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Sentenza

Il medico erra la prescrizione dell'anticoncezionale e la donna rimane incinta. ...
Il medico erra la prescrizione dell'anticoncezionale e la donna rimane incinta. Il sanitario dovrà risarcire i danni pari a 116.000 Euro.
Tribunale di Milano, sez. I Civile, sentenza 10 marzo 2014
Giudice Unico Anna Cattaneo

Fatto e diritto

Premesso che:
i due attori, conviventi more uxorio, hanno convenuto in giudizio il medico curante affinché, accertatane la responsabilità professionale, venisse condannato al risarcimento del danno che quantificavano in euro 138.000 a titolo di spese di mantenimento del minore (…) e in € 60.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero nelle somme maggiori o minori come sarebbero emerse nel corso del giudizio, oltre rivalutazioni e interessi, deducevano che: - l 'attrice si era rivolta al proprio medico di base al fine di ottenere la prescrizione di un anticoncezionale in quanto la situazione familiare e patrimoniale propria e del compagno, entrambi con figli nati da precedenti unioni, li induceva ad evitare una gravidanza, sia perché l'attore era privo di occupazione, sia perché allo stesso, già nel 2008, era stata diagnosticata una ipoplasia midollare, - il convenuto, pur al corrente della scelta degli attori di non volere nuove gravidanze, prescriveva il farmaco Estradenn TTS50 cerotto, quale contraccettivo trasdermico, - la (…) aveva regolarmente usato il        cerotto ritenendo che si trattasse di un rimedio anticoncezionale, ma poco dopo si accorgeva di essere incinta, - alla ASL le avevano comunicavano l'assoluta inettitudine di quel farmaco come anticoncezionale, essendo invece un farmaco per la terapia ormonale delle donne in menopausa, - decidevano. per ragioni ideologiche, di portare a termine la gravidanza e il 2/8/2009 era nato il piccolo (…). - il era riuscito a trovare un'occupazione part-time, nonostante il suo precario stato di salute, presso il (…).
Il convenuto si costituiva contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto. Evidenziava, che effettivamente la era sua paziente e si era recata da lui, ma aveva esposto di essere affetta da dismenorrea e cioè di una irregolarità del ciclo mestruale, senza nulla dire in relazione alla volontà di non avere figli. Egli le aveva prescritto un farmaco modulatore del ciclo femminile. Sottolineava ch e dalla nascita di un bambino non poteva derivare un danno risarcibile. In ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la S.p.A. per essere dalla stessa tenuto indenne, autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, quest'ultima si costituiva contestando la pretesa degli attori e, quanto alla domanda di garanzia, rilevava la inoperatività della polizza, in quanto oggetto dell'assicurazione era solo un comportan1ento colposo del medico comportante la morte o le lesioni personali, ipotesi che qui non ricorrevano. Certamente, inoltre, non era indennizzabile il danno patrimoniale relativo al mantenimento del bambino, concessi i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., escussi i tersi di parte attrice e sentiti gli attori in sede di interrogatorio formale, sollecitate le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della lite, preso atto dell'impossibilità di un accordo stragiudiziale, il giudice precedente assegnatario rinviava la causa all'udienza del 29/1/2015 per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa a questo giudice con provvedimento del presidente della sezione del 27/2/2013, anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni con decreto del 18/4/2013, all'udienza del 31/10/2013, sulle conclusioni come precisate su fogli separati che, datati e siglati dal giudice venivano inseriti nel fascicolo di ufficio, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e per le eventuali repliche.
Ritenuto che:
la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati, è pacifico in causa che il convenuto sia il medico di base curante sia della come pacificamente ammesso dallo stesso, sia del . come non contestato e risultante dal documento 18 di parte attrice nel quale il definisce il “mio assistito”, è pacifico che il abbia prescritto alla il farmaco Estradenn TIS50 cerotto, nel settembre e nell'ottobre del 2008 (si vedano le due ricette prodotte dagli attori), circostanza del resto ammessa dal convenuto, è pacifico che il suddetto farmaco non sia un anticoncezionale (cfr. foglietto illustrativo e certificazione Asl del 13.3.2009), come anche non contestato dal convenuto che, infatti, ha allegato di averlo somministrato per curare una irregolarità del ciclo mestruale della sono stati escussi tre testi di parte attrice, tutti estranei agli attori, della cui attendibilità (malgrado le generiche illazioni della terza    chiamata) non vi è motivo di dubitare, che hanno confermato, concordemente, i fatti allegati dalla difesa attrice:
         assistente socio sanitaria e amica degli attori che ha dichiarato di aver accompagnato personalmente la dal dottor in    occasione della prima prescrizione del farmaco e di avere assistito al colloquio intercorso tra i due; infermiera, amica degli attori; infermiere, amico dell'attrice e suo collega di lavoro, è stato provato. attraverso l'ampio ed approfondito esame dei testi sui capitoli annessi, quanto segue: -la assumeva la pillola anticoncezionale, -era preoccupata perché il compagno aveva problemi di salute e perché l'attività commerciale che avevano aperto era fallita, -per tali motivi a volte le capitava di dimenticarsi di ass1Jmerla, -intendeva utilizzare come metodo anticoncezionale il cerotto transdemico, -aveva riferito la propria volontà di utilizzare quale contraccettivo un cerotto transdemico al -non aveva problemi di irregolarità del ciclo mestruale, -non aveva letto il foglietto illustrativo del farmaco prescrittole perché si era fidata del proprio medico, la tesi di parte convenuta, che il farmaco prescritto fosse adeguato alle condizioni di salute dell'attrice, che aveva lamentato irregolarità del ciclo mestruale, è stata del tutto smentita dalla istruttoria orale, risulta, pertanto, provato con certezza, l'inadempimento del che, notiziato dalla propria assistita che la stessa intendeva assumere un farmaco anticoncezionale sotto forma di cerotto, per scongiurare il pericolo di una gravidanza indesiderata, ha prescritto alla stessa un farmaco certamente non contraccettivo, ma indicato come terapia onnonale sostitutiva dei sintomi derivati da deficienza estrogenica in donne in post menopausa, la responsabilità del medico nei confronti della ha certamente natura contrattuale, sia che si sottolinei la conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra la paziente ed il medico di base (pur anomalo per le peculiarità derivanti dall'inserimento dello stesso nella struttura della ASL, che provvede alla erogazione del suo compenso, nell'ambito di un rapporto che è stato definito di parasubordiuazione (Cass. S.U. 813/99), sia che si richiami la. teoria del contatto sociale, elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per la prima volta: Cass. 589/99) sottolineandosi proprio la situazione di "dipendenza" del medico convenzionato rispetto alla azienda sanitaria locale, e sfumando la sussistenza di un obbligo di prestazione diretto verso il paziente, in entrambi i casi, o dal contratto o dal fatto storico del contratto sociale, sorgono, in capo all'operatore professionale, o un obbligo primario di prestazione, ovvero obblighi di protezione della persona che con lui è entrata in relazione, la violazione dei quali porta. il medico a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 1218 c.c. verso il danneggiato il quale quindi, in entrambi i casi, si trova così ad essere avvantaggiato processualmente, sia dal punto di vista dell'onere probatorio, mitigato dall'applicazione del principio della vicinanza alla fonte di prova, sia da quello dei termini prescrizionali, quindi è certa la responsabilità contrattuale del per grave negligenza o grave imperizia avendo l o stesso sbagliato clamorosamente la prescrizione di un farmaco il cui foglietto illustrativo non lascia dubbio alcuno, in un campo, tra l'altro, la prescrizione di un metodo anticoncezionale, di cui non sono necessarie competenze tecnico-scientifiche particolarmente approfondite o che presenti la soluzione di problemi di particolare difficoltà, accertata la colpa professionale, neppure è dubbio il nesso causale tra la colpa, consistita nell'aver omesso di somministrare il farmaco corretto, e l'evento – la gravidanza indesiderata – non essendovi alcun elemento che consenta di dubitare che se fosse stato prescritto il farmaco adeguato la lo avrebbe assunto e la gravidanza sarebbe stata scongiurata; la sua determinazione a non avere figli, infatti , è emersa dalla istruttoria orale (tra l'altro già assumeva la pillola anticoncezionale) ed è notorio che il cerotto anticoncezionale transdemico abbia la stessa efficacia della pillola anticoncezionale. Mentre nessuna rilevanza assume la circostanza che la attrice abbia o meno utilizzato il cerotto prescrittole dal peraltro circostanza confermata dai testi, in quanto pacificamente tale cerotto non aveva alcuna efficacia anticoncezionale, neppure si può sostenere che vi sia un concorso di colpa della che avrebbe omesso di controllare le caratteristiche del farmaco sul foglietto illustrativo, come sembra essere stato adombrato dalla terza chiamata (peraltro tardivamente in quanto solo n ella comparsa conclusionale). Non si ritiene sia comportamento esigibile quello della verifica da parte del paziente della prescrizione del farmaco effettuata dal medico, pertanto nessun profilo di colpa può riscontrarsi nel paziente che ometta ogni controllo, deve accettarsi, a questo punto se sussista un danno e se si tratti di un danno risarcibile, la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, si è già occupata della risarcibilità dei danni da gravidanza indesiderata e si è espressa positivamente: l'ordinamento giuridico garantisce ai cittadini "il diritto alla procreazione cosciente e responsabile" (articolo 1 legge 194/1978) si tratta dì un diritto di libertà che trova una diretta matrice costituzionale, sia nell'articolo 2 della Costituzione che tutela i diritti della personalità come diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle fom1aziotù sociali dove si svolge la sua personalità, tra cui un posto di rilievo spetta alla fruuiglia, sia nell'articolo 13 che afferma la inviolabilità della libertà personale che si esprime anche nella libertà dì ciascuno di poter disporre del proprio corpo (cfr. Corte Cost. 471/90 secondo la quale “il valore costituzionale della inviolabilità della persona è costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di dispotre del proprio corpo”), pertanto l'inadempimento del (…) all'obbligo assunto al momento del contatto/contratto con la (…) di compiere la propria prestazione secondo la diligenza del buon medico ai sensi dell'art. 1176 co 2 c.c.- ha comportato la lesione del diritto della paziente di decidere, con il proprio compag110, liberamente, sulla base di valutazioni assolutamente personali ed insindacabili, se mettere o meno al mondo un bambino;
si ritiene pacifico, come più volte affermato dalla giurisprudenza, che tale inadempimento generi un danno che deve essere risarcito, in primo luogo, nella tradizionale componente del danno patrimoniale -danno emergente e lucro cessante- allorché sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento in termini di causalità adeguata (cfr. Cass. 13/2010). h10ltre, trattandosi della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, è risarcibile anche il danno non patrimoniale, malgrado il fatto 11011 costituisca reato, essendosi in presenza di una grave lesione dell'interesse tutelato e di un danno certamente non futile, risarcibilità riconosciuta anche nella responsabilità contrattuale (Cass. S.U. 2008126972), si ritiene che entrambi i genitori siano destinatari del risarcimento richiesto, non solo la quale paziente/contraente, ma ru1che il quale genitore. A tale conclusione si perviene richiamando la teoria degli effetti protettivi del contratto sostenuta in fattispecie analoghe dalla Corte di Cassazione. n tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l'ordinamento si è incentrato sul fatto della procreazione, quali si desumono dalla legge 194 del 1978, dalla Costituzione e dal codice civile, nonché i rapporti tra coniugi e gli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147, 261 e 279 cod. civ.) spiegato perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta. Ne deriva che l 'inadempin1ento ai presenta tale a.t1che verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure a l padre possono derivare dal suo comportamento. La gravidanza indesiderata, determinata dall'inadempimento colpevole del sanitario, è causa di danno per il padre poiché si tratta di contratto di prestazione di opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che, per effetto dell'attività professionale del sruùtario diventa o non diventa padre, con la conseguenza che il danno provocato da inadempimento del sanitario, costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale è risarcibile a nonna dell'art. 1223 c.c. (Cass. 6735/02; 20320/05; 16754/12), peraltro, trattandosi della violazione di un diritto fondamentale della persona, come sopra delineato, si arriverebbe al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore del anche invocando la nonna fondamentale dell'art. 2043 c.c. a questo punto devono esaminarsi i danni richiesti ed allegati dagli attori, la difesa attrice, che tanto ha argomentato sui presupposti della responsabilità per nascita indesiderata, ha trascurato di allegare adeguatamente quali siano i danni non patrimoniali nel caso specifico subiti dagli attori. In atto di citazione ha allegato in via generale che nel caso di nascita indesiderata si detenniJ1a una trasformazione radicale nelle prospettive di vita dei genitori, in quanto mutano radicalmente il loro stile di vita, le loro giornate, i loro impegni; sempre in generale, ha evidenziato che l'arrivo di una nuova vita porta con sé un carico di responsabilità e un impegno economico non indifferente che si protrae nel tempo foto alla compiuta indipendenza del figlio; ha allegato, nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, la situazione patrimoniale difficoltosa degli attori, ricordando che altre pronunce di merito hanno ritenuto di riconoscere non soltanto le spese di vitto e di alloggio necessaire per il minore ma anche quelle di educazione e di istruzione fino all'indipendenza economica Nella comparsa conclusionale il difensore degli attori ha riportato ampiamente patti di sentenze dei giudici di merito che danno riconosciuto la responsabilità del medico condannandolo al risarcimento dei danni patrimoniali, anche per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del bambino nato indesiderato, e dei danni non patrimoniali, sottolineando che il diritto al risarcimento esiste anche in capo la figura patema ed infine, riferendosi al caso di specie, ha quantificato il danno patrimoniale relativo all'obbligo al mantenimento del figlio nella somma di € 500 mensili fino alla sua indipendenza economica da stimarsi raggiunta a 23 anni, per un totale di € 138.000, oltre al maggior esborso relativo al più oneroso canone di locazione, pali a € 185 mensili, come risultava dai contratti di locazione prodotti, protratto per 23 anni per un totale di € 51.060,00; quanto al danno non patrimoniale, nulla è stato argomentato nel concreto, essendo stato solo evidenziato genericamente che la nascita di un bambino stravolge la vita delle persone e quru1tificando tale danno nella somma di € 30.000 per ciascuno dei genitori, quru1to alla richiesta di risarcimento del danno non patrim01ùale, la difesa degli attori non ha tenuto presente che anche il danno non patrim01ùale deve sempre essere provato, trattandosi di danno­ conseguenza e non di danno-evento, pur potendo la prova essere raggiunta anche attraverso presunzioni. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che "Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (sentenze Cass. ex multis 10527/2011; 13614/2011; 7471/2012; ordinanza 21865/2013), nulla è stato allegato in ordine a disagi psicologici dei due genitori (è stata richiesta l'ammissione di un capitolo di prova relativo alla circostanza che i due attori avrebbero intrapreso un percorso terapeutico al fine di avere sostegno psicologico per superare le difficoltà relative alla nascita del piccolo capitolo che correttamente non è stato ammesso dovendosi provare la circostanza attraverso documentazione), ad alterazioni dello stile di vita (in comparsa conclusionale riferendosi a una pagina di dottrina si sono, ru1cora una volta genericamente, richiamati "abitudini, passatempi, ritmi biologici forzatamente mutati"), a limitazioni della libertà (ru1zi sul punto è stato chiaramente evidenziato che nel caso di specie non si fa questione di limitazione della libertà personale), in conclusione sul punto non è dato conoscere come la vita degli attori si sia modificata (in peggio) a causa della nascita di neppure è stata allegata alcuna circostanza relativa all'impatto della nascita sulla malattia del che, tra l 'altro non è stata descritta nelle sue ripercussioni sulla vita quotidiana degli attori. Tra l'altro, differentemente da altri casi sottoposti ali'esame del tribunale citati dalla difesa attorea, nel caso di specie gli attori sono persone adulte, già conviventi, già genitori, ed il figlio è nato sano. Pertanto l'onere, quantomeno di allegazione, sul danno c.d. esistenziale, avrebbe dovuto essere adempiuto puntualmente, in conclusione, a causa della mancata descrizione, in concreto, di qualsiasi profilo di danno non patrimoniale, non è possibile riconoscere, a tale titolo, alcun risarcimento, si ritiene, invece, che sussista la prova del danno patrimoniale, nei limiti di seguito indicati, non può essere posto in dubbio che la nascita di   m1 figlio, pur non potendo essere meramente ricondotta alla stregua di      una perdita subita dal creditore ai sensi dell'articolo 1223 c.c. e non potendo essere vista in temini esclusivamente economici e pur avuto presente che il rapporto genitore-figlio non si esaurisce in un onere di mantenimento, ma si arricchisce di valenze positive per i genitori e di diritti nei confronti del figlio una volta divenuto adulto, che dovrebbero andare a compensare i sacrifici economici sopportati per la sua crescita e,          pur dovendosi senz'altro sottolineare gli aspetti di sentimento, di realizzazione personale, di crescita umana, che sfuggono ad una valutazione civilistica dei termini di danno, ma costituiscono patrimonio morale dei genitori di estrema importanza, pur richiamato tutto ciò, è indubbio, come si diceva, che la nascita di un figlio comporti delle spese, le spese che è necessario affrontare per il suo mantenimento e la sua educazione, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico, e che non possono che essere ritenute prevedibili alla stregua dell'articolo 1225 c.c. non solo in linea generale, perché ogni figlio deve essere mantenuto e su ogni patrimonio l'onere del mantenimento del figlio rappresenta, proporzionalmente, un peso, ma, in particolare, nel caso di specie, perché il conosceva il per essere il suo medico curante e quindi non poteva ignorare la malattia e le conseguenti difficoltà lavorative e perché era il medico curante della e non poteva ignorare le sue precarie condizioni economiche che emergevano anche dall'esenzione dal ticket sanitario (circostanza del resto non contestata), quindi si ritiene che il danno risarcibile sia costituito dalle spese che i due genitori devono accollarsi per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica che, nel caso di specie, si colloca ad anni 20, dovendosi escludere che frequenterà l 'università viste le attività lavorative dei genitori ed il livello economico della famiglia, la quantificazione non può che avvenire in via equitativa, per l'evidente impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, quanto alle maggiori spese per il reperimento di una abitazione più grande si ritiene opportuno quantificarle cumulativamente nel costo complessivo conseguente alla nascita di e non separatamente e matematicamente, come effettuato dalla difesa attorea, sulla base della differenza tra il vecchio canone di locazione ed il nuovo (cfr. contratti di locazione prodotti), in considerazione dell'indubbio vantaggio che la casa più grande costituisce anche per gli attori e della impossibilità di collegare con certezza il trasferimento nella nuova casa con la nascita di (…), che, nei suoi primi anni di vita, necessita maggiormente di cure e di attenzioni che di spazio, deve tenersi principalmente in considerazione la situazione lavorativa reddituale dei due attori: il risulta aver trovato lavoro presso part time, dopo la nascita del figlio, con una retribuzione di euro 800 circa netta mensile (cfr. contratto di lavoro e busta paga doc 9 - 9bis), il che significa che le condizioni di salute glielo consentono e comunque non sono state indicate, neppure da parte attrice, come invalidati: la         (…) è una operatore socio sanitaria e risulta dipendente a tempo indeterminato della (…) dal 2000 con uno stipendio di poco superiore a 1000 euro (busta paga doc 4), sul punto si sottolinea però che non sono state prodotte dagli attori le dichiarazioni dei redditi, che la busta paga della risale al 2009, che porta una detrazione per la gravidanza, che anche la busta paga del risale al 2009, che è verosimile, visto che la difesa attrice non ha allegato la perdita del lavoro e che il contratto era a tempo determinato con scadenza al 2010, che il predetto sia stato assunto a tempo indeterminato, deve valutarsi anche che la somma qui liquidata viene incassata anticipatamente con possibilità di messa a reddito e capitalizzazione, se si considera tutto quanto sopra indicato, si ritiene equo quantificare in euro 400 mensili la somma che il convenuto deve corrispondere per risarcire il danno patrimoniale conseguente al suo inadempimento. Moltiplicata la suddetta somma per 12 mesi e per 20 anni si arriva alla somma complessiva di euro 96.000,00 in moneta attuale, trattandosi di debito di valore devono applicarsi gli interessi c.d. compensativi calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal fatto (il concepimento avvenuto nel novembre 2008) alla pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 1992/12839, Cass. S.U. 1995/1712). Facendo il debito conteggio si perviene alla somma fina le di € 116.237,00, sulla quale, dalla pubblicazione della presente sentenza, decorreranno gli interessi legali fino al saldo, l a domanda di gm•ru1zia avanzata dal convenuto alla propria compagnia di assicurazioni non è fondata e deve essere respinta, la invero, ha eccepito la inoperatività della polizza allegando che si tratterebbe di un rischio non coperto. Invero l 'art. 12 del contratto prevede che la garanzia operi per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose; nel caso di specie nessuno di tali fatti si sarebbe verificato, non è dubbio che la gravidanza, seppur indesiderata, non provochi una lesione personale, che per il nostro ordinamento giuridico, si identifica con la malattia del corpo o della mente (art. 582 c.p.), pe1tanto la tesi difensiva della risulta condivisibile, si sottolinea che il convenuto nulla ha replicato alla difesa. della assicurazione, non trovandosi nei suoi atti difensivi neppure una riga sul punto, pertanto non è possibile, in assenza di allegazioni dell'assicurato, procedere alla interpretazione del contatto assicurativo ai sensi degli artt. 1362 e seg. c.c., per verificare, per esempio, la comune intenzione delle parti ovvero per ricercare una interpretazione secondo buona fede. In assenza di allegazioni circa la ambiguità delle espressioni utilizzate e di istanze di procedere alla attività interpretativa, non è possibile per il giudicante allontanarsi dal significato letterale delle parole,
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidru10 come in dispositivo ai sensi del D.M. 140112, d 'ufficio, in mancanza di nota spese, quelle della (…),

P.Q.M.

Il Tribunale, defmitivrunente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra domMda, eccezione o conclusione,
1. Accertata la responsabilità professionale di (…) lo condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a (…) e (…) la somma di € 116.237,00, in moneta attuale oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo,
2. Rigetta la domanda del          nei confronti della (…)
3. Condanna il (…) alla rifusione delle spese del giudizio a favore degli attori che si liquidano in € 592,00 per spese, € 9.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.
4. Condanna il (…) alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'(…) S.p.A. che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.
5. Sentenza esecutiva ex lege.
Avv. Antonino Sugamele

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