Fallimento. Società. Azione di responsabilità sociale.-
L'azione di responsabilità sociale, esperita dal curatore nei confronti dei sindaci e degli amministratori a norma dell'art. 146 L.F., racchiude in sé, le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della fallita. Essa è posta in essere nel momento in cui il patrimonio sociale non risulti sufficiente a soddisfare i creditori della società fallita e si manifesti, dunque, il decremento patrimoniale, sotto forma di danno emergente e lucro cessante, costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito in mancanza del comportamento illegittimo degli amministratori e dei sindaci. Pur avendo contenuto inscindibile, il curatore è libero di scegliere quale delle due azioni esperire ma diverso sarà il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere probatorio ed i criteri di determinazione dei danni risarcibili.
13-12-2015 11:49
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