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Sentenza

Azione redibitoria o estimatoria?...
Azione redibitoria o estimatoria?
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 febbraio – 26 agosto 2015, n. 17138
Presidente Bursese – Relatore Parziale

Svolgimento del processo

1. La Royal Fish srl fornisce nel 1996 alla ditta dell'odierno ricorrente “un consistente quantitativo di prodotti” congelati, di cui alle fatture n. (…) del marzo e 853 dell'aprile del 1996. Nell'agosto dello stesso anno vengono individuati gravi vizi per una parte della fornitura, relativamente a 60 scatoloni di calamari non vendibili. Tale circostanza viene immediatamente rilevata con riguardo a 1641 chili di prodotto con richiesta di restituzione del prezzo di acquisto e con l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo.
2. Il giudizio viene iniziato l'anno successivo, nel luglio del 1997, da parte del G. che chiede, come risulta dalla sentenza impugnata, “di dichiarare la risoluzione parlale del contratto di compravendita relativamente a n. 60 colli di calamari 4P viziati e, conseguentemente, di ordinare la restituzione della somma complessiva di L. 8.861.400; in subordine di determinare la riduzione del prezzo nello stesso importo ed in ogni caso di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di L. 30.000.000 ovvero in quello diverso accertato in giudico, da liquidarsi eventualmente in via equitativa”.
3. Il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile la domanda, posto che “l'anione redibitoria e quella estimatoria non possono essere proposte congiuntamente, essendo tra loro incompatibili” (sentenza impugnata, pag. 5).
4. L'appello proposto dal G. viene respinto.
4.1 - Ritiene la Corte locale, correggendo sul punto la motivazione del primo giudice, che la domanda subordinata di riduzione del prezzo era da intendersi inammissibile, essendo stata proposta la domanda principale di risoluzione del contratto.
Al riguardo, la Corte locale richiama i principi affermati da Cass. Sezioni Unite 1988 n. 2565. Aggiunge la Corte locale che la rinuncia effettuata, in sede di conclusioni, alla domanda di risoluzione, stante l'irrevocabilità della scelta operata, “non consente di far rivivere processualmente la domanda di riduzione del prezzo”.
Rileva ancora la Corte locale che i principi affermati restano applicabili anche nel caso di “risoluzione paratale del contratto... in presenta di una domanda concretamente diretta ad ottenere la restituzione dell'intero pretto della parte di fornitura vietata”. Aggiunge che la domanda di risoluzione, tacitamente rinunciata in primo grado, “non può essere riproposta in appello”.
4.2 - La Corte territoriale, infine, rigetta anche la domanda di risarcimento del danno, sia perché da ritenersi strettamente connessa con quella di riduzione del prezzo e a questa "cumulata", sia perché, comunque, priva di qualsiasi prova.
Al riguardo, la motivazione della Corte è la seguente: “la domanda di risarcimento del danno all'immagine non potrebbe comunque trovare accoglimento, essendo del tutto generica la sua allegazione; del pari il danno derivante dal mancato guadagno conseguente alla impossibilità di rivendere la mercé è stato chiesto dall'attore senza indicare concreti elementi che consentano di quantificarlo ed al mancato assolvimento di tale onere non può supplirsi con una valutazione equitativa; infine il danno commisurato al prezzo delle merce affetta da vizi non potrebbe trovare riconoscimento, non potendo lo stesso essere fatto consistere nella utilità tipicamente conseguibile con l'adone di risoluzione del contratto o di riduzione del previo”.
5. Impugna tale decisione il G. , che articola sei motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.
1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio: il punto 1) dell'atto d'appello — la qualificazione giuridica del contratto”.
Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha errato a ritenere assorbita la questione della qualificazione del contratto, posto che alla vendita con consegne ripartite (art. 1518, secondo comma, codice civile) resta applicabile la risoluzione parziale con conseguente possibilità di ulteriore applicazione dell'articolo 1455 codice civile, quanto alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento. Osserva che, nel caso in questione, si trattava di 140 colli di cui solo 60 viziati e tra questi 41 assolutamente non commerciabili.
1.1 - Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. È inammissibile perché la censura è formulata con riguardo al vizio di motivazione ed è carente del necessario momento di sintesi, di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.). Tale momento di sintesi ha la funzione di circoscrivere puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). In ogni caso è infondato, perché al riguardo la corte d'appello ha correttamente rilevato l'ininfluenza della questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto, avanzata dall'appellante, avendo applicato al contratto in questione i principi in materia di risoluzione parziale, così come del resto chiesto dallo stesso acquirente. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che fosse stata avanzata una domanda di risoluzione parziale del contratto di vendita, ritenuta ammissibile. Né si comprende il rilievo che avrebbe la diversa qualificazione ai fini del giudizio, posto che la domanda di risoluzione è stata poi rinunciata in sede di conclusioni.
2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1492 c.c., anche in relazione agli arti. 1455 c.c. e 1490 c.c.”.
Ritiene il ricorrente che, nonostante l'arresto delle Sezioni unite del 1988, la più recente ed autorevole dottrina e parte della giurisprudenza (Cass. 2000 n. 9098) ritiene ammissibile la proponibilità di entrambe le azioni in citazione in assenza di "esplicite disposizioni di legge". L'articolo 1492 codice civile non vieta la simultanea proposizione di entrambe le domande, limitandosi a prevedere che "la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale". Quindi, la norma non impone una scelta, pone solamente l'irretrattabilità della medesima, se e quando viene effettuata. Secondo il ricorrente dovrebbe essere consentita la cumulabilità dei due rimedi anche in ragione della necessità da parte di colui che è favorito dalla norma di adeguare le sue scelte in relazione alla durata del processo. Nel caso in questione il giudizio di primo grado era durato ben sei anni. Secondo il ricorrente non appare giustificabile una differente disciplina tra la scelta libera che è consentita al compratore prima di iniziare il giudizio e la scelta vincolata che sarebbe imposta al momento della proposizione della domanda. Ciò anche alla luce della conservazione da parte del venditore dell'intera tutela riconosciutagli dal terzo comma dell'articolo 1492 codice civile. In definitiva, un'interpretazione sistematica dell'articolo 1492 codice civile, in relazione all'articolo 1455 codice civile, non può che portare alle conclusioni affermate e cioè quelle della cumulabilità delle due azioni con possibilità di scelta effettuata in sede di conclusioni.
Vengono formulati i seguenti quesiti “a) Valutare se in materia di compravendita l'art. 1492, II comma c.c. che, in caso di presenta di vizi che rendono la cosa inidonea all'uso e che ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile, stabilisce l'irrevocabilità della scelta tra le anioni edilizie di ad al primo comma, ossia l'azione di risoluzione e l'azione di riduzione del pretto, pone altresì l'obbligo per fattore di scegliere tra le due anioni, pena la rinuncia implicita all'anione esperita in via subordinata, con la conseguente impossibilità di spiegare in via cumulativa, eventualmente subordinata, le due domande, anche in considerazione del persistente contrasto giurisprudenziale esistente;
b) Valutare se alla speciale disciplina della compravendita si applichi la generale disciplina in materia di risoluzione del contratto, ivi compreso l'art. 1455 c.c. relativo all'importanza dell'inadempimento, anche in considerazione del persistente contrasto giurisprudenziale esistente;
c) Valutare se nell'ambito della fattispecie prevista dal l'art. 1518, II comma c.c. sia possibile la risoluzione parziale e la compatibilità di tale domanda con una subordinata di riduzione del prezzo e se la rinuncia alla prima faccia venir meno anche l'interesse della parte alla seconda senza entrare nel merito della questione”.
2.1 - Il motivo è infondato. Tenuto conto anche delle perplessità espresse in sede di conclusioni dal procuratore generale di udienza, questo Collegio ritiene di aderire convintamente al consolidato orientamento di legittimità che afferma che “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con fazione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell'adone di risoluzione, atteso che entrambe le anioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 cod. civ. sull'importanza dell'inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra”.
Si tratta di un orientamento che risale al primo arresto delle Sezioni unite del 1988 (la n. 2565), citato anche dalla sentenza impugnata e contrastato dalle argomentazioni dell'odierno ricorrente, orientamento che ha trovato successive conferme, tra le altre, in Cass. 1996 n. 3299, Cass. 1996 n. 3398, Cass. 2004 n. 22415.
Gli argomenti di diverso segno, complessivamente prospettati dal ricorrente, non appaiono convincenti, perché non attengono alla ratio decidendi su cui si fonda il richiamato orientamento, sostanzialmente, prospettandosi una soluzione in fatto, legata alla possibile durata del giudizio, che possa stimolare l'acquirente ad operare una scelta diversa da quella compiuta al momento della proposizione della domanda. Ritiene il collegio che tale argomentazione non possa essere condivisa, proprio perché non attiene alla sistematica ricostruzione del contenuto e della attivazione dei rimedi posti a disposizione dell'acquirente in materia di vizi della cosa venduta. Ricostruzione che, come operata dalle SU richiamate, ancora oggi appare coerente e giuridicamente fondata sull'incompatibilità logico-giuridica dei due rimedi e sulla necessaria prevalenza da attribuirsi alla scelta per la risoluzione (ove prospettata per prima), che si pone in netta ed inconciliabile antitesi con quella relativa alla riduzione del prezzo. La prima, infatti, comporta il venir meno del contratto, mentre la seconda necessariamente lo presuppone. Né vanno trascurate le diverse conseguenze collegate alle due ipotesi alla luce dell'esigenza, pure processualmente garantita, di una chiara definizione dei limiti e delle conseguenze del giudizio intrapreso con riguardo a tutte le parti.
3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio: il punto 2) - La presunta infondatezza dell'azione di riduzione del presso per rinuncia all'azione di risoluzione”.
Osserva il ricorrente che la decisione assunta sul punto dalla Corte d'appello si presenta altresì come contraddittoria in quanto, “non entrando nel merito della vicenda del caso concreto, presume in maniera assoluta l'infondatezza della domanda; tuttavia dagli atti è emerso che sussistevano tutti gli estremi per agire ex articolo 1492 codice civile, ovvero, la presenta di vizi di cui ali articolo 1490 codice civile (confronta perizia eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo), tempestività della denuncia, assenza dei presupposti di cui all'articolo 1491 codice civile”. La Corte ha quindi errato nel “desumere l'infondatezza nel merito di una domanda dalla rinuncia a un'altra domanda”.
3.1 - Oltre che inammissibile per carenza del momento di sintesi, il motivo è infondato, posto che la Corte locale ha esaminato nell'ordine logico le domande proposte e si è limitata a prendere atto della rinuncia alla domanda di risoluzione il contratto avanzata in sede di conclusioni, rilevando che l'altra domanda avanzata in tale sede (di riduzione del prezzo) era inammissibile fin dal primo grado in conseguenza di quanto detto con riguardo al secondo motivo.
4 - Col quarto morivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio: l'eccezione della convenuta circa il difetto del patrocinatore a rinunciare ad un'azione. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 84, II comma c.p.c.”.
Osserva il ricorrente che l'altra parte aveva sollevato l'eccezione in ordine alla rinunciabilità dell'azione di risoluzione da parte del difensore privo di poteri sul punto. Lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla questione.
Viene formulato il seguente quesito: “valutare se, ove venga riscontrata la carenza di conferimento di apposito potere a dispone del diritto in contesa relativamente alla rinuncia ad un'azione effettuata in sede di precisazione delle concisioni, detta rinuncia deve considerarsi inesistente e/o nulla ai sensi dell'art. 84, II c.p.c. e se quindi l'adone rinunciata deve considerarsi permanente nel processo e quindi meritevole di pronuncia”.
4.1 - Il motivo è inammissibile. La parte si duole della mancata valutazione da parte del giudice di una eccezione sollevata dalla controparte. Sul punto è carente di interesse.
5 - Col quinto motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 c.c., anche in relazione all'art. 1492 c.c.”.
Viene formulato il seguente quesito: “valutare se, in caso di proposzione cumulativa delle anioni edilizie e dell'anione di risarcimento del danno, le anioni (quelle edilizie da un lato e quella risarcitoria dall'altro) debbano considerarsi inscindibilmente connesse di modo che il rigetto delle anioni edilizie comporta automaticamente il rigetto dell'anione risarcitoria senza entrare nel merito di questa oppure se l'autonomia dell'anione risarcitoria consente che il giudice pronunci nel merito dell'anione di cui all'articolo 1494”.
6 - Col sesto motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente comunque contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio: punto 3) dell'atto d'appello - il rigetto della domanda di risarcimento del danno”. Rileva il ricorrente che sul punto vi è anche una motivazione insufficiente e contraddittoria, avendo il giudice fatto riferimento soltanto all'espressione lessicale "in ogni caso" per concludere che vi era una stretta connessione fra la domanda di riduzione del prezzo e il risarcimento del danno richiesto. Osserva inoltre il ricorrente che il giudicante d'appello ha anche errato nel rigettare la domanda di risarcimento, ritenendola sfornita di dimostrazione. Al riguardo, richiama la relazione peritale, relativa all'accertamento tecnico preventivo, depositata in atti, dalla quale risultavano i vizi riscontrati in almeno 41 cartoni della complessiva fornitura, del tutto inutilizzabili commercialmente per errato procedimento di congelamento, avvenuto nella fase anteriore al confezionamento, vizi questi non riconoscibili.
7. Il quinto e sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché sono relativi alla domanda di risarcimento del danno, sono inammissibili e comunque infondati. Al riguardo, appare opportuno richiamare la motivazione della Corte locale sul punto, del seguente tenore: “la domanda di risarcimento del danno all'immagine non potrebbe comunque trovare accoglimento, essendo del tutto generica la sua allegazione; del pari il danno derivante dal mancato guadagno conseguente alla impossibilità di rivendere la merce è stato chiesto dall'attore senza indicare concreti elementi che consentano di quantificarlo ed al mancato assolvimento di tale onere non può supplirsi con una valutazione equitativa; infine il danno commisurato al prezzo delle mercé affetta da vizi non potrebbe trovare riconoscimento, non potendo lo stesso essere fatto consistere nella utilità tipicamente conseguibile con l'anione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo”.
Si tratta di una motivazione esaustiva, che ha affrontato tutti gli aspetti collegati a tale domanda, per ciascuno dei quali viene fornita una adeguata e convincente risposta. Non sussiste, quindi, il vizio motivazionale dedotto al sesto motivo, mentre il vizio denunciato col quinto, oltre che inammissibile per carenza di autosufficienza, non si fa carico delle diverse rationes decidendi, che sostengono autonomamente la decisione.
8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in 2.800,00 Euro per onorari e 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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