si verificava"; peraltro, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle deposizioni testimoniali assunte innanzi al giudice di Pace;
2) falsa applicazione dell'art. 2 della Cost. e dell'art. 2059 c.c.; contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella specie non era configurabile un danno esistenziale, in quanto, secondo la sentenza di questa Corte (Cass. n. 3284/08)"la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale la cui lesione consente il ricorso alla tutela del danno non patrimoniale".
La censura si conclude con il quesito:... "se immissioni sonore non tollerabili dalle quali non sia derivato un danno biologico o un danno c.d. esistenziale possano produrre la lesioni di un diritto alla serenità costituzionalmente garantito, con la conseguenza che tale lesione giustifichi il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 2059 c.c.".
I ricorrenti incidentali lamentano:
a) omessa motivazione sul fatto decisivo concernente la valutazione del danno da risarcire,determinato in via equitativa, non tenendo conto dei parametri patrimoniali in materia di invalidità temporanea relativa;
b) violazione del principio della soccombenza in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio ed omessa motivazione, per avere il giudice di appello omesso di liquidare le spese giudiziali relative al procedimento per il quale il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente per valore. Sul punto viene formulato il seguente quesito di diritto: "se la parte soccombente sia tenuta a rifondere tutte le spese di giudizio per gli effetti del principio di causalità, soccombenza ed in attuazione dell'art. 24 Cost. derivate dall'azione a tutela del diritto leso".
Il ricorso principale è infondato.
Il primo motivo si risolve in una inammissibile valutazione alternativa delle risultanze processuali, compresa la C.T.U., in base alla quale il giudice di appello ha ribadito l'intollerabilità delle immissioni sonore in quanto eccedenti il limite dei 3 db della rumorosità di fondo della zona di ubicazione dell'immobile. In ogni caso la sentenza impugnata ha pure dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto all'intollerabilità delle immissioni provenienti dall'immobile del C. , statuizione che non risulta in alcun modo censurata.
Priva di fondamento è la seconda doglianza.
Il Tribunale ha evidenziato (pag. 18 e 19 sent. imp.) che il danno, denominato dalle parti attrici come danno c.d."esistenziale", era in realtà riconducibile "alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dall'art. 2 della Costituzione", comprensivo, in tema di immissioni acustiche, del diritto all'attività di riposo, svago, intrattenimento, nonché del diritto di usufruire di ogni utilità della propria abitazione, quale il diritto alla serenità domestica ed alla vita di relazione. Ha,quindi, quantificato equitativamente tali voci di danno, qualificate unitariamente come "danno non patrimoniale", tenuto conto della durata delle immissioni, del superamento del limite di normale tollerabilità solo nel vano soggiorno e della mancata esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza pronunciata in sede di reclamo. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 10527/2011; n. 7844/2011), la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008). Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009). Orbene, il giudice di appello si è attenuto a tali principi, conglobando nella categoria del danno non patrimoniale, contrapposto a quello patrimoniale, le voci ritenute parte integrante di esso, nell'ambito della bi-polarità tra danno patrimoniale (art. (2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e dovendo quest'ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).
Il quesito di diritto, correlato alla censura in esame, esula dai principi esposti in quanto rapportato alla categoria astratta del "danno esistenziale" che, sulla base di una petizione di principio, non sarebbe derivato dalle immissioni intollerabili accertate.
Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura in fatto relativa al parametro da utilizzare per la quantificazione del danno, questione superata dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato ritenuto non provato un danno biologico in senso stretto.
La seconda censura è correlata ad un quesito di diritto astratto e contrasta, comunque, con il tenore della decisione da cui risulta (V. pag. 23 sent.) che il Tribunale ha liquidato anche le spese processuali relative al giudizio (definito con sentenza n. 14056/2002) in cui il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente.
Alla stregua di quanto osservato va rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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