Domanda di riconoscimento dell’inquadramento alla posizione superiore rispetto a quello assegnata dalla P.A. di destinazione, a seguito di domanda di mobilità volontaria tra P.A.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 marzo – 4 giugno 2015, n. 11556
Presidente Macioce – Relatore Blasutto
Svolgimento del processo
D.D. N., M. D. e F. A., già dipendenti di Poste Italiane con inquadramento nel IV livello (già IV categoria), in posizione di comando presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e poi transitati nei ruoli di tale Amministrazione, hanno agito per vedere riconosciuto il loro diritto all'inquadramento nella posizione economica B2 del CCNL comparto Ministeri, in luogo dell'inquadramento in posizione 131, loro attribuita dall'Amministrazione.
La domanda è stata respinta in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano sulla base della considerazione che "anche la contrattazione collettiva del comparto pubblico (CCNL del 16.2.99) ha valutato l'equivalenza della ex IV qualifica alla posizione 131, stabilendo un sistema di trasposizione automatica senza previsione di margine di discrezionalità sull'attività in concreto svolta".
Per la cassazione di tale pronuncia i lavoratori propongono ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Con il primo motivo ci si duole della carente motivazione per non avere il Giudice di appello esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto applicabile all'inquadramento dei lavoratori oggetto della procedura di mobilità di cui all'art. 4, comma 2, d.l. n. 163 del 1995 i criteri di automatismo dettati per l'inquadramento dei dipendenti ministeriali nel passaggio tra la vecchia classificazione in qualifiche e la nuova, di cui al CCNL 1998/2001, che prevede l'inquadramento in aree funzionali divise, a loro volta, in posizioni economiche.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 2, d.l. n. 163/95, in quanto tale norma si limita a prevedere il trasferimento, previo assenso dell'interessato, presso l'amministrazione richiedente, con la conseguenza che, secondo le regole generali, detto trasferimento deve avvenire a parità di inquadramento e, dunque, il giudice di merito, a fronte della contestazione del lavoratore della classificazione attribuitagli, deve procedere a verificare la corrispondenza tra quella di provenienza e quella di destinazione.
Si chiede se abbia violato la suddetta norma il giudice di merito che ometta di valutare l'equivalenza delle mansioni svolte presso l'amministrazione di provenienza e presso l'amministrazione di destinazione, come risultanti dalla classificazione in vigore presso ciascuna di esse, limitandosi ad applicare l'automatismo previsto dal CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri per la confluenza tra le ex nove categorie del sistema di classificazione ministeriale e la nuova classificazione prevista in aree professionali e posizioni economiche, senza considerare la diversa professionalità conseguente all'appartenenza dei dipendenti in causa all'area operativa, come risultante dal CCNL 26.11.94 per i dipendenti di Poste Italiane.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente vertendo sulla medesima questione giuridica.
Con il quesito di diritto formulato nel secondo motivo, sostanzialmente, si contesta la validità del criterio della trasposizione automatica orizzontale e si invoca la comparazione tra "mansioni ... risultanti dalla classificazione...", ossia il raffronto tra contenuti professionali delle diverse declaratorie. In tali termini il ricorso è fondato.
La decisione impugnata si pone in contrasto con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte già manifestatosi a partire dalla sentenza n. 503/11 delle Sezioni Unite, secondo cui la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell'Ente poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione (cfr. altresì Cass. S.U. n. 22800/2010). Sempre le S.U. hanno escluso che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., atto avente natura amministrativa (in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro) che non assolve la funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (mancando un fondamento normativo all'esercizio di tale potere), ma ha l'unico scopo di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni come previsto dalla L. n. 273 del 1995, art. 4 (che attribuì alla Presidenza dei C.M. il solo compito di operare il trasferimento).
In senso analogo, si sono espresse Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012, 18416/2014; v. pure Cass. n. 1044/14 e n. 596/14.
Deve, pertanto, escludersi ogni automatismo in materia, sia con riferimento al d.P.C.M. di inquadramento, che non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni (ne consegue che l'equiparazione contenuta nel citato d.p.c.m., non ha efficacia vincolante), sia con riferimento alla trasposizione orizzontale nella posizione economica B1 dei CCNL comparto Ministeri della ex IV qualifica funzionale.
Hanno osservato le S.U. che, in tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell'Ente Poste Italiane, effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all'ente di destinazione l'esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti e che il giudice di merito correttamente effettua la verifica sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell'individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento. Nel caso esaminato, è stato rilevato che, a questi fini, tenuto conto della particolarità della vicenda relativa al trasferimento di lavoratori - ormai formalmente alle dipendenze di un ente pubblico economico - ad una pubblica amministrazione, doveva ritenersi che correttamente il giudice a quo avesse fatto riferimento all'inquadramento rivestito nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle dipendenze di una Amministrazione pubblica, dovendo considerarsi anche che tale criterio trovava ulteriore giustificazione nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell'ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali.
Ne discende che nella vicenda per cui è processo si è in presenza di un'ipotesi di mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni e, quindi, di continuità giuridica del rapporto di lavoro (con mera novazione soggettiva nel lato datoriale), sicché vige il principio che nel passaggio va in ogni caso garantita l'equivalenza fra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello spettantegli presso l'amministrazione di destinazione. Quest'ultimo deve essere individuato in quello maggiormente corrispondente, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente ad quem, all'inquadramento in essere presso l'ente a quo.
In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il trasferimento su domanda del lavoratore già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (poi trasformata in ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale dei rapporto medesimo. Ciò comporta l'inquadramento dei dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase dei rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente ad quem, all'inquadramento in essere presso l'ente a quo".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
06-06-2015 09:58
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