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Approfondimento

I nuovi parametri forensi....
I nuovi parametri forensi.
Il decreto ministeriale di cui trattasi determina nuove modalità di liquidazione del compenso e la conseguente inapplicabilità, per gli avvocati, del vecchio D.M n. 140/12 che ebbe a introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, il sistema parametrico (per una analisi complessiva del decreto n. 55/14, G. Gambogi, Nuovi parametri forensi, fasc. ‘Officina del dirittò, Giuffrè, Milano, 2014). Parametri emanati ogni 2 anni. Giova immediatamente osservare che il nuovo testo sui parametri rappresenta l’attuazione della previsione contenuta nell’art. 13, comma 6, della recente legge professionale n. 247/12. Quest’ultima norma prevede infatti che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Con il nuovo decreto rimane, comunque, confermata la più importante caratteristica del sistema parametrico: quest’ultimo viene, infatti, ad essere applicato solo nel caso di mancato accordo consensuale tra avvocato e cliente sul compenso dovuto. Struttura del regolamento. Il regolamento n. 55/14 consta di ben 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi: - disposizioni generali [artt. 1-3]; - disposizioni concernenti l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria [artt. 4-11]; - disposizioni concernenti l’attività penale [artt. 12-17]; - disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale [artt. 18-27]; - disciplina transitoria ed entrata in vigore [artt. 28 e 29]. Il nuovo regolamento appare quindi, sia pure in parte, diverso rispetto al sistema parametrico del 2012. Prova ne sia che quest’ultimo, riguardante, peraltro, anche altre figure professionali, disciplinava i compensi per gli avvocati con le norme previste dall’art. 2 all’art. 14, compresi. Vi è quindi un aumento, dal punto di vista numerico, delle norme sui compensi forensi. Viene invece ad essere confermata sia la distinzione tra le attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest’ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall’altro), sia il principio della liquidazione per fasi. Non v’è dubbio che le disposizioni generali siano molto importanti. Contengono, in effetti, principi che risultano poi applicabili a tutte le liquidazioni: sia quelle legate alle attività giudiziali (tutte), sia quelle riferibili alle attività stragiudiziali. Intanto sono proprio le disposizioni generali a confermare che i parametri si applicano laddove non vi sia accordo tra avvocato e cliente sul compenso. In secondo luogo sempre dalle disposizioni generali emerge la volontà del legislatore di riaffermare un importante principio in tema di compensi: quello di proporzionalità tra il compenso stesso e l’importanza dell’opera prestata (principio la cui violazione ha riflessi anche in tema di responsabilità deontologica). Infine, non può dimenticarsi che una delle disposizioni più significative di quelle generali è proprio l’art. 3 del decreto n. 55/14 che introduce il principio di applicazione analogica dei parametri 2014. Ne consegue che i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione saranno comunque stabiliti con riguardo alle disposizioni del decreto che regolano fattispecie analoghe. Tra le disposizioni generali è, come detto, inserito anche il principio di proporzionalità del compenso. L’art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l’art. 2233, comma 2, c.c.. Laddove il compenso venga stabilito con accordo, quindi, non vi potrà essere una discrezionalità assoluta nella indicazione del valore economico del compenso stesso, in quanto quest’ultimo dovrà essere riconducibile alla importanza dell’opera prestata e soprattutto dovrà essere proporzionato a quest’ultima. Reintroduzione delle spese forfettarie. L’art. 2, comma 2, stabilisce inoltre che all’avvocato spetta anche il rimborso delle spese. Rispetto a queste ultime si deve osservare che spettano: - innanzi tutto le spese documentate in relazione alle singole prestazioni; - secondariamente, ed è questa una novità rispetto ai parametri 2012, le spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. Si deve inoltre aggiungere che le spese forfettarie consentono il rimborso della somma ad essa riferibile in ogni caso e quindi anche nell’eventualità di determinazione del compenso mediante accordo. Spese documentate, accessorie e di viaggio (indennità di trasferta). Oltre ad aver reintrodotto il rimborso delle cosiddette spese forfettarie, il nuovo regolamento individua altre tipologie di spesa: quelle documentate, quelle accessorie e quelle di viaggio. La spesa accessoria è da tenere ben distinta dalla spesa forfettaria e ciò emerge dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 27 decreto n. 55/14. La spesa forfettaria si calcola in misura percentuale sul compenso. La spesa accessoria, invece, corrisponde ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista, nel caso in cui abbia sostenuto una trasferta. Un cenno a parte meritano le spese di viaggio. Quest’ultime, in virtù dell’art. 27, sono riconosciute all’avvocato nel caso di utilizzo dell’autoveicolo proprio. Infine, merita un cenno anche la cosiddetta ‘indennità di trasfertà, prevista anch’essa in maniera specifica dal nuovo decreto e calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista, con il limite di un albergo a 4 stelle. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. All’attività giudiziale di cui trattasi sono dedicate norme importanti. Innanzi tutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso. Quest’ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata; - dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare; - delle condizioni soggettive del cliente; - dei risultati conseguiti; - della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Vi è quindi una sostanziale conferma dei criteri generali per questo tipo di attività giudiziali, già indicati nel sistema parametrico 2012. Vi è però una novità che riguarda l’introduzione del parametro riferibile alle condizioni soggettive del cliente. Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l’effettività della prestazione svolta. Applicazione dei valori medi. L’art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L’indicazione è senz’altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Sono previsti poi aumenti e diminuzioni. L’aumento potrà arrivare fino all’80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest’ultima, infatti, l’aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%). Aumento per la conciliazione giudiziale o per la transazione della controversia. L’art. 4, comma 6, prevede che tanto nel caso di conciliazione giudiziale, quanto nel caso di trattazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata sino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. La liquidazione per fasi. Come già riferito in precedenza il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi. L’art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia; - introduttiva del giudizio; - istruttoria; - decisionale; - di studio e introduttiva del procedimento esecutivo; - istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Rispetto al vecchio sistema è quindi evidente che il legislatore ha introdotto una nuova ulteriore fase. Per essere più precisi può dirsi che il regolamento n. 55/14 ha suddiviso in due distinte fasi quella che in precedenza era considerata, unitariamente, la fase esecutiva. L’indicazione delle fasi è esemplificativa. Per ogni singola fase il legislatore ha indicato delle attività. Peraltro ha ribadito un principio già desumibile dal vecchio sistema parametrico 2012. Le attività ricomprese nelle singole fasi, infatti, sono da considerarsi, come già nel 2012, meramente esemplificative. Si ammette insomma che il legislatore nell’indicare le varie attività possa essere non esaustivo. Quindi l’avvocato ben potrà portare all’attenzione del Giudice un’attività, effettivamente svolta (in forza del principio generale sopra evidenziato), non ricompresa tra quelle espressamente indicate, così da farla valutare per la determinazione del compenso. Determinazione del valore della controversia. L’art. 5 del nuovo regolamento prevede i meccanismi per la determinazione del valore della controversia. La norma introduce regole per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente o per la liquidazione a carico del cliente. Da segnalare che nel disciplinare questo aspetto il regolamento ha dettato criteri di individuazione, specifici, per determinati tipi di azioni (ad esempio per quelle surrogatorie e revocatorie, o per i giudizi di divisione). Inoltre ha dettato anche criteri specifici per le cause avanti agli Organi di giustizia amministrativa e per le cause avanti agli Organi di giustizia arbitraria (cfr., sull’indicazione dei criteri specifici, G. Gambogi, Nuovi parametri forensi, op. cit., pag. 31). La pluralità dei difensori e società professionali. L’art. 8 del regolamento detta disposizioni in tema di difesa da parte di più avvocati e anche per le società professionali. Quando più avvocati sono incaricati di una difesa, ciascuno di essi ha diritto di pretendere dal cliente il compenso per l’opera effettivamente prestata. Tuttavia, nel caso di liquidazione a carico del soccombente, sono computati i compensi per un solo avvocato. Parametri specifici per l’assistenza dei coniugi nella separazione e nel divorzio. L’art. 4, comma 3, stabilisce regole per il procedimento di separazione consensuale e per quello di divorzio a istanza congiunta. Quando assiste ambedue i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, o in quello di divorzio a istanza congiunta, il compenso è di regola liquidato con una maggiorazione del 20%. I compensi per l’attività giudiziale penale. L’art. 12 del nuovo regolamento indica i criteri generali per la determinazione del compenso in materia penale. Tale norma dispone che ai fini della liquidazione si tenga conto: - delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata; - dell’importanza, della natura e della complessità del procedimento; - della gravità e del numero delle imputazioni; - del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; - dei contrasti giurisprudenziali dell’Autorità Giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione; - della rilevanza patrimoniale; - del numero dei documenti da esaminare; - della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove si svolge la professione in modo prevalente; - dall’esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente; - del numero di udienze, pubbliche o in camera di consiglio, diverse da quello di mero rinvio e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Pare quindi di poter dire che rispetto ai parametri 2012 vi sia stato un ampliamento dei criteri generali (cfr., sui criteri di liquidazione stabiliti dal decreto ministeriale n. 140/12, G. Colavitti-G. Gambogi, Parcelle avvocati: i nuovi parametri, fasc. ‘Officina del Dirittò, Giuffré, Milano, 2012, pagg. 53 e 54; nonché G. Angeloni, I nuovi parametri per le parcelle degli avvocati, Milano, 2012, pag. 45 e segg.). Valori medi anche per la liquidazione in ambito penale. Il decreto n. 55/14 stabilisce, per le attività giudiziali penali, quanto già indicato per quelle civili, amministrative e tributarie. L’Autorità Giudiziaria dovrà infatti tener conto innanzi tutto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, che potranno essere aumentati, anche in questo caso, fino all’80% e diminuite fino al 50%. Liquidazione per fasi. L’art. 12, comma 3, stabilisce, anche per la materia penale, che il compenso venga liquidato per fasi. Le fasi contemplate in sede penale, sono le seguenti: - di studio; - introduttiva del giudizio; - istruttoria o dibattimentale; - decisionale. Vi è quindi una differenza rispetto alla precedente normativa dei parametri 2012. Questi ultimi, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 14 del regolamento n. 140/12, individuavano le seguenti fasi: di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria (sia procedimentale, o processuale), decisoria e fase esecutiva. Dal raffronto delle due normative emerge che nel nuovo regolamento niente viene ad essere precisato relativamente alla fase esecutiva. Assistenza di più persone. L’art. 12, comma 2, prevede poi disposizioni nell’eventualità che l’avvocato assista più soggetti. Prestazioni a favore di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato. Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Rispetto a queste vi è senz’altro una novità poiché nel nuovo testo scompare la limitazione del compenso stabilita dal vecchio regolamento 2012. I compensi per l’attività stragiudiziale. Come già evidenziato all’attività stragiudiziale sono dedicate numerose disposizioni, più precisamente quelle del capo 4] (art. 18-27). Ciò rappresenta una novità rispetto al vecchio sistema che dedicava all’attività stragiudiziale soltanto una norma e cioè l’art. 3. Rispetto all’attività stragiudiziale si deve evidenziare che il regolamento individua criteri specifici per la determinazione del valore dell’affare. Quel che più interessa però ai fini del presente commento è evidenziare come l’art. 19 individui parametri di carattere generale per la liquidazione stragiudiziale. La norma in questione è estremamente significativa e impone che, per la liquidazione dei compensi di cui si parla, si debba tener conto: - delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata; - dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare; - della quantità e qualità delle attività compiute; - delle condizioni soggettive del cliente; - dei risultati conseguiti; - del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate. Per il parametro corredato alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto soprattutto dei contrasti giurisprudenziali, ma anche della quantità e del contenuto della corrispondenza intercorsa con il cliente. Autonoma rilevanza dell’attività stragiudiziale. L’art. 20 stabilisce un ulteriore principio generale. Più precisamente la norma riguarda le prestazioni stragiudiziali svolte in precedenza, o in concomitanza, con attività giudiziali. Orbene, nelle suddette ipotesi l’attività stragiudiziale che riveste autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, è di regola liquidata in via autonoma e in forza dei parametri ad essa specificamente dedicati. Considerazioni conclusive. É certo che negli ultimi tempi vi siano state importanti novità relativamente agli avvocati. L’introduzione del sistema parametrico nel 2012. L’approvazione, dopo quasi 80 anni di vigenza della vecchia legge professionale, della nuova disciplina che regola la professione di avvocato. Il nuovo Codice Deontologico, recentemente approvato. Il sistema parametrico 2014, appena pubblicato nella G.U. É quindi comprensibile che per valutare l’impatto concreto sulla vita professionale delle norme in questione occorrerà attendere, prudentemente, qualche tempo. Ciò vale senz’altro anche per il sistema parametrico 2014. Quel che è certo però è che alcune anomalie evidenziate rispetto ai parametri 2012 sono state affrontate dal legislatore e, in parte, risolte. Intanto, in linea generale, può dirsi che i nuovi parametri consentano liquidazioni più significative dal punto di vista economico (quelle liquidabili con i parametri 2012 erano effettivamente insufficienti). Inoltre sono stati reintrodotti correttivi, anche per quanto attiene all’individuazione delle singole fasi, e sono state, finalmente, reintrodotte le spese generali. Almeno sotto questi profili la nuova normativa può dirsi sicuramente meritevole di un giudizio positivo.
Avv. Antonino Sugamele

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