Spese urgenti in tema condominiale e individuazione delle condizioni che legittimano il rimborso in favore dei condomini che ne abbiano assunto l'iniziativa.
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo.
Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (come era accaduto nella fattispecie, in cui la Corte di appello aveva congruamente giustificato l'emergenza della sussistenza del presupposto dell'urgenza dei lavori, peraltro derivante dall'adozione di ordinanze contingibili adottate dalla competente P.A.).
20-06-2014 21:06
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