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Sentenza

Un uomo chiedeva al Tribunale di riconoscere la propria figlia, mentre la madre ...
Un uomo chiedeva al Tribunale di riconoscere la propria figlia, mentre la madre si opponeva. Il Tribunale visto il conflitto di interessi nominava un curatore speciale nell'interesse della minore.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 20 gennaio 2014
Presidente Servetti – Relatore Buffone

letto il ricorso ex art. 250 c.c. (depositato in data 25 ottobre 2013), promosso da XX (genitore che intende effettuare il riconoscimento del minore AA, nata a … il … 2004 e residente in … alla via ..);
letto l'atto di opposizione (depositato il 15 gennaio 2014), presentato da YY (genitore resistente che ha già riconosciuto il minore);
rilevato che con l'atto di opposizione la madre richiede il rigetto della domanda di riconoscimento, pure mettendo in dubbio che il ricorrente sia l'effettivo padre biologico della bambina ed anche allegando presunte reazioni e dichiarazioni della minore stessa offrendo un quadro narrativo che è contrapposto a quello descritto dalla parte ricorrente, la quale pure allega in giudizio circostanze e condotte della minore;
ritenuto che nell'odierno procedimento la minore rivesta la qualifica di parte sostanziale del procedimento (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; più di recente: Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687);
ritenuto che, alla luce delle reciproche difese dei genitori, si prospetti una situazione di conflitto di interessi;
rilevato che nella interpretazione che è stata offerta dalla Corte costituzionale all'art. 250 c.c., con la sentenza n. 83 del 2011 - che ne ha per tale via confermato la conformità a Costituzione - essendo implicati nel procedimento de quo rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica: sicché, in caso di opposizione dell'altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi; ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. e qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, la tutela della sua posizione può essere in concreto attuata soltanto se sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante nomina di un terzo rappresentante (Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio);
ritenuto per l'effetto che debba essere designato al minore ex officio un curatore speciale (Corte Cost., 11 marzo 2011 n. 83), il cui compenso sarà posto a carico del genitore risultato soccombente in quanto, con la sua condotta processuale, ha causato l'odierno giudizio di opposizione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 737 c.p.c., 250 c.c.,
Nomina in favore del minore un curatore speciale, nella persona di …, Avvocato esperto in Diritto di Famiglia, iscritto all'Albo degli Avvocati del circondario;
Dispone la comparizione delle parti e del minore, in persona del curatore speciale, per l'udienza del …. dinanzi al Collegio.
Assegna al curatore speciale termine per il deposito di una memoria difensiva entro 10 giorni prima dell'udienza, con facoltà di sentire la minore in funzione della costituzione in giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Si comunichi al Pubblico Ministero per il suo parere
Milano, lì 20 gennaio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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