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Sentenza

Fondi di solidarietà, modalità di presentazione della domanda di assegno....
Fondi di solidarietà, modalità di presentazione della domanda di assegno.
La circolare n. 122/2015, diffusa dall'INPS nella giornata del 17 giugno, disciplina le modalità per la presentazione online delle domande di assegno ordinario e di formazione ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 3, l. n. 92/2012, costituiti per il sostegno al reddito nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
La procedura di accesso alle prestazioni parola è unica per tutti i Fondi. Le aziende devono inviare telematicamente le domande di assegno ordinario e di formazione (per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi), in riferimento:
• alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto;
• alla matricola di accentramento contributivo, per le aziende che hanno adempiuto all'obbligo dell'unicità della posizione contributiva.
L'Istituto precisa che le modalità di presentazione descritte devono essere adottate anche dalle aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza, indicando il gruppo al quale aderiscono.
I settori interessati. La procedura è attiva per i Fondi di solidarietà pienamente operativi (ovvero quelli adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché quelli di cui è stato già nominato il comitato amministratore). Ad oggi, pertanto, può essere presentata domanda per i Fondi relativi ai seguenti settori:
• settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
• settore del personale dipendente di Poste Italiane SPA e delle società del Gruppo Poste Italiane;
• settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
• settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Vengono fornite, infine, alcune sintetiche indicazioni per l'accesso ai servizi telematizzati, con rinvio ai manuali disponibili sul portale dell'INPS per le istruzioni di dettaglio.
Avv. Antonino Sugamele

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