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Sentenza

L'attività di investigatore privato va inquadrata ai fini previdenziali ed assis...
L'attività di investigatore privato va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio.
Cassazione civile sez. lav. Data: 12/02/2014 Numero: 3228
L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Avv. Antonino Sugamele

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