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Sentenza

Disavventura, a Parigi, per un cittadino italiano: volo cancellato è costretto a...
Disavventura, a Parigi, per un cittadino italiano: volo cancellato è costretto a passare un giorno e una notte in aeroporto, senza ricevere assistenza dalla compagnia aerea. 59 euro di risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 marzo – 10 giugno, n. 12088
Presidente Russo – Relatore Rubino

Il Fatto

N.G. nel 2005 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Verona la Air France s.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti (da lui quantificati nella misura di euro 1.202,95) per la cancellazione di un volo, il ritardo nel far ritorno alla sua destinazione e la violazione da parte della compagnia aerea degli obblighi di assistenza a terra in caso di ritardi e cancellazioni
Esponeva che, in transito all'aeroporto di Paris Orly di ritorno da Guadalupe, il N. veniva informato della cancellazione del suo volo con destinazione finale Verona e della necessità di mettersi in lista d'attesa sul volo successivo. Il N. provvedeva a inserirsi nella lista d'attesa, trascorreva tutta la giornata in aeroporto ma alla chiamata del volo indicatogli non poteva salire a bordo benché munito di regolare documento di volo perché tutti i posti erano occupati. La compagnia aerea non si preoccupava di procurargli i pasti né gli trovava una sistemazione in albergo, quindi il passeggero trascorreva tutta la notte in aeroporto per poi prendere la mattina dopo lo stesso volo 2060 da lui originariamente acquistato, riuscendo a tornare a casa il giorno successivo rispetto a quanto originariamente previsto.
Egli chiedeva quindi il risarcimento del danno comprensivo delle spese sostenute per i consumi durante la permanenza in aeroporto, del danno per la perdita di una mattinata di lavoro e del danno non patrimoniale per violazione degli obblighi di assistenza. La domanda del N. veniva rigettata in primo grado.
Egli proponeva appello, evidenziando che la sua domanda risarcitoria era legata alla mancata assistenza a terra di Air France, dopo la cancellazione del suo volo dovuta ad uno sciopero del quale la compagnia aerea era già a conoscenza. Il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento dell'appello, condannava la Air France a corrispondere al N. la sola somma di euro 52,95 titolo di risarcimento per le spese vive sostenute a terra durante l'attesa del nuovo volo, e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Z.E., quale tutrice del figlio N.G. propone tre motivi di ricorso illustrati da memoria avverso la sentenza n. 2777 del 2010 del Tribunale di Verona in funzione di giudice d'appello nei confronti di Air France s.a., che resiste con controricorso.

Le ragioni delle decisioni

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, c.p.c. il laddove il Tribunale di Verona, pur riconoscendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 9 del Reg.CE 261\2004, ha poi escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso concreto in quanto la violazione degli obblighi di assistenza da parte della convenuta in mancanza di specifiche allegazioni dell'attore non poteva ritenersi fonte di una sofferenza di gravità tale da far sorgere un diritto risarcitorio.
Il ricorrente sostiene di aver allegato una serie di circostanze idonee a fondare il suo diritto al risarcimento del danno : che il volo è stato cancellato a causa di uno sciopero nazionale del quale la compagnia aerea era già a conoscenza da quindici giorni; che la compagnia non hli ha dato alcuna assistenza sotto il profilo di fornire un minimo di vettovagliamento, che la stessa non gli ha trovato ( e pagato) una sistemazione per la notte, che è stato costretto a trascorrere tutta la notte in aeroporto di ritorno da un volo di 12 ore, per poter essere certo di imbarcarsi sul volo successivo.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del reg. CE n. 261 del 2004 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver riconosciuto il giudice di merito il diritto alla sistemazione in albergo a carico della compagnia aerea previsto da tale norma qualora si rendano necessari uno o più pernottamenti prima di poter fruire del volo; sostiene che il regolamento non prevede un diritto al rimborso, ma il diritto di pretendere dalla compagnia la prestazione, ed anche l'organizzazione della prestazione, ovvero il reperimento dell'alloggio e il trasporto
ivi del passeggero, e in difetto, il diritto del trasportato al risarcimento del danno.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. , 1227 secondo comma c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. laddove il giudice di merito ha affermato che il disagio più gravoso percepito dal danneggiato, correlato al pernottamento in aeroporto, sia stato causato dal danneggiato stesso, in quanto, se egli avesse realmente percepito il pernottamento in aeroporto come una sofferenza, avrebbe potuto reperire autonomamente una struttura alberghiera e chiederne poi il rimborso alla compagnia aerea. Sottolinea che l'eccezione di cui all'art. 1227 secondo comma c.c. è eccezione in senso stretto, proposta in primo grado dalla compagnia aerea e non riproposta in appello e quindi da ritenersi abbandonata e non recuperabile in motivazione dal giudice d'appello per fondare il suo preponderante rigetto dell'appello. Nel merito afferma che non sia pertinente il richiamo all'ars 1227 secondo comma c.c., in quanto il comportamento richiesto al trasportato dal giudice doveva ritenersi esuberante rispetto all'obbligo di ordinaria diligenza di cui all'art. 1227 secondo comma, che non può comportare sacrifici, esborsi o assunzione di rischi. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi vanno rigettati.
La domanda del N., accertato che la cancellazione del volo acquistato è stata dovuta a circostanza non imputabile alla compagnia aerea, ovvero ad uno sciopero nazionale dei controllori di volo, si è concentrata sul risarcimento del danno contrattuale per violazione degli obblighi di assistenza a terra da parte della compagnia aerea, previsti dall' art. 9 del reg CE n. 261 del 2004.
Egli ha richiesto di essere risarcito del: 1) danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in aeroporto per l'acquisto di vettovagliamento, che gli è stato risarcito dal tribunale di Verona; 2) danno patrimoniale per perdita di una giornata lavorativa, che non gli è stato riconosciuto per mancanza di prova e perché il titolo dei risarcimento era diverso da quello allegato, in quanto consisteva nell'annullamento stesso del volo e non nella violazione degli obblighi di assistenza a terra. Su questo punto non c'è motivo di ricorso; 3) danno non patrimoniale derivante dalla carente assistenza a terra e in particolare dalla necessità di dormire in aeroporto.
Questo danno non è stato risarcito, perché il Tribunale ha ritenuto che mancasse la prova di una sofferenza tale da far sorgere il diritto risarcitorio, aggiungendo che il passeggero avrebbe ben potuto attivarsi, ex art. 1227 secondo comma, per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alloggiativa in albergo ed evitando in tal modo di dormire in aeroporto.
Il ricorrente invoca la tutela apprestata ai passeggeri del trasporto aereo dal regolamento CE n. 261 del 2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e ché abroga il regolamento (CEE) n. 295/91ed in particolare dall'articolo 9 di esso.
L'art 9 del reg. CE n. 261 \2004 così prevede
Diritto ad assistenza
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
1 a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
1. b)_-alla sistemazione in albergo:
-o - qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
.o - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
C), al trasporto tra l'aergporto e il luogo di sistemazione bergo o altro).
2. Inoltre, ïi passeggero ha diritto ad effettuate a titolo gratuito due chiamate tëléfoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro acconïpagnatori, nonché, ai bisogni dei bambini non accompagnati.
Il Regolamento ha dettagliato il comportamento esigibile dal vettore qualora si sia verificata una situazione di inadempimento o anche qualora per cause a lui non imputabili (es. sciopero, calamità naturali) la sua esecuzione della prestazione sia stata dilazionata nel tempo. In tutte queste situazioni, cioè sia quando il vettore sia responsabile del volo cancellato o ritardato (in questo caso, l'obbligo di assistenza si aggiunge al diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7), sia quando non ne sia responsabile ( come nel caso di specie, in cui l'annullamento del volo era dovuto ad uno sciopero nazionale ) in ragione del fatto che il passeggero si trova in una situazione di disagio che prescinde in ogni caso dá ogni sua responsabilità, il passeggero ha diritto a pretendere un contenuto minimo di assistenza dal vettore aereo, che anche se per ragioni non a lui imputabili non può portare a termine il trasporto nei tempi promessi e previsti.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, l'obbligo di assistenza a terra in favore del passeggero, in caso di significativi ritardi o di cancellazione del volo, sussiste anche nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti ad eventi eccezionali non imputabili al vettore, diversamente dal diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento. La validità di tale affermazione esce confermata dal recente arresto della Corte di Giustizia, che con sentenza del 31.1.2013 (resa nel procedimento C-12\11 relativo alla situazione di alterazione del trasporto aereo internazionale causata dall'evento naturale del tutto eccezionale della eruzione del vulcano islandese Eyjajjallajöku11) ha correttamente evidenziato come nel regolamento 261\2004 non vi è alcuna disposizione che riconosca, al di là delle «circostanze eccezionali» menzionate all'art. 5, § 3, una distinta categoria di eventi «particolarmente eccezionalv>, tali da liberare il vettore da tutti i suoi obblighi. La ricorrenza di «circostanze eccezionali», come uno sciopero nazionale è idonea unicamente ad esonerare il vettore dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, non anche a liberarlo dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri ai sensi dell'art. 9 del regolamento.
Nella sentenza impugnata, affermato il diritto all'assistenza a terra del passeggero, si dà per pacifica tra le parti la violazione degli obblighi connessi da parte della compagnia aerea, che non si è preoccupata, nel caos derivante dall'annullamento di numerosi voli in seguito allo sciopero nazionale, di proporre al passeggero una sistemazione alberghiera, né di organizzargli il trasporto in maniera tale da garantirgli di poter essere presente in aeroporto per imbarcarsi sul volo successivo; ( e d'altro canto il ricorrente non contesta di non aver a sua volta cercato tale sistemazione , in quanto dichiara che in ogni caso non ne avrebbe usufruito, preferendo non allontanarsi dall'aeroporto sobbarcandosi una notte di attesa allo scopo di essere sicuro di non perdere la possibilità di imbarcarsi) .
La questione sottoposta all'attenzione della Corte è quindi quella di verificare se, in caso di violazione degli obblighi di assistenza a terra previsti dall'ars. 9 del reg. CE n. 261\2004 da parte della compagnia aerea, il passeggero abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e se l'eventuale fondamento di tale diritto risarcitorio possa essere reperito nella stessa normativa di origine comunitaria o se occorra far riferimento alle regole e ai limiti risarcitoci del diritto interno.
Alla stregua del quadro normativo attuale, e degli attuali arresti interpretativi della Corte di Giustizia e di questa Corte in merito, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ( la violazione degli obblighi di assistenza da parte della convenuta, in mancanza di specifiche allegazioni dell'attore, non può ritenersi idonea a giustificare una sofferenza di gravità tale da far sorgere un diritto risarcitorio)appare corretta. Soccorre in questo senso la sentenza n. 83 del 13.10 2011 della Corte di Giustizia UE, III sezione, resa nel procedimento C-83\10, la quale esclude che la fonte dell'obbligo risarcitorio del danno non patrimoniale possa essere considerata in questo caso la stessa fonte sovranazionale (interpretata nel senso che, a fronte della violazione di quegli obblighi, attribuisca la dignità di danno risarcibile al disagio ed allo stress che il passeggero deve subire in conseguenza di tali inadempimenti contrattuali). Con questa sentenza i Giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi in via pregiudiziale, in merito all'interpretazione degli artt. 2, letti} e 12 del Regolamento (CE) n. 261/2004 concernente regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Con la seconda questione, che è quella che ci interessa, viene domandato alla Corte se, a titolo di « risarcimento supplementare » di cui all'art. 12 del menzionato Regolamento, il giudice nazionale, conformemente alle norme nazionali, possa condannare il vettore aereo a risarcire qualunque tipo di danno, incluso quello di natura morale, risultante da un inadempimento del contratto di trasporto aereo; si domanda, inoltre, se tale risarcimento possa comprendere le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del vettore aereo dell'obbligo di) offrire sostegno e assistenza a norma degli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n.261/2004.
La Corte risolve la seconda questione dichiarando che la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure é stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli arti 8 e 9 di tale regolamento. Dalle affermazioni contenute nella sentenza citata si ricava che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale , derivante da violazione degli obblighi di assistenza , a terra dei passeggeri non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ed in particolare né nell'art. 9 né nell'art. 12, ma debba farsi riferimento alla Convenzione di Montreal dei 1999 se applicabile o comunque alle norme dell'ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso. E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi , non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del terzo motivo, in quanto il richiamo all'art. 1227 secondo comma c.c. contenuto nella sentenza
nel contesto della motivazione non era essenziale in quanto la sentenza si fonda su due autonome rationes decidendi : rigettato il ricorso sui primi due motivi, che attaccano la prima e principale ratio decidendi, la censura sul terzo motivo non sarebbe idonea rima complessivo del ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio sono state già compensate nei gradi di merito e, non essendo state mosse contestazioni in ordine alle ragioni della compensazione allegate dai giudici di merito, possono essere compensate anche in questa sede sulla base di analoghe considerazioni di opportunità oltre che per la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Avv. Antonino Sugamele

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