Appello inammissibile per probabile infondatezza: quando e come proporre ricorso per cassazione. Ultime sentenze.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 21 luglio 2015, n. 15236
Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano
Ritenuto quanto segue:
§ I. A.M.P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro l'Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce dell'8 giugno 2012, pronunciata in primo grado inter partes in una controversia di risarcimento danni da esso ricorrente introdotta contro l'intimata per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa di una denuncia penale asseritamente infondata.
§ 2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello proposto dai qui ricorrenti da parte della Corte di Appello di Lecce.
§ 3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'Enel Distribuzione s.p.a.
§ 4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§ 1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
«[...] §4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto.
Invero, come ha allegato la parte resistente, l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello venne comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria della Corte leccese lo stesso giorno del deposito, avvenuto il 21 giugno 2013.
Ne segue che il ricorso contro la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposto nei sessanta giorni successivi a norma del terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c., mentre esso è stato notificato nel febbraio del 2014, cioè come se fosse decorso il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla I. n. 69 del 2009.».
§ 2. I1 Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere.
§ 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
31-07-2015 23:13
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