Appello inammissibile per probabile infondatezza: quando e come proporre ricorso per cassazione. Ultime sentenze.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 21 luglio 2015, n. 15239
Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca
Ritenuto quanto segue:
§ 1. M.C., S.C. e G.R. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro C.D., in proprio e nella qualità di erede di G.C., e contro L.C., nella qualità di erede di G.C., avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 6 giugno 2012, pronunciata in primo grado inter partes in una controversia, qualificata espressamente nella sentenza come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proposta da essi ricorrenti contro le intimate nel 2008.
§ 2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello proposto dai qui ricorrenti da parte della Corte di Appello di Messina.
§ 3. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso le intimate.
§ 4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. veniva redatta relazione, che veniva notificata agli avvocati delle parti ed unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza.
Considerato quanto segue:
§ 1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
«[...] §4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto.
Invero, come ha allegato lo stesso ricorrente l'ordinanza di dichiarazione della inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte territoriale, venne depositata il 30 giugno 2014 e comunicata a mezzo PEC in pari data.
Poiché la controversia, quale opposizione in materia esecutiva, non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avrebbe dovuto esser proposto entro il 28 agosto 2014, data nella quale scadevano i sessanta giorni decorsi dalla detta comunicazione, il cui decorso, al contrario di quanto hanno supposto i ricorrenti (che hanno notificato il 14 ottobre 2014), non venne interrotto durante il periodo di sospensione feriale dei termini dal 1 ° agosto al 15 settembre 2014.».
§ 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere non essendo dubitabile che nel caso di controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. dal giudice di appello e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria di detto giudice, il termine di sessanta giorni che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado non soggiace alla sospensione feriale dei termini.
§ 3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaquattrocentocinquanta, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
31-07-2015 23:11
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