Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Provincia Regionale di Trapani: ricopre incarichi di segretario generale e diret...
Provincia Regionale di Trapani: ricopre incarichi di segretario generale e direttore generale e chiede la contribuzione di risultato. Il Tribunale di Trapani rigetta. La Corte di Appello riconosce l'importo di 10.000 euro e la Cassazione conferma.
Cassazione civile  sez. lav.   16/05/2014 ( ud. 05/02/2014 , dep.16/05/2014 ) 
Numero:    10866

                         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                               SEZIONE LAVORO                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. STILE      Paolo                              -  Presidente   -
    Dott. MAMMONE    Giovanni                      -  rel. Consigliere  -
    Dott. MAISANO    Giulio                             -  Consigliere  -
    Dott. DORONZO    Adriana                            -  Consigliere  -
    Dott. LORITO     Matilde                            -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 26242-2010 proposto da: 
    PROVINCIA  REGIONALE DI TRAPANI C.F. (OMISSIS),  in  persona  del 
    legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 
    VIA  LUCULLO  3,  presso  lo  studio  dell'avvocato  ADRAGNA  NICOLA, 
    rappresentata e difesa dall'avvocato BARBIERA ANTONINO, giusta delega 
    in atti; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
                     P.A.   C.F.   (OMISSIS),    elettivamente 
    domiciliato  in  ROMA,  VIA  DEGLI SCIPIONI  110,  presso  lo  studio 
    dell'avvocato D'IPPOLITO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato 
    GENCO FABRIZIO, giusta delega in atti; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la  sentenza n. 744/2010 della CORTE D'APPELLO  di  PALERMO, 
    depositata il 21/06/2010 r.g.n. 2303/2006; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    05/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; 
    udito l'Avvocato ADRAGNA NICOLA per delega BARBIERA ANTONINO; 
    udito l'Avvocato PRATICO' ALESSANDRO per delega GENCO FABRIZIO; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    CORASANITI  Giuseppe  che  ha concluso per  l'inammissibilità  e  in 
    subordine rigetto. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- Con ricorso al giudice del lavoro, P.A., premesso di aver ricoperto gli incarichi di segretario generale e di direttore generale della Provincia di Trapani, chiedeva che l'Ente territoriale fosse condannato a corrispondergli la c.d. retribuzione di risultato, prevista dall'art. 42 del ccnl dei segretari comunali e provinciali 16.05.01.

    2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal P., la Corte d'appello di Palermo con sentenza in data 21.06.10 accoglieva l'impugnazione e condannava la Provincia a corrispondere la cifra di Euro 10.000 a titolo di retribuzione di risultato per il periodo dall'entrata in vigore del contratto collettivo (17.05.01) al 31.12.02.

    3.- Rilevava la Corte che la norma collettiva prevedeva che la retribuzione di risultato fosse correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, e che, ai fini della valutazione dei risultati conseguiti, venissero adottati i criteri enunziati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Preso atto del meccanismo che la fonte normativa da ultimo richiamata prevedeva per la valutazione della prestazione del personale con incarico dirigenziale, la Corte riteneva che il sistema di valutazione adottato per i dirigenti degli enti locali non poteva essere esteso al personale con incarico di segretario generale, in considerazione del ruolo e delle funzioni da questo esercitati, sicuramente diversi e più elevati rispetto a quelli dei dirigenti. Il sistema, quindi, non era legato all'auto valutazione (secondo l'opinione della Provincia), ma al controllo dell'andamento della prestazione offerta durante il periodo di riferimento.

    Considerato che gli obiettivi assegnati erano stati tutti raggiunti, di modo che l'emolumento richiesto era dovuto, seppure nel minore importo suddetto, la Corte rigettava l'impugnazione.

    4.- La Provincia di Trapani ha proposto ricorso per cassazione successivamente illustrato da memoria; risponde il P. con controricorso.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    5.- La Provincia di Trapani deduce i seguenti mezzi di impugnazione.

    5.1.- Motivazione contraddittoria circa la metodologia adottata per la valutazione della prestazione del segretario generale, in quanto la Corte d'appello, pur riconoscendo la correttezza del procedimento di valutazione dei dirigenti amministrativi seguito dalla Provincia, avrebbe ritenuto la procedura non applicabile al P., senza considerare che costui svolgeva anch'egli funzioni dirigenziali.

    5.2.- Violazione di legge per inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., avendo la Corte d'appello assegnato alla Provincia l'onere di provare che il P. non fosse meritevole dell'emolumento retributivo, mentre, invece, in forza degli ordinari principi in materia di onere della prova, avrebbe essere il dipendente a provare il fondamento della domanda avanzata.

    5.3.- La Corte d'appello avrebbe compiuto un errore di diritto ulteriore sostenendo che il P. avesse diritto all'indennità di risultato solo perchè tutti i dirigenti avevano ottenuto lo stesso emolumento, di modo che esso a maggior ragione avrebbe dovuto essere corrisposto al loro coordinatore. La conseguenza di tale affermazione sarebbe che al direttore generale sarebbe destinatario di una sorta di automatismo non previsto dalla norma contrattuale, la quale invece è ben netta nell'affermare che il compenso in questione è "correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati".

    6.- Il primo motivo di ricorso è infondato.

    L'art. 42 del ccnl dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio economico normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, cui ha fatto seguito il contratto stipulato il 16.05.01 per il biennio economico 2000-2001, sotto la rubrica Retribuzione di risultato, prevede che "ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale" (comma 1). Per lo stesso articolo, inoltre, "ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati" (comma 3).

    Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, nel testo applicabile ratione temporis, a proposito della valutazione del personale con incarico dirigenziale prevede che "le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonchè i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative)" (comma 1), e che "la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato" (comma 2).

    Essendo pacifico tra le parti che al segretario generale della provincia (tale essendo stato il P. nel periodo de qua) competesse detta retribuzione, da correlare "al conseguimento degli obiettivi assegnati", la controversia verte tutta sulle modalità di valutazione dei risultati ottenuti; sostenendo da un lato la Provincia che la corretta metodologia fosse quella ed. della autovalutazione, già adottata per la corresponsione dello stesso emolumento ai dirigenti suoi dipendenti; dall'altro ritenendo l'interessato che ogni valutazione dovesse essere rimessa direttamente agli organi politici dell'Ente, alle cui dirette dipendenze egli era posto.

    Di fronte a questa contrapposizione la Corte di appello ha interpretato la norma del contratto collettivo, individuando quelli che a suo avviso erano gli "opportuni adattamenti" della disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1999 che, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del contratto collettivo, consentivano di effettuare quella valutazione.

    Nello svolgere tale operazione interpretativa il giudice ha da un lato evidenziato l'inapplicabilità del sistema adottato ai dirigenti provinciali in ragione della sostanziale diversificazione della posizione del segretario generale da quella dirigenziale, dall'altro ha rilevato come neppure per i dirigenti era possibile restringere il sistema di valutazione alle modalità enucleate dall'Amministrazione provinciale.

    La compiuta coerenza di tale percorso argomentativo esclude, dunque, la pretesa contraddittorietà motivazionale denunziata dalla ricorrente con il primo motivo a proposito dell'individuazione del percorso valutativo indicato dal giudice di merito.

    7.- Parimenti sono infondati i motivi secondo e terzo, da trattare in unico contesto essendo diretti entrambi a contestare l'attribuzione del compenso fatta dalla Corte d'appello, negandosi che la spettanza fosse frutto di un automatismo, nascente non dall'individuazione di un criterio di valutazione della prestazione, ma dalla sostanziale inversione dell'onere prova effettuata dal giudice, il quale ne aveva indebitamente posto il carico all'Ente provinciale e non all'attore richiedente.

    Tali motivi si pongono in contraddizione con la tesi difensiva sostenuta dalla convenuta e con il comportamento dalla stessa tenuto nei confronti del suo funzionario. Essa, infatti, non solo prima dell'inizio della causa aveva corrisposto a quest'ultimo un acconto sulla retribuzione di risultato (peraltro rivelatosi non dovuto perchè corrisposto prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo), ma nel ricorso ora in esame ha ammesso di avere addirittura provveduto ad un accantonamento di bilancio per creare la provvista per la corresponsione dell'emolumento. Di fronte a questo atteggiamento di fatto, il rilievo della Corte d'appello censurato con i due mezzi di impugnazione, che gli obiettivi assegnati erano stati raggiunti (al punto che ai dirigenti coordinati dal P. la indennità in questione era stata pacificamente corrisposta), costituisce solo una considerazione di fatto ed una presa d'atto. La stessa quantificazione dell'indennità effettuata dalla Corte di merito non è altro che il riscontro della già menzionata somma posta in bilancio dalla Provincia.

    8.- In conclusione, il Giudice di merito ha ritenuto che l'Ente considerasse ormai dovuta l'indennità e che ne avesse sospeso l'erogazione per la mancata ottemperanza della procedura di liquidazione da esso stesso individuata. Una volta rivelatosi non corretto l'iter liquidatorio, non sussistevano ostacoli per la corresponsione, seppure per il più limitato periodo individuato in corso di causa.

    9.- Infondati i tre motivi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidato in dispositivo seguono la soccombenza.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 (cento) per esborsi ed in Euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre Iva e Cpa.

    Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza