L'avvocato è stato bravo? Può aumentare il compenso di un terzo per la buona tecnica usata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3467/2013 R.G. promossa da: C.D.
(C.F. omissis), S.F. (c.f. omissis) rappresentati e difesi dall'avv. TREVISAN ALESSANDRO
ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
ATTORI OPPONENTI
contro
ITALFONDIARIO SPA, (p.i.v.a. 00880671003) rappresentata e difesa dall'avv.
VIGNOLA GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso lo strudio di questi
sito in 37122 VERONA, CORSO P.TA NUOVA, 133;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Come in atto di citazione
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Come in comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
C.D. e S.F. hanno convenuto in giudizio davanti a questo
Tribunale l'Italfondiario, nella sua qualità di procuratore di Cassa di Risparmio del
Veneto per sentire revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto del 17.12.2012
con il quale il Giudice Designato del Tribunale di Verona aveva loro ingiunto di
pagare in favore della prima la somma di euro 104.697,54 quale saldo debitorio
comprensivo di capitale ed interessi del rapporto di conto corrente n. 10826/66
intercorso tra la Impresa Edile C.D. e S.F. s.n.c. (d'ora innanzi per
brevità solo Impresa Edile) e la filiale di Cologna Veneta di Banca intesa.
Nel ricorso monitorio era stato spiegato che
Il C., quale socio illimitatamente responsabile della Impresa Edile, in data
16.11.2004 aveva prestato fideiussione fino alla concorrenza della somma di euro
500.000,00 in favore della succitato istituto di credito a garanzia delle obbligazioni
contratte o da contrarre dalla società sopra menzionata;
il S. a sua volta e sempre in qualità di socio illimitatamente responsabile della
Impresa Edile, in data 12.11.2004 aveva prestato analoga fideiussione di pari
importo;
la predetta filiale faceva parte del ramo di azienda che il predetto istituto di credito
aveva ceduto, con atto del 24 settembre 2008, alla Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo Spa che successivamente aveva assunto la denominazione di Cassa di
Risparmio del Veneto.
A sostegno della opposizione gli attori hanno dedotto che:
- quanto controparte aveva sostenuto nel ricorso monitorio circa l'inattività
della società Impresa Edile non corrispondeva al vero, poiché la proprietà di essa
era stata ceduta in data 19 agosto 2011 a P. A. e L.T. e a seguito di
tale operazione essa aveva assunto la denominazione Impresa Edile P.A.
e L. T. s.n.c.;
- la banca non aveva dato prova di aver preventivamente escusso la
succitata società quale debitore principale;
- la documentazione che la convenuta aveva prodotto a sostegno della
richiesta monitoria non costituiva prova idonea del credito ingiunto ed era
contraddetta da una missiva inviata successivamente dall'istituto di credito che
veniva allegata all'atto di citazione.
La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria in difetto di
istanze istruttorie delle parti.
Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti e all'iter del giudizio, la
domanda di parte attrice opponente è palesemente infondata e va pertanto
rigettata.
Ed infatti, esaminando singolarmente i motivi di opposizione dedotti dagli
opponenti, a ciascuno di essi è possibile replicare nell'ordine che:
- la convenuta ha desunto la situazione di inattività della Impresa Edile
dall'estratto della camera di commercio ad essa relativo e non vale a contraddire
tale evenienza, la circostanza, menzionata da parte attrice,del passaggio di
proprietà delle quote societarie avvenuto nel 2011;
- l'istituto di credito convenuto non aveva l'obbligo di escutere
preventivamente il debitore principale, in mancanza di una previsione contrattuale
che lo prevedesse e data la natura solidale della obbligazione del fideiussore;
- gli attori non hanno contestato l'entità del credito ingiunto, pur a fronte della
produzione da parte della convenuta, già nella fase monitoria degli estratti del
rapporto di conto corrente per cui è causa, relativi al periodo dal maggio 2010 al
marzo 2012 (doc.11);
- la lettera di Banca Intesa che gli attori hanno prodotto come doc. 1 non ha
affatto il significato che essi le hanno attribuito poiché si riferisce, come può
desumersi dall'oggetto di essa riportato nella sua prima parte, al rendiconto garanzie
prestate al 28.06.2012.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico
degli attori in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in
dispositivo facendo riferimento al d.m. 55/2014, che è entrato in vigore il 3 aprile di
quest'anno. In particolare la somma spettante a titolo di compenso va determinata
riducendo del 50 % i valori medi di liquidazione previsti dal predetto regolamento
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale delle cause di valore compreso tra
euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 tenuto conto della semplicità della
controversia. Nessun compenso va riconosciuto per la fase istruttoria o di
trattazione che non c'è stata.
Il compenso spettante alla convenuta opposta per l'intero giudizio, sulla base
dei predetti criteri, è quindi pari ad euro 4.015,00.
Peraltro nel caso di specie, è possibile applicare l'art. 4, co.8, del D.M.
n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa della resistente come “manifestamente
fondata”, secondo l'espressione utilizzata da tale norma.
Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento
dell'orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18
gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal
Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di
Stato ha definito, in quella occasione, come un'ipotesi di soccombenza qualificata,
riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalità non solo di
“scoraggiare pretestuose resistenze processuali” ma soprattutto di “valorizzare,
premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia
riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e
pienamente fondata nonostante le difese avversarie” (così testualmente il
richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione
ministeriale al d.m.55/2014).
Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad
avviso di questo Giudice, nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far
emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente
l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove
costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo
esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla
base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni
giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei
fatti rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto
dalla norma in esame poiché all'udienza del 6 febbraio 2014 aveva evidenziato
come parte attrice non avesse contestato l'entità del credito ingiunto e non avesse
comprovato i propri assunti.
Il compenso spettante al difensore della convenuto può pertanto essere
aumentato di euro 1.200,00 ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m.55/2014. .
Quanto alla voce rimborso spese generali è opportuno chiarire che la
percentuale del 15 % fissata dall'art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014
costituisce l'entità massima riconoscibile a tale titolo.
Infatti l'art. 13, comma 10, del legge 247/2012 ha previsto che:“Oltre al
compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in
caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi
eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle
spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma
6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”
(sottolineatura dello scrivente).
A sua volta l'art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all'avvocato “è
dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una
somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del
compenso”.
Nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella
misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere
espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, “dà
attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la
determinazione della misura massima del rimborso forfetario”.
Pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15
% è la misura massima. Il che significa che l'entità del rimborso forfetario può
variare dall'1 % al 15 %.
A fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell'art. 2, comma 2, del
d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire “di
regola” non vale ad individuare una importo massimo vincolante per il giudice,
atteso che la legge non prevede un simile vincolo (si noti peraltro che tale
espressione è utilizzata dal regolamento anche con riguardo agli aumenti o alle
diminuizioni apportabili ai valori medi di liquidazione dei compensi).
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, solo a seguito di istanza adeguatamente
motivata è possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima
prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, può riconoscersi
solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50 % della somma liquidata a titolo
di compenso.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni
diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande degli attori opponenti e
per l'effetto li condanna in solido tra loro a rifondere alla convenuta opposta le
spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.215,00, a titolo di compenso,
oltre rimborso spese generali nella misura del 7,5 % sul predetto importo, Iva, se
dovuta, e Cpa.
Verona 23 maggio 2014
Il Giudice
04-06-2014 22:16
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