Tribunale civile di Trapani. Usucapione. Abbandono di terreni.
Cassazione civile sez. II
Data:
29/11/2013 ( ud. 30/10/2013 , dep.29/11/2013 )
Numero:
26860
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31160-2007 proposto da:
R.C. (OMISSIS) nella qualità di erede del de
cuius R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA
ROCCA GAETANO;
- ricorrente -
contro
V.I. (nato il (OMISSIS)) e B.M. nella qualità
di eredi di V.I. (nato il (OMISSIS));
- intimati -
avverso la sentenza n. 465/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,
depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso, e produce n. 4 cartoline di
ritorno comprovanti la notifica del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-1-1993 R.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani i fratelli V.I. e V.F. chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione in proprio favore di alcuni appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS), intestati in parte singolarmente a ciascuno dei convenuti in parte ad entrambi "pro indiviso"; a sostegno della domanda deduceva che i proprietari avevano abbandonato i terreni in favore dell'esponente che, nel corso dei decenni, aveva coltivato gli appezzamenti "animo domini" rotandone le coltivazioni, approntando le relative spese e facendone propri i frutti.
Si costituiva in giudizio soltanto V.I. contestando la domanda attrice, ed affermando a sua volta che l'attore aveva detenuto alcuni appezzamenti di terreno di cui era stato chiesto inutilmente il rendiconto; lamentava inoltre che il R., approfittando del proprio ricovero in ospedale, si era impossessato abusivamente della chiave di un cancello di un terreno recintato sito in contrada (OMISSIS), che non aveva più restituito nonostante le richieste avanzate; chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna della controparte alla riconsegna dei fondi e della detta chiave al legittimo proprietario ed al rendiconto degli spezzoni di terreno detenuti.
Il Tribunale adito con sentenza del 12-6-2001, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava che il R. aveva usucapito i terreni indicati in citazione.
Avverso tale sentenza proponevano appello V.I., nato ad (OMISSIS), e B.M., deducendo la loro qualità di eredi universali dell'originario convenuto V.I., nato ad (OMISSIS); il R. resisteva alla impugnazione.
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 16-5-2007, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato che il R. aveva acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1159 "bis" c.c. i terreni siti in agro di (OMISSIS) ed iscritti in catasto al foglio 49, particelle 84 e 471, ed ha rigettato per il resto la domanda proposta dal R..
Per la cassazione di tale sentenza R.C. nella asserita qualità di erede di R.A. ha proposto un ricorso affidato a due motivi seguito successivamente da una memoria; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la ricorrente, che non ha partecipato al giudizio di merito, ha proposto il presente ricorso nella asserita qualità di erede di R.A., senza peraltro provare l'avvenuto decesso di quest'ultimo nè allegare idonea documentazione (come ad esempio un certificato di stato di famiglia) a sostegno della prova della suddetta qualità.
Il rilievo è decisivo in quanto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte cui si ritiene di aderire pienamente, il soggetto che abbia proposto impugnazione nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 13-6-2006 n. 13685; Cass. 25-6-2010 n. 15352;
Cass. 27-1-2011 n. 1943).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
PQM
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013
15-01-2014 12:03
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