Tribunale di Trapani. Decreto ingiuntivo proposto dall'INPS contro una srl. La Cassazione cassa con rinvio.
Cassazione civile sez. lav. Data:
19/05/2014 ( ud. 27/02/2014 , dep.19/05/2014 )
Numero: 10927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29154-2008 proposto da:
A. ALIMENTI ZOOTECNICI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO
PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EQUISSI AGOSTINO, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1452/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,
depositata il 27/11/2007 R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato PISANI FABIO per delega EQUIZZI AGOSTINO;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale ispettivo del 15 gennaio 1993 i funzionari di vigilanza dell'INPS contestavano alla società A.A. Z. s.r.l. una serie di omissioni contributive relative al periodo 1-2- 1985/30-11-1992.
Il relativo decreto ingiuntivo, richiesto dall'INPS veniva opposto dalla società ed il Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, con sentenza del 6-5-2003, facente seguito alla precedente sentenza non definitiva del 25-6-2002, disposta una consulenza tecnica, condannava la società al pagamento, in favore dell'Istituto, della somma di Euro 82.220,45, oltre le somme aggiuntive da calcolare con i criteri previsti dalla L. n. 662 del 1996, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, ed interessi legali.
Per la riforma di dette sentenze proponevano distinti appelli la società e l'Istituto, dopo aver formulato rituale riserva di impugnazione differita.
La società proponeva altresì appello incidentale con memoria di costituzione depositata nel giudizio di appello proposto dall'Istituto.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata il 27-11-2007, dichiarava inammissibile l'appello principale e quello incidentale proposto dalla società, confermava la sentenza non definitiva tranne che nella parte relativa alla normativa applicabile per la determinazione delle sanzioni e, in parziale riforma della sentenza definitiva dichiarava che sulla somma di Euro 82.220,45 erano dovute, per il periodo contributivo relativo alla vigenza del D.L. n. 463 del 1983, conv. con mod. con L. n. 638 del 1983, le somme aggiuntive previste da tale normativa e, per il periodo contributivo successivo, quelle previste dal D.L. n. 536 del 1987 conv. con mod. con L. n. 48 del 1988.
In sintesi la Corte territoriale rilevava che l'appello autonomo della società era stato depositato oltre il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. e che l'appello incidentale era stato proposto dopo oltre due anni quando si era ormai consumato il diritto di impugnazione con la proposizione dell'appello principale.
L'appello dell'INPS, poi, risultava in parte fondato in quanto: la L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17, trova applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore; per "i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000" si continua ad applicare la disciplina prevista dalle legge n. 662 del 1996 (più precisamente dall'art. 1, commi da 217 a 224) con previsione, però, del meccanismo di conguaglio regolato dall'art. 116, comma 18; le sanzioni ora indicate e la possibilità di procedere al conguaglio non possono riguardare i periodi antecedenti l'entrata in vigore della citata L. n. 662 del 1996, i quali sono regolati dalla legge vigente all'epoca della violazione.
Pertanto, nella specie, la Corte di merito concludeva che, trattandosi di contributi relativi al periodo 1-12-1985/30-11-1992, erano dovute, per il periodo contributivo relativo alla vigenza del D.L. n. 463 del 1983 cit. le somme aggiuntive previste dall'art. 2, comma 2, di tale normativa e, per il periodo contributivo successivo, quelle previste dal D.L. n. 536 del 1987 cit., art. 4.
Per la cassazione di tale sentenza la A.Alimenti Zootecnici s.r.l., con due motivi.
L'INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di essa società (proposto con ricorso depositato l'11-5-2004) non essendosi avveduta che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, l'appello andava convertito in gravame incidentale.
Aggiunge la società che con la memoria di costituzione (depositata il 10-7-2006) a seguito dell'appello proposto dall'INPS, aveva anche dichiarato di proporre appello incidentale tardivo trascrivendo tutti i motivi già dedotti con l'appello depositato l'11-5-2004 (riportati nel ricorso, con la detta memoria, in ossequio al principio di autosufficienza).
Il motivo si conclude, poi con un idoneo quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito erroneamente ha affermato che "nella specie, trattandosi di contributi relativi al periodo 1-12-1985/30-11-1992, sono dovute per il periodo contributivo relativo alla vigenza del D.L. n. 463 del 1983, conv. con mod. nella L. n. 638 del 1983, le somme aggiuntive previste dall'art. 2, comma 2, e per il periodo contributivo successivo, quelle previste dal D.L. n. 536 del 1987, art. 4 conv.
con mod. nella L. n. 48 del 1988".
Premesso e ribadito di aver aderito alla regolarizzazione di cui al D.L. n. 6 del 1983, art. 4 nonchè a quella di cui al D.L. n. 166 del 1996, art. 3, (primo motivo dell'appello incidentale tardivo) e che per l'effetto non era obbligata al pagamento di alcuna sanzione, la società in merito alle sanzioni invoca comunque il principio affermato da Cass. n. 2385/2007 e confermato da Cass. n. 22001/2008, circa la applicabilità del regime delle sanzioni previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 118, a tutte le omissioni contributive, purchè esistenti ed accertate alla data del 30-9-2000.
Anche tale motivo si conclude con un idoneo quesito di diritto.
Osserva il Collegio che il primo motivo è fondato e va accolto.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, "il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicchè l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purchè sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 cod. proc. civ.. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte". (v. Cass. 13-2-2012 n. 2026, Cass. 18-9-2007 n. 19340).
Nel contempo è stato anche precisato che la sentenza del giudice di appello che dichiari inammissibile l'appello proposto in via autonoma contro decisione già appellata, erroneamente omettendo di convertirlo in appello incidentale, "deve essere cassata con rinvio, producendosi, qualora il giudice di rinvio accolga l'appello convertito, gli effetti indicati dall'art. 336 cod. proc. civ., secondo il quale la riforma ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata nonchè sui provvedimenti e gli atti dipendenti dalla sentenza riformata, senza che osti il giudicato formatosi su parti, provvedimenti e atti, colpiti dall'effetto espansivo, che resta condizionato dall'esito della decisione sulle questioni ancora pendenti", (v. Cass. 13-6-2012 n. 9658).
Orbene nel caso in esame erroneamente la Corte di merito non ha convertito l'appello della società depositato l'11-5-2004 in appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., per cui il primo motivo va accolto, così risultando assorbito il secondo (riguardante le eventuali conseguenti sanzioni), e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra richiamato, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014 01-06-2014 20:23
Richiedi una Consulenza