Divorzio. Lo studio fotografico non è più produttivo di reddito, ma l'uomo da tempo faceva affidamento alla sua pensione. Nessun peggioramento e quindi l'assegno va corrisposto alla moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 3 marzo 2015, n. 4263
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra P.B. e F.H., la Corte d'Appello di Venezia con decreto del 2011112012, confermava il provvedimento del Tribunale di Treviso emesso in data 71612012` che esclude la revoca dell'assegno divorzile per la moglie.
Ricorre per cassazione il marito.
Non svolge attività difensiva la moglie.
Non si ravvisano violazioni di legge.
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo precisa che quanto dedotto dal ricorrente costituiva circostanza nota e considerata, già in occasione delle richieste di revisione precedenti: la cessione definitiva della propria attività non cambiava il quadro di riferimento, trattandosi di una società priva di utili (lo stesso ricorrente del resto ammetteva che le nuove tecnologie introdotte unitamente all' avanzare della sua età , da tempo avevano inciso negativamente sui rediti derivanti dal suo studio fotografico ) per cui era da ritenersi che ormai da tempo il ricorrente vivesse soltanto della sua pensione. D'altra parte, l'età della resistente e la sua posizione economica individuavano -secondo il provvedimento impugnato - un' effettiva difficoltà. Per queste ragioni il giudice aveva già precedentemente ridotto l'assegno per la moglie, all'importo di E. 320,00. Ritiene il giudice a quo che non via siano elementi di novità idonei a giustificare una eliminazione dell'assegno.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196103, in quanto imposto dalla legge.
04-03-2015 14:37
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