Come vengono assegnati i procedimenti civili alle Sezioni della Cassazione?
DISCIPLINA SEZIONALESEZIONE PRIMAMaterie di competenza della Sezione.AcqueAdozioneAlimentiArbitratoAzienda e ImpresaBorsaCittadinanzaConcorrenza e consorziContratti bancariDiritto internazionale privatoDiritto amministrativoEdilizia economica e popolareEqua riparazione, limitatamente ai ricorsiche riguardano la Seconda sezione civileEspropriazione per pubblica utilitàEspulsione di cittadini stranieriFallimentoFiliazioneInabilitazioneInterdizioneMandato di creditoMateria elettoraleMatrimonioMinoriOpere dell'ingegno (beni immateriali)Opere pubblichePersone fisiche e giuridicheProcedura civile (in genere, salvo esecuzione)Responsabilità civile dei giudici, limitatamenteai ricorsi che riguardano i giudici dellaTerza sezione civileSocietàStato civileTitoli di credito SEZIONE SECONDA Materie di competenza della Sezione.Agenzia (tranne rito del lavoro)AppaltoComunione - CondominioDepositoDivisioneDonazioneEdiliziaEnfiteusiEqua riparazione, tranne i ricorsi che riguardanola Seconda sezione civileLavoro autonomo - Profess./onorariMediazioneMutuoNuova opera - Danno temutoPatrocinio a spese dello StatoPossessoProprietàProvvedimenti disciplinari degli ordini professionaliRendita perpetua e vitaliziaRiforma fondiariaSanzioni amministrative, escluse quelle inmateria finanziaria, valutaria, di lavoro e diprevidenzaServitùSuccessioniSuperficieTrascrizioneUrbanisticaUsi civiciUsufrutto - Uso - AbitazioneVendita - Permuta - RiportoSEZIONE TERZA Materie di competenza della Sezione.AnticresiArricchimentoAssicurazioneContratti agrariContratto estimatorioContratti in genereDiritto della navigazioneEsecuzione forzataFideiussioneGestione di affariGioco e scommessaIpotecaLocazioni e comodatoMandato - CommissioneCessione di beni ai creditoriObbligazioni in generePagamento d'indebitoPegnoPrescrizione e decadenzaPrivilegiPromesse unilateraliResponsabilità civileResponsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsiche riguardano giudici della Terza sezionecivileSomministrazioneSpedizioneTransazioneTrasportoSEZIONE LAVORO Materie di competenza della Sezione.LavoroPrevidenza e assistenzaDiritto sindacaleSanzioni amministrative in materia di lavoroe previdenzaPubblico impiego§ 37. — Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.37.1. Nell'assegnazione dei ricorsi, si attribuisce la precedenza:a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti o le dimissioni che si assumono invalide;b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamenteriscontrate dal presidente titolare;c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. ed ai ricorsi per revocazioneproposti a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.;d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità eper la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dallaCorte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.37.2. Una o più udienze mensili saranno dedicate alla trattazione dei ricorsi in materia dipubblico impiego contrattualizzato, previdenza sociale ed assistenza, per la quale si provvederàalla formazione di collegi specialistici con la partecipazione di almeno tre componenti,ivi compreso il presidente, in possesso di una specifica qualificazione e di una particolare esperienza in tali materie.37.3. Altre due udienze mensili saranno riservate alla trattazione di ricorsi a carattereseriale, per la quale si provvederà alla formazione di collegi con la partecipazione di consiglieri dotati di pregressa esperienza in ordine alle questioni da trattare.37.4. La trattazione dei ricorsi a carattere seriale in cui sia parte la Poste Italiane S.p.a. (esclusi quelli che prospettino questioni giuridiche non ancora esaminate dalla Sezione) sarà concentrata in due udienze mensili, con l'assegnazione di tali ricorsi a due relatori per ciascuna udienza, designati tra i consiglieri in possesso di maggiore esperienza in materia.37.5. I ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie (pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito) potranno essere assegnati coevamente a due diversi collegi, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato. Ove le medesime questioni, già decise da un collegio,vengano riproposte in sede di legittimità, potrà essere formato un apposito collegio, composto da alcuni dei consiglieri che abbiano partecipato alla precedente decisione e da altri ad essa estranei (individuati, nei relativi ambiti, mediante sorteggio), al fine di saggiare nella fase iniziale la validità e la tenuta dell'orientamento inizialmente espressoSEZIONE QUINTA Materie di competenza della Sezione.Tributi in genereTributi erariali direttiTributi localiContributi dei consorzi obbligatoriSanzioni amministrative in materia finanziaria,tributaria e valutariaSEZIONE SESTA§ 39. — Criteri di coassegnazione dei magistrati.39.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa, di regola in regime di coassegnazione. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore.39.2. Il numero dei consiglieri coassegnati alla Sezione ed a ciascuna sottosezione è determinato annualmente con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e delle esigenze didefinizione dell'arretrato.39.3. La coassegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, sentito il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficiotra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice.39.4. Nella scelta, si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di individuare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e lapronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.39.5. La coassegnazione ha la durata di almeno due anni, nel corso dei quali il consigliere continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza, partecipando di regola a non più di due udienze pubbliche al mese.39.6. A ciascuna sottosezione è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, sentito il Consiglio Direttivo,il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i presidenti non titolari ed i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata presso la Sesta sezione.Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall’art. 380-bis cod. proc. civ. e delle udienze pubbliche, nonché l'adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.
10-01-2015 16:24
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