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Sentenza

Camionista posiziona una calamita sul bulbo del cronotachigrafo atta ad inibire ...
Camionista posiziona una calamita sul bulbo del cronotachigrafo atta ad inibire la trasmissione dei dati ed il funzionamento del limitatore di velocità.
Tribunale di Ravenna, sez. Civile, sentenza 6 – 7 maggio 2015, n. 573
Giudice Mazzini
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Comune di Castel Bolognese ha proposto appello avverso la sentenza n. (…) emessa dal Giudice di Pace di Faenza in data (…) a definizione del giudizio instaurato dal signor P. S. G. di impugnazione dei verbali di contestazione elevati a suo carico in data (…) numeri (…) e (…).
Ritualmente  costituitosi  in  giudizio  P.  S.  G.  insisteva  per  il  rigetto  dell'avverso appello   deducendo in particolare l'inammissibilità e l'improcedibilità   ex art.348 c.p.c. nonché l'infondatezza dello stesso.
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Le risultanze relative l'accertamento eseguito nei confronti del signor P. S. in data 26.9.2012 conducente dell'autoarticolato di proprietà della società (…), dal quale hanno tratto origine i verbali di cui ai numeri (…) e (…) elevati a suo carico,  autorizzano ad affermare la fondatezza delle contestazioni rilevate. In questo senso, debbono infatti ritenersi inequivoche le dichiarazioni rese dal conducente nell'immediatezza del controllo eseguito dalla Polizia Municipale, avendo lo stesso riconosciuto di aver applicato una calamita al bulbo del cronotachigrafo quella stessa mattina, prima di iniziare il viaggio in partenza da Rimini alle ore 9:00, e ciò proprio allo scopo di guadagnare 1 ora di riposo.
A ciò si aggiunga quanto certificato in merito alla conduzione e circolazione del veicolo con cronotachigrafo e limitatore della velocità alterati dall'officina che ha svolto in occasione dell'accertamento i controlli  sul veicolo (cfr. allegato (…) al fascicolo di primo grado del Comune di Castel Bolognese),  la quale ha riscontrato l'effettiva esistenza di una calamita posta sul bulbo del cronotachigrafo atta ad inibire la trasmissione dei dati al cronotachigrafo ed il funzionamento del limitatore di velocità.
Non si rinviene alcuna contraddittorietà tra le diverse contestazioni elevate a carico del signor P. S. come per contro affermato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata. I verbali oggetto di opposizione erano quelli di cui nr. (…) e (…) i quali afferivano, rispettivamente, le infrazioni all'art.179 commi 2 e 9 CdS ed all'art.179 comma  2 bis  e 9 CdS. Queste erano state rilevate all'esito del controllo eseguito sul mezzo condotto dal trasgressore fermato mentre era in circolazione il giorno (…). Quanto contestato, per contro, con il verbale nr. (…) peraltro non impugnato dallo stesso signor P. S.,  afferiscono una violazione commessa a distanza  di oltre due settimane dal controllo del (…) dal quale originavano appunto i verbali opposti.
Non può quindi ritenersi vi sia contraddittorietà tra i verbali di cui ai numeri (…) e (…) ed il terzo verbale, il numero (…), mai impugnato, poiché la violazione relativa il mancato rispetto dei tempi di riposo, risalirebbe a 17 giorni prima l'accertamento   del (…), mentre l'alterazione del cronotachigrafo con l'apposizione della calamita era stata effettuata, per stessa ammissione del conducente, la mattina del (…) prima dell'inizio del viaggio e non può quindi aver inciso sulle registrazioni del cronotachigrafo risalenti a diversi giorni prima.
Le modalità con le quali era stato eseguito il controllo il (…) sul mezzo condotto dal signor P. S. non evidenziano alcun eccesso di potere da parte dell'autorità deputata a garantire il rispetto della disciplina normativa in materia di circolazione stradale, né si ravvisa alcuna carenza di motivazione nei verbali oggetto di impugnazione risultando chiara la violazione accertata e gli elementi fondanti l'addebito elevato.
Le spese processuali del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di Pace e del presente procedimento di appello come liquidate seguono al soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello proposto nell'interesse del Comune di Castel Bolognese e per l'effetto annulla la sentenza n. (…)/2013 qui appellata; condanna P. S. G. al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello che liquida complessivamente in euro 2.490,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.
Avv. Antonino Sugamele

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