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Sentenza

Famiglia - Matrimonio - Assegno di divorzio - Funzione perequativo compensativa ...
Famiglia - Matrimonio - Assegno di divorzio - Funzione perequativo compensativa - Riconoscimento anche solo funzione assistenziale


Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 30 settembre 2025, n. 26392
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliera

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliera

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20000/2024 R.G. proposto da:

Ci.Gi., rappresentato e difeso in proprio con domicilio digitale (Omissis);

- ricorrente -

contro

Fa.Gi., rappresentata e difesa dall'Avvocata OR.PA. (Omissis) con domicilio digitale (Omissis);

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3817/2024 depositata il 30/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE:

1. Ci.Gi. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha deciso in sede di rinvio a seguito di accoglimento del precedente ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 1750/2020 con cui la medesima Corte d'Appello aveva quantificato in Euro 1100,00 l'assegno divorzile a suo carico ed in favore dell'allora appellante Fa.Gi.

2. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da Ci.Gi. al fine di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con Fa.Gi. risalente al 1999, chiedendo la previsione a suo carico di un assegno per il mantenimento della figlia Ci.Da. (nata il (Omissis)) dell'importo mensile di Euro 400, oltre al 50% delle relative spese straordinarie e di un assegno divorzile a favore della ex moglie pari a Euro 400.

3. Costituendosi in giudizio Fa.Gi. chiedeva il riconoscimento di un assegno per il mantenimento della figlia pari a Euro 1.000 mensili, oltre al 100% delle relative spese straordinarie e per sé un assegno divorzile pari a Euro 5.000 mensili.

4. All'esito dell'udienza presidenziale venivano confermati i provvedimenti che avevano regolato la separazione ed in virtù dei quali era previsto l'assegno di mantenimento della figlia a carico del padre pari a Euro 1.000 oltre al 65% delle spese straordinarie e un assegno per il mantenimento della moglie di Euro 1.550 mensili, ridotto a seguito di reclamo dalla Corte d'Appello ad Euro 1000.

5. In sede di decisione il Tribunale di Roma stabiliva definitivamente in Euro 1000 oltre al 65% delle spese straordinarie il contributo dovuto dal padre a favore della figlia e l'assegno divorzile in Euro 900 mensili.

6. La pronuncia di prime cure è stata gravata dalla sig.ra Fa.Gi. e la Corte d'Appello, nel contraddittorio delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo all'appellante l'assegno di Euro 1100 mensili ponendo altresì a carico di Ci.Gi. l'80% delle spese straordinarie relative alla figlia.

7. La sentenza d'appello veniva impugnata in cassazione da Ci.Gi. che contestava la quantificazione dell'assegno divorzile deducendo che la Corte d'Appello nel valutare la sua situazione economica aveva erroneamente tenuto conto del contributo di Euro 1.800 mensili versatogli dal padre ed espressamente qualificato come temporaneo e provvisorio.

8. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso enunciando il principio che ai fini della determinazione dell'assegno divorzile non poteva tenersi conto della situazione patrimoniale delle famiglie di origine dei coniugi e dell'apporto economico eventualmente dalle stesse fornito.

9. Inoltre la Suprema corte chiariva che ai fini della quantificazione del contributo dovuto da ciascuna delle parti per le spese straordinarie della figlia doveva tenersi conto delle rispettive situazioni economiche.

10. Riassunto il processo avanti alla Corte d'Appello, Ci.Gi. chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Fa.Gi. e la conferma della sentenza di primo grado.

11. Nel giudizio di rinvio si costituiva Fa.Gi. che insisteva per il rigetto del ricorso e formulava, altresì, domande di carattere economico in relazione al mantenimento della figlia ed alle spese straordinarie.

12. La Corte d'Appello disponeva indagini incaricando la Guardia di finanza al fine di accertare la situazione economica delle parti ed all'esito pronunciava la sentenza qui nuovamente impugnata da Ci.Gi.

13. La Corte romana, in particolare, all'esito del giudizio di rinvio ha ricostruito la situazione economica delle parti sulla scorta delle risultanze emerse dall'indagine svolta dalla Guardia di finanza. Ha, inoltre, dato atto che Fa.Gi., già invalida al 100% e totalmente inabile al lavoro nonché in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1990, è percettrice di pensione di invalidità pari a Euro 313 mensili. Sul suo conto corrente cointestato con il padre risultano registrati, oltre al versamento della suddetta pensione, occasionali versamenti di somme variabile da Euro 300 a Euro 1600, mentre è titolare di altro conto personale sul quale avviene il versamento della somma mensile di Euro 1900 comprensivo del contributo di mantenimento per la figlia Ci.Da. fino al 2022 e successivamente solo l'assegno divorzile mensile di Euro 900. Ella vive in un immobile per il quale versa un canone di locazione di Euro 660 mensili.

14. Ebbene dal confronto della situazione patrimoniale delle parti e delle rispettive capacità economica di ciascuno degli ex coniugi, la corte territoriale ha concluso che le entrate di cui dispone Ci.Gi., di professione avvocato, giustifichino la conferma della statuizione dallo stesso impugnata per cassazione. Egli, invero, risulta dalla relativa dichiarazione avere prodotto un reddito annuo di Euro 34.000 e poter altresì contare sulle somme provenienti dai quattro conti correnti di cui è contitolare insieme allo Studio associato Ci.Gi. e La.Vi., sui quali risultano accrediti costanti, anche superiori a Euro 10.000 mensili, per l'attività professionale svolta dallo studio associato, insieme alle altre nude proprietà (fra cui l'ex casa coniugale) nonché alla circostanza che insieme alla attuale moglie, di professione commercialista, ed ai quattro figli nati dall'unione (già in costanza del primo matrimonio), ha costituito un nuovo nucleo familiare che vive in un immobile di pregio potendo contare sulle notevoli disponibilità economiche di quest'ultima.

14.1. Pertanto, anche senza considerare l'entrata fissa garantita dal versamento effettuato mensilmente dai suoi genitori sul suo conto corrente personale con la causale "mantenimento familiare", la corte territoriale ha ritenuto che le disponibilità economiche di Ci.Gi. siano significativamente superiori rispetto a quelle dell'ex moglie. In considerazione di ciò la Corte d'Appello ha ritenuto giustificata la conferma dell'importo dell'assegno divorzile a favore di Fa.Gi., nella sua funzione assistenziale, come già determinato in Euro 1100 e la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nell'80% come già stabilito nella sentenza 1750/20 della Corte d'appello, pur nel rispetto dei principi di diritto di cui all'ordinanza della Suprema Corte.

15. La cassazione della sentenza n. 3817/2024 pubblicata il 30.5.2024 è chiesta da Ci.Gi. con ricorso notificato l'11.9.2024 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria cui resiste Fa.Gi. con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

16. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 e/o violazione dell'art. 132 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione perplessa o insanabilmente contraddittoria.

16.1. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 per avere la Corte d'Appello riconosciuto l'assegno divorzile solo sulla base della sua finalità assistenziale trascurando la finalità compensativa e quella perequativa secondo i principi enunciati da Cass. 18287/2018. Assume altresì che la significativa differenza reddituale non costituirebbe di per sé adeguata motivazione (che infatti viene censurata anche come motivazione perplessa ed incomprensibile) per il riconoscimento da parte della Corte territoriale della corresponsione del maggiore assegno di Euro 1100 mensili rispetto a quello di Euro 900 mensili (riconosciuto dal Tribunale).

16.2. La censura è infondata.

16.3. Come chiarito dalla Corte il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Un. 18287/2018). Ciò tuttavia non significa che ai fini del riconoscimento dell'assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale.

Sicché l'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024).

16.4. Nel caso di specie è stato accertato che il considerevole divario fra le condizioni degli ex coniugi è dipeso da ragioni oggettive quali il grave handicap la totale inabilità al lavoro della sig.ra Fa.Gi. e che hanno accompagnato la convivenza familiare. Pertanto la loro valorizzazione ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è legittima ai sensi del disposto dell'art. 5 comma 6 L.n.898/1970, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

17.Con il secondo motivo si deducono due distinti profili di censura.

17.1. Il primo profilo censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

17.2. Ad avviso del ricorrente la Corte d'Appello aveva errato ove aveva ritenuto l'inverosimiglianza dei redditi desunti dalla sola dichiarazione dei redditi di Ci.Gi. traendo la conseguenza che gli stessi andassero rimpinguati attingendo alle entrate confluenti sui 4 conti correnti intestati allo Studio Ci.Gi.-La.Vi., senza considerare che a quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi andava aggiunto il contributo fissa di Euro 2000,00 provenienti dal padre dell'odierno ricorrente.

17.3. Conseguentemente la valutazione comparativa operata dal giudice di merito delle disponibilità e delle prospettive reddituali del ricorrente per la disponibilità delle somme versate sui quattro conti correnti doveva ritenersi illegittima e viziata perché fondata su elementi non sorretti dal requisito della gravità, della precisione e della concordanza. Inoltre, essa si fondava sull'omesso esame di un fatto decisivo costituito dal fatto emergente dalle dichiarazioni dei redditi acquisite' dalla Guardia di finanza che ai redditi dichiarati per gli anni 2021 - andavano aggiunti gli Euro 2.000 provenienti dal padre di cui, come affermato dalla Suprema Corte, non si doveva tenere conto.

17.4. Il secondo profilo censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione perplessa o insanabilmente contraddittoria. Infine censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. La critica riguarda l'omesso esame della circostanza di fatto, emersa dalle indagini della Guardia di finanza e dalla documentazione versata in atti, che la capacità contributiva e reddituale delle parti ed in particolare del ricorrente, andava ricostruita sulla base del nuovo nucleo familiare costituito con la signora La.Vi., commercialista, in regime patrimoniale di separazione dei beni e dal quale erano nati quattro figli il cui diritto al mantenimento andava parimenti considerato ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto al mantenimento della figlia Ci.Da. nata dall'unione con la signora Fa.Gi.

17.5. La mancata considerazione di detta circostanza rappresentava altresì un vizio motivazionale in ordine alla complessiva valutazione della capacità reddituale delle parti non potendo ritenersi esaurita nella affermazione che il ricorrente possa contare sulle notevoli disponibilità economiche della nuova compagna.

17.6. La censura è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili sia per difetto di specificità rispetto alla contestata violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non indicando quale principio interpretativo sarebbe stato violato, sia in relazione all'omesso esame ed alla motivazione perché, seppure la comparazione dei redditi è stata svolta dalla Corte d'Appello in conformità al principio enunciato dalla Suprema Corte - e cioè escludendo da quelli attribuiti a Ci.Gi. il contributo di Euro 2000 ricevuto mensilmente dal padre -, la valutazione economica incentrata sulla ritenuta disponibilità in favore dello stesso di altre cospicue somme, oltre a quel contributo e derivanti dall'attività professionale di avvocato e da altri incarichi come ausiliario del giudice, è avvenuta sulla scorta delle risultanze non contestate contenute nell'indagine della Giardia di Finanza e perché la motivazione è adeguata per essere sulle stesse fondata.

18. Peraltro, come eccepito dalla controricorrente, le capacità economiche del ricorrente andrebbero considerate anche in relazione ad alcuni importanti incarichi societari svolti dal medesimo (cfr. pagg.9-12 del controricorso) ed idonei ad ulteriormente confermare l'esito della comparazione fra le situazioni economiche delle parti.

19. Né appare decisiva la circostanza della vigenza del regime di separazione dei beni con la attuale moglie e madre dei quattro figli ai fini della valutazione circa la conferma del contributo nella misura dell'80% alle spese straordinarie della figlia, attesa la oggettiva ingente sproporzione esistente nelle risorse delle parti, tenute al mantenimento della figlia Ci.Da.

20. In conclusione perciò il ricorso va respinto.

21. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è condannato alla risoluzione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo.

22. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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