Stipula un preliminare con un'impresa edile che poi fallisce. Il curatore fallimentare del costruttore revoca il preliminare di vendita, l’acquirente perde la casa ed ingenti somme. Indennizzo di 50.000 euro e 15.000 euro per rimborso spese.
L'art. 72 è stato riformato dai d.lgs. nn. 5/2006, 169/2007 e dalla l. n. 134/2012. Il vecchio testo del r.d. n. 267/1942 prevedeva che: «in caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno». Il nuovo testo sancisce che «in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento», escludendo espressamente, però, la sua applicabilità se il bene è adibito ad abitazione principale come nella fattispecie. Questo è il punto focale della lite, tanto più che si è trovata nell'impossibilità di divenire proprietaria del bene per motivi indipendenti dalla sua volontà (fallimento del costruttore, decisioni prese dal curatore, mancato accatastamento dell'immobile e conseguente impossibilità di registrare il preliminare da un notaio etc.).
30-12-2014 21:47
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