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Sentenza

Punti della patente: la causa non è di valore indeterminabile. E' la misura dell...
Punti della patente: la causa non è di valore indeterminabile. E' la misura della sanzione che deve essere presa come riferimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 20 maggio – 18 dicembre 2014, n. 26800

Presidente/Relatore Petitti

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 26 febbraio 2007, presso il Giudice di Pace di Mineo, C.G. proponeva opposizione - ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 - avverso il verbale di contestazione a mezzo del quale era stata disposta nei suoi confronti la sanzione di euro 153,69, oltre alla sottrazione di due punti dalla patente, per violazione del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione dichiarando nullo il suddetto verbale e condannando il Ministero dell'interno al rimborso delle spese processuali;
che avverso tale sentenza proponeva appello la Prefettura di Catania e il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidandole nella misura di euro 2.782,64;
che per la cassazione di questo decreto C. G. ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., dell'art. 6 d.m. n. 585 del 1994 e dell'art. 5 d.m. n. 127 del 2004, per avere, il Giudice adito, determinato l'ammontare dei compensi in euro 2.782,64, nell'erroneo presupposto che la causa in oggetto fosse di valore indeterminabile e conseguentemente applicando ai fini della liquidazione delle spese del giudizio il relativo scaglione di riferimento, anziché desumere il valore della controversia dalla domanda;
che con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, violazione dell'art. 6 d.m. n. 585 del 1994 e dell'art. 1 d.m. n. 127 del 2004, per non avere il Tribunale di Catania tenuto conto, nella parte motiva della sentenza, della natura e del valore della controversia, né dell'importanza e del numero delle questioni trattate, con particolare riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato;
che, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice del merito ha considerato la causa di valore indeterminabile (secondo lo scaglione di riferimento di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, applicabile ratione temporis), "trattandosi di appello in causa di opposizione a verbale dell'autorità comminatorio di sanzione pecuniaria ed altresì di decurtazione punti sulla patente";
che non v'è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada che, come nella specie, faccia valere, con la proposta opposizione, i vizi propri dell'accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria (cfr. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3936);
che, tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali;
che, infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ribadito, con l'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada;
che questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria;
che una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato [che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 M. 2002, n. 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 (ora 43) euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada] - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost.;
che, pertanto, ha errato il Tribunale a liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa;
che la sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente al capo relativo alle spese;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dalla soccombente società al Comune in euro 1.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede la società opponente soccombente) e dell'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, riduce ad euro 1.100, di cui euro 1.000 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge, l'importo delle spese processuali dovute dall'appellante C. G. al Comune di Catania; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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