Contratto concluso con il falso rappresentante.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 gennaio – 8 maggio 2015, n. 9328
Presidente Russo – Relatore D'Amico
Svolgimento del processo
La s.r.l. Epil Beauty Center convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rimini la Coop Service s.c. a r.l., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1896, emesso il 25 novembre 2004 e notificato il 15 gennaio 2005, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 1.536,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per i servizi resi dalla stessa Coop alla controparte, in occasione dell'evento promozionale svoltosi nel mese di dicembre 2002 presso i locali della COIN di (…).
L'opponente Epil Beauty Center eccepì la mancanza di un valido rapporto contrattuale inter partes e dedusse di aver conferito a P.R. il mandato senza rappresentanza per la gestione e l'organizzazione delle attività prodromiche all'apertura del proprio centro estetico.
La Epil Beauty Center chiese quindi la revoca del monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni ad essa derivanti per lite temeraria.
La Coop Service, costituitasi all'udienza del 26 maggio 2005, chiese il rigetto dell'opposizione e dell'avversa riconvenzionale, deducendo di aver adempiuto con diligenza e perizia le obbligazioni assunte nei confronti della controparte e che quest'ultima non aveva pagato il relativo prezzo.
Autorizzata la chiamata in causa di P.R. , che chiese il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti per il difetto della sua costituzione in mora, il Giudice di Pace, con sentenza n. 94/2008, rigettò l'opposizione e la riconvenzionale della s.r.l. Epil Beauty Center e condannò l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia propose appello la società soccombente chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della riconvenzionale proposta in prime cure.
Resistette la Coop Service mentre il P. non si costituì.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 975/2010, pronunciando sull'appello proposto dalla Epil Beauty Center avverso la Coop Beauty Service e P.R. , ha accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. (…) del 25 novembre 2004. Ha condannato la Coop Service al pagamento in favore della controparte delle spese processuali di entrambi i gradi.
Propone ricorso per cassazione la Coop Service, con tre motivi.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso la s.c. a r.l. Coop Service denuncia, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. “violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardanti l'interpretazione della legge (art. 1705 c.c.) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia identificato erroneamente dal Giudice nella qualificazione giuridica del contratto di mandato senza rappresentanza, mai provato dalla parte interessata e comunque irrilevante a fronte del comportamento legittimo del terzo in buona fede e del comportamento colposo del rappresentante e del rappresentato. L'aver riconosciuto un contratto di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. sulla scorta del disconoscimento della sottoscrizione della conferma del servizio da parte di Epil e sulla scorta delle dichiarazioni del teste Pe. (quanto meno inattendibile) e P. (parte processuale), se correttamente interpretato e motivato dal Tribunale di Rimini (anziché affidarsi a prove incomplete, parziali e irrilevanti), avrebbe portato al rigetto della domanda della appellante Epil Beauty ed alla conferma della sentenza di primo grado”.
Con il secondo motivo si denuncia, ex n. 3 e n. 5 dell'art. 360 c.p.c., “violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardante la valutazione della prova (art. 116 c.p.c.) e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia identificato nell'omesso esame delle prove del giudizio (testimonianze e documenti), assunte e prodotte correttamente nel processo.
Le dichiarazioni del teste D.M. (che conferma la rappresentanza - quantomeno - apparente di P. ), la conferma del servizio timbrata Epil Beauty (inviata via fax alla Coop Service), il riconoscimento del timbro (evidentemente in possesso di P. il quale frequentava la Epil Beauty), la prova che Epil ha usufruito del servizio e non ha in alcun modo provato il pagamento ad alcuno, l'attendibilità del teste Pe. (all'epoca rappresentante della Epil Beauty e nello stesso periodo condannato con P. per simulazione contrattuale, come da sentenza allegata alla memoria di replica e sopra riprodotta), il contenuto della racc. inviata dal legale della Epil, e prodotta dalla sua difesa (che non accennava ad alcun contratto senza rappresentanza ma, anzi, confermava che la richiesta di servizio era stata inviata dalla Epil alla società SIP ed a P. ), il mancato riscontro al fax del legale della Coop-Service inerente il pagamento del servizio, sono tutti elementi probatori determinanti per accertare la realtà dei fatti e smascherare la finzione processuale relativa ai rapporti tra Coop-Service, Epil Beauty e P. che, se prese in esame dal Giudice d'appello, avrebbe portato all'accoglimento della domanda della parte appellata”.
Con il terzo motivo, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardante l'interpretazione della legge (art. 1388) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia identificato nella legittimità del contratto concluso tra Coop-Service e Epil Beauty Center, giustificato dal comportamento legittimo ed in buona fede della società cooperativa a fronte di un comportamento colposo del rappresentante e rappresentato.
Non aver preso in alcuna considerazione l'affidamento incolpevole del terzo CoopService, esaustivamente provato, se correttamente interpretato e motivato dal Tribunale di Rimini (anziché affidarsi a prove incomplete, parziali e irrilevanti), avrebbe portato al rigetto della domanda della appellante Epil Beauty ed alla conferma della sentenza di primo grado”..
I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass., 9 marzo 2012, n. 3787).
Va in tal senso precisato che il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi (Cass., 13 agosto 2004, n. 15743).
La sentenza impugnata ha ritenuto che non vi è prova che dal contratto stipulato da P.R. con la Coop Service siano sorte obbligazioni in capo alla Epil Beauty Center ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'affidamento incolpevole in base alla considerazione che il fax, portante il timbro e la sottoscrizione dell'appellante Epil Beauty Center, è stato da questa disconosciuto sul punto relativo alla riferibilità ad essa della sottoscrizione.
Tale assunto è errato.
Il suddetto disconoscimento è infatti irrilevante in quanto non esclude la buona fede del terzo. Rilevante è invece la circostanza che il P. abbia richiesto il servizio per la Epil Beauty Center e che la conferma di tale servizio sia stata trasmessa alla Coop Service con timbro e firma di Epil Beauty Center. Né quest'ultima ha prodotto alcun contratto od accordo ovvero la prova di eventuali pagamenti effettuati a favore dello stesso P. .
La giurisprudenza di questa Corte individua i presupposti sui quali si fonda la fattispecie dell'apparenza colposa nei seguenti elementi: a) la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente; b) l'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza; c) un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito.
Nel caso in esame tali presupposti ricorrono in quanto l'invio del fax con il timbro della Epil costituisce un elemento idoneo a giustificare la convinzione della Coop Service che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
In specie, il disconoscimento del fax da parte della Epil Beauty Center è avvenuto in un momento successivo rispetto all'effettuazione della prestazione e come tale non può avere alcuna influenza sul giudizio circa l'affidamento colpevole o incolpevole della Coop Service che è stato antecedente.
Si ritiene pertanto che il P. , nel prendere accordi con la Coop Service, si è presentato quale incaricato della Epil Beauty Center, omettendo di dichiarare l'esistenza di un mandato senza rappresentanza e di aver comunque preso impegni per l'utilizzo di due hostess per l'inaugurazione dell'azienda Epil, dandone conferma scritta a firma di quest'ultima, con la spedizione di un fax, debitamente timbrato dalla stessa Epil e sottoscritto, sia pure con firma illeggibile.
Pare evidente, in altri termini, che il P. ha fatto credere alla Coop Service di agire quale rappresentante della Epil. Né quest'ultima ha dimostrato di aver effettuato il pagamento al P. .
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere conclusivamente accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rigettando l'appello della Epil Beauty Center contro la sentenza di primo grado e confermando il decreto ingiuntivo. La Epil Beauty Center deve essere condannata alle spese del giudizio d'appello che si liquidano in Euro 1.390,00 di cui Euro 90,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. La Epil Beauty Center deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'appello della Epil Beauty Center contro la sentenza di primo grado; condanna la Epil Beauty Center alle spese del giudizio d'appello che si liquidano in Euro 1.390,00 di cui Euro 90,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Condanna la Epil Beauty Center alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
14-05-2015 12:11
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