Responsabilità medica da omessa diagnosi di neoplasia mammaria maligna.
Cassazione, sez. III, 22 maggio 2014, n. 11363 – Pres. Salmè – Rel. Petti
Svolgimento del processo
1. Con citazione del 25 ottobre 1995 S.E. convenne dinanzi al tribunale di Roma la società Centro
radiologico diagnostica nobiliare s.r.l. - da ora breviter CENTRO - e chiedeva che fosse accertata la
responsabilità professionale per la ritardata diagnosi del tumore mammario, con la condanna al
risarcimento di tutti i danni, biologici, morali, patrimoniali indicati in 700 milioni salvo migliore
determinazione secondo equità. Deduceva l'attrice la responsabilità del CENTRO presso il quale si
era recata nel (omissis) e nel (omissis) per un controllo mammografico, che era stato effettuato ma
senza la diagnosi della neoplasia maligna, poi rivelatasi in sede di intervento chirurgico di
mastectomia radicale del (omissis) , presso l'ospedale di (omissis) .
Il Centro si costituiva e contestava il fondamento delle pretese; con separata citazione conveniva
dinanzi al tribunale di Roma il prof. D.P.V. direttore sanitario e tecnico, per rivalersi in ordine ad
eventuale condanna.
Le cause venivano riunite ed era espletata consulenza medico legale sulla persona della parte
attrice, che decedeva il (omissis) . Il processo veniva interrotto ed era riassunto dagli eredi.
2.11 Tribunale di Roma con sentenza del 23 marzo 2001, respinte le eccezioni preliminari,
accoglieva la domanda riassunta dagli eredi e condannava in solido il CENTRO ed il medico, al
risarcimento dei danni.
3. Contro la decisione proponeva appello il D.P. , con eccezioni procedurali e contestando lo
accertamento della responsabilità professionale; ANCHE il Centro Radiologico proponeva appello
incidentale, in adesione parziale allo appello del medico, salvo il diritto di rivalsa, e chiedeva il
rigetto delle domande proposte dai P. .
SI costituivano i P.C. , in proprio e quale esercente la patria potestà sulla minore A. , P.E. in
proprio, chiedendo il rigetto degli appelli.
4. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20 marzo 2008, notificata il 26 marzo
2008, pronunciando sugli appelli proposti nelle cause riunite, in totale riforma della sentenza
appellata rigettava le domande proposte in primo grado da P.C. in proprio e nella qualità nei
confronti del CENTRO radiologico srl e dichiarava inammissibile quella proposta nei confronti del
D.P. ; rigettava la domanda di manleva proposta dal CENTRO nei confronti del D.P. ; dichiarava
interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese di CTU a carico delle
dette tre parti in eguale misura.
5. Contro la decisione hanno proposto:
ricorso principale P.C. , P.A. , P.E. , con unico atto, deducendo tre motivi di censura; ricorso
incidentale condizionato è state proposto dalle controparti. Tutte le parti hanno prodotto memorie.
I RICORSI sono stati preliminarmente riuniti concernendo la stessa sentenza ed il medesimo fatto
dannoso.
Motivi della decisione
6. Il ricorso principale dei P. merita accoglimento, restando assorbiti i ricorsi incidentali
condizionati, per le seguenti considerazioni.
Per chiarezza espositiva si offre la sintesi dei tre ricorsi ed a seguire le argomentazioni che
giustificano la cassazione con rinvio.
6.1. SINTESI DEL RICORSO DEI P. .
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in procedendo in violazione dello art. 102 c.p.c. per avere la
Corte di appello dichiarato la inammissibilità delle domande proposte nei confronti del dr. D.P. ,
non ritenendole estensibili, in quanto lo atto introduttivo era nei confronti del CENTRO e non
esteso al medico; viene indicata giurisprudenza favorevole agli effetti estensivi ed il quesito è
proposto in termini a ff.4.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione alla violazione dell'onere della
prova di cui allo art. 2697 c.c. considerando i dieta precisati dalle SU di questa Corte nella sentenza
2008 n. 577 e successive conformi, con quesito in termini, sul rilievo che la irrilevanza eziologia
della inadempienza professionale deve essere provata dal medico convenuto, debitore della
prestazione di garanzia.
Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria, nel punto in cui la
sentenza da un lato accerta la imperizia nell'esame mammografico, e d'altro lato considera l'errore
diagnostico indifferente rispetto alla evoluzione della malattia ed ai necessari interventi di cura o di
ablazione.
Le memorie illustrano il consolidarsi della giurisprudenza sulla estensione automatica della
domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto, sul rilievo che il CENTRO aveva
autonomamente convento il medico non in garanzia ma quale unico responsabile della mancata
diagnosi e quale diretto responsabile del risarcimento.
6.2. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEL CENTRO.
IL CENTRO deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e ss cc e
2229 e ss cc e di ogni norma e principio in materia di obbligo del prestatore d'opera autonomo e o
del libero professionista di manlevare il committente cliente per i danni provocati dalla sua
condotta, e propone il seguente quesito: "Dica la Corte se il prestatore di opera e o il libero
professionista, che con la propria condotta cagionino al proprio committente e o al proprio cliente
un pregiudizio di natura economica siano tenuti a tenerli indenni ed a manlevarli delle conseguenze
economiche derivanti dalla loro condotta pregiudizievole".
6.3. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEL DOTT. D.P. .
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la violazione dello art.274 c.p.c. in relazione allo art.101 dello
stesso codice, e si pone il seguente quesito "dica la CORTE se la riunione di un processo ad altro,
ritenuto connesso, disposta solo nella quarta udienza istruttoria di primo grado, dopo lo
interrogatorio di una delle parti e dopo la ammissione di CTU viola o meno il principio della parità
del contraddittorio ed in particolare dello art. 101 c.p.c.".
Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per violazione dello art. 183 c.p.c. in
relazione allo art.101 dello stesso codice, in relazione alle domande nuove che si assumono
introdotte dagli eredi P. nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi inammissibili in quanto
irritualmente proposte. QUESITO in termini a ff.28.
7. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE E DELLO
ASSORBIMENTO DEI RICORSI INCIDENTALI.
7.1. RAGIONI DI ACCOGLIMENTO.
Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento in quanto erroneamente la CORTE di
appello ha ritenuto precluso l'effetto estensivo della domanda risarcitoria proposta nei confronti del
CENTRO a seguito della riunione con altro procedimento in cui il CENTRO proponeva una
autonoma domanda nei confronti del medico di cui affermava la esclusiva responsabilità.
ESSENDO i rapporti processuali relativi a due convenuti legati da un nesso di dipendenza reciproca
- il centro e il medico che opera nella struttura - la domanda originariamente proposta nei confronti
del CENTRO, si estende anche al medico, che il Centro indica come responsabile esclusivo. VEDI
tra le varie CASS 20 DICEMBRE 2001 N. 13397 e le recenti CASS 3 marzo 2010 n.5057 e per
argomentazione a contrario CASS 21 GIUGNO 2013 N.15710.
Il contraddittorio sostanziale si è dunque svolto in primo grado tra le tre parti costituite, per la parte
danneggiata, per il CENTRO e per il radiologo.
IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO parimenti meritano accoglimento, sul rilievo che la
fattispecie si inquadra nel c.d. contatto sociale che è intercorso tra la struttura medica radiologica di
alta specializzazione, il radiologo operante al suo interno, ed il paziente che riceve una prestazione
errata e inadeguata, in quanto la analisi radiologica, secondo l'arte medica al tempo esistente,
doveva rilevare la presenza di cellule irregolari e tali da segnalare la esistenza di un tumore
mammario. ESISTE DUNQUE IL CONCORSO DI COLPE tra la struttura, che si avvale di un
medico imperito, ed il medico stesso che omette di approfondire le analisi e di dare una diagnosi
corretta.
La motivazione della sentenza è contraddittoria e giuridicamente errata in relazione alla costante
giurisprudenza che trova nelle SU 2008 N. 577 un chiaro punto di riferimento in relazione al riparto
dell'onere della prova e delle responsabilità in caso di colpa omissiva, cui si aggiunge
l'inadempimento della prestazione di garanzia, direttamente salvifica o curativa per il paziente.
LA CASSAZIONE SUL PUNTO è con rinvio e con espresso vincolo per il giudice di rinvio di
attenersi ai dieta delle sezioni unite e di questa stessa sezione, con le puntualizzazioni sopra dette.
7.2. RAGIONI DELLO ASSORBIMENTO DEI RICORSI INCIDENTALI.
Il ricorso incidentale del CENTRO DIAGNOSTICO è diretto contro il medico professionista, che
concorre,per effetto della estensione della domanda, nella solidarietà verso le parti danneggiate.
VEDRÀ il giudice del rinvio, iuxta alligata et probata, se tale domanda sia ancora proponibile
attenendo alla domanda originariamente e autonomamente proposta dal CENTRO, e coltivata anche
nei gradi successivi.
ASSORBIMENTO anche per il ricorso incidentale del D.P. , che nei due motivi attiene a censure
relative alla fase del giudizio di primo grado, ed alle richieste di danni morali che si assumono
tardive, ma tali questioni dovranno essere esaminate dal giudice di appello, tenendo conto degli
effetti estensivi della domanda, e dei principi di risarcimento integrale dei danni, ove richiesti in
relazione all'unico fatto dannoso produttivo della sequela dei danni ingiusti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali, cassa e rinvia anche per le spese alla
CORTE DI APPELLO di ROMA IN DIVERSA COMPOSIZIONE
30-05-2014 13:43
Richiedi una Consulenza