Traslatio judicii.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 7 ottobre 2014,
n. 21105
Presidente Salvago – Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza n. 78 del 2003 il Tribunale di Bari, all'esito di attività istruttoria, accogliendo l'eccezione proposta dal convenuto Comune di Toritto, dichiarava la propria incompetenza in merito alla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno del quale l'attore S.A.U. era comproprietario, trattandosi di controversia riservata alla competenza funzionale, in unico grado, della Corte di appello di Bari, davanti alla quale le parti venivano rimesse, con termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa.
1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, dopo aver rilevato che l'attore, che pure aveva ritualmente riassunto la causa, non aveva depositato il fascicolo di parte relativo al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, osservava che non risultavano depositati il decreto di occupazione di urgenza, il decreto di espropriazione e il provvedimento contenente la stima degli immobili: tale carenza, trattandosi di atti essenziali ai fini della decisione, comportava il rigetto della domanda.
1.2 - Per la cassazione di tale decisione lo S. propone ricorso, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Toritto.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
2 - Preliminarmente deve constatarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del controricorso sollevata in memoria dalla difesa del ricorrente: si sostiene, in particolare, che il termine, indicato nel 14 ottobre 2007, non sarebbe stato rispettato, in quanto la spedizione dell'atto risulta effettuata il giorno successivo. La prospettazione è inficiata da una fallace individuazione del dies a quo per la notifica del controricorso.
Questa Corte ha già chiarito che la disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del comma 4 di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il relativo giorno è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale. Ne consegue che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370, comma 1, per la notifica del ricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione (Cass., 5 giugno 2006, n. 13201).
Poiché nella specie il giorno previsto per il deposito del ricorso (24 settembre 2007) cadeva di domenica, la proroga di diritto al giorno successivo del termine iniziale per la notifica del controricorso comporta che la tempestività della stessa, effettuata il 15 ottobre 2007.
3 - Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., in relazione alle norme e ai principi che regolano la traslatio judicii, sostiene, con formulazione di idoneo quesito di diritto, che erroneamente la corte territoriale avrebbe rilevato la carenza di documentazione già prodotta davanti al Tribunale di Bari, poi dichiaratosi incompetente, ed allegata al fascicolo d'ufficio che la stessa Corte d'appello di Bari avrebbe dovuto acquisire.
3.1 - La censura è fondata.
Infatti deve applicarsi il principio secondo cui il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. cod. civ., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto (Cass. 9 maggio 2011, n. 10123).
Tale decisione, ben vero, si riferisce a un giudizio svoltosi davanti al giudice di pace, nel quale, com'è noto, non è presente la distinzione fra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte.
Prescindendo da quest'ultimo aspetto, e focalizzando, quindi, l'attenzione sull'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c., non può omettersi di rilevare che la decisione impugnata per certi versi è assimilabile a una sorta di "non liquet", ove si consideri che la natura del giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione o di opposizione alla stima non richiede all'attore particolari allegazioni, anche di natura probatoria, atteso il potere-dovere del giudice di procedere alla corretta applicazione, e prima ancora alla individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri; attività ermeneutica nella quale, in forza del principio iura novit curia, egli non è vincolato alle indicazioni delle parti (Cass., 1 agosto 2013, n. 18435; Cass., 3 aprile 2007, n. 8361; Cass. 23 settembre 2005 n. 18681 e, nello stesso senso, tra altre, Cass. 13 giugno 2006 n. 13668, 13 luglio 2004 n. 12966, 2 marzo 2001 n. 3048).
Ed invero la corte territoriale, dopo aver paradossalmente dubitato dell'esistenza dei decreti di occupazione e di espropriazione dei quali, in narrativa, aveva persino indicato gli estremi (cfr. Cass., 12 ottobre 2000, n. 13573; nonché, in motivazione, Cass., 1 agosto 2008, n. 20997 e Cass., 8 marzo 2007, n. 5337, nel senso che quando sia certo che il decreto di esproprio sia stato emesso, e che dunque si sia verificata la fondamentale condizione dell'azione di determinazione della indennità di esproprio, se la parte interessata non abbia depositato il decreto da cui discende il suo diritto all'indennità, il giudice non può limitarsi a dichiarare improcedibile l'azione, ma deve esaminare la domanda nel merito, dichiarandola eventualmente infondata ove l'assenza agli atti del provvedimento ablatorio non consenta in concreto l'accertamento di fondatezza della pretesa), non ha considerato che, ove avesse disposto, come ripetutamente richiesto dalla difesa dello S. , l'acquisizione del fascicolo d'ufficio inerente al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, avrebbe reperito elementi utili e adeguati per procedere alla determinazione dell'indennità.
Infatti, non è contestato che prima di dichiararsi incompetente, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, che era stata regolarmente espletata.
Soccorre in proposito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la declaratoria di incompetenza non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato; ne discende che nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente (Cass. Sez. un., 28 aprile 1989, n. 2037; Cass. 6 agosto 1994, n. 7309; Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, nonché la recente Cass., 10 maggio 2013, n. 11234, proprio in materia di indennità di occupazione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale).
4 - L'accoglimento del primo motivo comporta - rimanendo assorbita la seconda censura, con la quale, sotto ulteriori profili, si denuncia la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio - la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
09-10-2014 14:03
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