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Sentenza

Tribunale civile di Trapani. Usucapione. Abbandono di terreni....
Tribunale civile di Trapani. Usucapione. Abbandono di terreni.
Cassazione civile  sez. II   
Data:
    29/11/2013 ( ud. 30/10/2013 , dep.29/11/2013 ) 
Numero:
    26860

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA CIVILE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BURSESE   Gaetano Antonio                     -  Presidente   -
    Dott. MAZZACANE Vincenzo                       -  rel. Consigliere  -
    Dott. MIGLIUCCI Emilio                              -  Consigliere  -
    Dott. BIANCHINI Bruno                               -  Consigliere  -
    Dott. SCALISI   Antonino                            -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 31160-2007 proposto da: 
                 R.C. (OMISSIS) nella qualità di erede del de 
    cuius            R.A.,  elettivamente domiciliata  in  ROMA,  VIALE 
    GIULIO   CESARE  14  A-4,  presso  lo  studio  dell'avvocato  PAFUNDI 
    GABRIELE,  che  la rappresenta e difende unitamente  all'avvocato  LA 
    ROCCA GAETANO; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
             V.I. (nato il (OMISSIS)) e         B.M. nella qualità 
    di eredi di          V.I. (nato il (OMISSIS)); 
                                                             - intimati - 
    avverso  la  sentenza n. 465/2007 della CORTE D'APPELLO  di  PALERMO, 
    depositata il 16/05/2007; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    30/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE; 
    udito  l'Avvocato  GABRIELE PAFUNDI difensore dei ricorrenti  che  ha 
    chiesto  l'accoglimento  del ricorso, e produce  n.  4  cartoline  di 
    ritorno comprovanti la notifica del ricorso; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    CAPASSO Lucio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto di citazione notificato il 21-1-1993 R.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani i fratelli V.I. e V.F. chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione in proprio favore di alcuni appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS), intestati in parte singolarmente a ciascuno dei convenuti in parte ad entrambi "pro indiviso"; a sostegno della domanda deduceva che i proprietari avevano abbandonato i terreni in favore dell'esponente che, nel corso dei decenni, aveva coltivato gli appezzamenti "animo domini" rotandone le coltivazioni, approntando le relative spese e facendone propri i frutti.

    Si costituiva in giudizio soltanto V.I. contestando la domanda attrice, ed affermando a sua volta che l'attore aveva detenuto alcuni appezzamenti di terreno di cui era stato chiesto inutilmente il rendiconto; lamentava inoltre che il R., approfittando del proprio ricovero in ospedale, si era impossessato abusivamente della chiave di un cancello di un terreno recintato sito in contrada (OMISSIS), che non aveva più restituito nonostante le richieste avanzate; chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna della controparte alla riconsegna dei fondi e della detta chiave al legittimo proprietario ed al rendiconto degli spezzoni di terreno detenuti.

    Il Tribunale adito con sentenza del 12-6-2001, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava che il R. aveva usucapito i terreni indicati in citazione.

    Avverso tale sentenza proponevano appello V.I., nato ad (OMISSIS), e B.M., deducendo la loro qualità di eredi universali dell'originario convenuto V.I., nato ad (OMISSIS); il R. resisteva alla impugnazione.

    La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 16-5-2007, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato che il R. aveva acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1159 "bis" c.c. i terreni siti in agro di (OMISSIS) ed iscritti in catasto al foglio 49, particelle 84 e 471, ed ha rigettato per il resto la domanda proposta dal R..

    Per la cassazione di tale sentenza R.C. nella asserita qualità di erede di R.A. ha proposto un ricorso affidato a due motivi seguito successivamente da una memoria; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente si rileva che la ricorrente, che non ha partecipato al giudizio di merito, ha proposto il presente ricorso nella asserita qualità di erede di R.A., senza peraltro provare l'avvenuto decesso di quest'ultimo nè allegare idonea documentazione (come ad esempio un certificato di stato di famiglia) a sostegno della prova della suddetta qualità.

    Il rilievo è decisivo in quanto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte cui si ritiene di aderire pienamente, il soggetto che abbia proposto impugnazione nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 13-6-2006 n. 13685; Cass. 25-6-2010 n. 15352;

    Cass. 27-1-2011 n. 1943).

    Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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