Figlio di un appartenente alla Polizia Penitenziaria chiede di essere assunto dall'Amministrazione con chiamata diretta quale figlio di personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, deceduto nell'espletamento del servizio. Il Tribunale rigetta.
Tribunale sez. lav. Roma Data: 02/10/2014 Numero: 9052
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV^ SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice dott. Margherita Leone
All'udienza di discussione del 2/10/2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, l° comma, cpc
nella causa iscritta al n. 25171
del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013 vertente
TRA
Pr. Ro., elettivamente domiciliato in Roma via --omissis-- presso lo
studio del proc. avv.to Alessia Barzellato che lo rappresenta e
difende in virtù di mandato in ricorso
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato IN Roma, L.go
Luigi Daga 2 presso i funzionari dott.ri Stefano Di Franco e Danila
Marconi che lo rappresenta e difende in virtù di procura indicata in
memoria
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per entrambi: come da rispettivi atti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2013, Pr. Ro. aveva adito il Tribunale esponendo che il proprio padre, Pr. Le., era appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria e che era deceduto, in data 28/09/1988, in attività di servizio Il ricorrente aveva quindi richiesto alla amministrazione convenuta di essere assunto, ex art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, con chiamata di retta, secondo quanto disposto dalla legge n. 68/1999, con riguardo ai figli del personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, deceduto nell'espletamento del servizio.
Chiedeva quindi che il Tribunale accertasse e dichiarasse il proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della Pubblica amministrazione convenuta, con chiamata diretta nominativa.
Si costituiva il Ministero della Giustizia dei suoi Funzionari, contestando la pretesa del ricorrente e rilevando che le assunzioni dei egli ( e coniugi) superstiti dei dipendenti deceduti per causa di lavoro è espressamente regolata dall'art. 18 della legge n. 68/99, e che la modalità di assunzione prevista è di chiamata numerica degli iscritti attraverso gli uffici di collocamento. Concludeva per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale pronunciata in data odierna.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Tribunale che il padre dell'attuale ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, decedeva per patologia che era stata determinata da fattori inerenti l'attività lavorativa prestata, 11 verbale della Commissione medica ospedaliera del 27/2/1990 (doc. l), attestava infatti che "disagi ambientali e negli strapazzi fisici" derivati dalle inderogabili esigenze di servizio, erano da ritenersi "fattori preponderanti" dell'infermità riscontrata.
Sulla base di tale riscontro, il ricorrente chiedeva di essere assunto dalla amministrazione convenuta , in quanto appartenente alla categoria di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, con chiamata diretta nominativa, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs n. 165/2001.
Quest'ultima norma prevede che "Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa",
Come si evince dallo stessa letterale tenore della disposizione, la chiamata diretta è espressamente considerata solo nei confronti del "coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio".Quest'ultimo inciso chiarisce che solo in caso di decesso "nell'espletamento del servizio" può attivarsi la chiamata diretta.
L'ipotesi in esame non risulta rientrare in tale previsione, poiché, come sopra detto, il padre del ricorrente non è deceduto nell'espletamento del servizio, a seguito, ad esempio, di ferite, di attentato, ma a causa di una infermità le cui ragioni determinative sono da rinvenirsi, in modo preponderante, nelle mansioni svolte e nell'attività lavorativa prestata.
Tale ultima ipotesi, peraltro, risulta ben distinta da quella del decesso nell'espletamento del servizio, ed è espressamente considerata dall'art. 18 della legge n. 68/1999, che, a riguardo, dispone che "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi i, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti".
La norma regola espressamente le ipotesi dei superstiti di "coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità", casi distinguendoli chiaramente, quanto ai benefici di cui sono destinatari, dai soggetti superstiti di "coloro che siano invece deceduti nell'espletamento del servizio".
La stessa equiparazione di questi ultimi ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità sottolinea ulteriormente la necessità di ricollegare tale ipotesi a fatti efferati avvenuti nell'espletamento del servizio, determinativi del decesso.
Per le esposte ragioni la domanda deve essere rigettata. Attesa la peculiarità della controversia e la novità della stessa, risulta opportuna la compensazione delle spese.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Roma 2.10.2014
Depositata in Cancelleria il 02/10/2014
07-06-2015 16:19
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