Il mandato dell’amministratore condominiale si proroga tacitamente fino a quando non interviene la revoca.
Tribunale di Milano, sez. Volontaria Giurisdizione, decreto 2 ottobre 2015, n. 2486
Presidente Manunta
Fatto e diritto
Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui a verbale del 1.10.15, ritenuto che:
• il ricorrente chiede la revoca dell'Amministratore del Condominio, lamentando una serie di inadempimenti e di violazioni da parte dell'Amministratore stesso;
• all'esito del contraddittorio e seguendo l'elenco delle censure mosse dal ricorrente stesso risulta che:
- i dati relativi all'Amministratore sono indicati in tutte le carte intestate, comprese le comunicazioni postali, con l'esatta denominazione della società di persone cui è affidato l'incarico di amministrare il Condominio e con specifica indicazione anche del nominativo del socio accomandatario, … tali dati risultano chiaramente anche sulla corrispondenza intercorsa con l'odierno ricorrente;
- i compensi dell'Amministratore sono stati approvati nelle stesse assemblee di nomina, con indicazione del compenso spettante all'Amministratore medesimo (v. docc.6 prodotti dallo stesso ricorrente);
- il luogo in cui si trovano i registri condominiali ë inequivocabilmente identificato e identificabile nella sede della s.a.s. in …, Milano;
- in assenza di diversa indicazione, ë evidente che i documenti condominiali potevano e possono essere liberamente consultati dai condomini, previo avviso e appuntamento; non risulta, del resto, che, lo Studio … abbia mai opposto un rifiuto o non abbia dato riscontro a richieste di accesso alla documentazione condominiale;
- i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico sono documentati dal resistente, che ha allegato anche l`attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (docc.3 e 4);
- la mancata apertura di un conto corrente condominiale è smentita documentalmente (doc-Z del resistente); conto n. …/15 presso …, l'Amministratore, dunque, ha regolarizzato la posizione, provvedendo all'adempimento e successivamente (con la delibera prodotta dal resistente stesso coree doc.17) ë stato confermato dall'assemblea con la prescritta maggioranza; è, quindi, intervenuto un nuovo mandato, rispetto al quale risulta rispettato anche l'obbligo di apertura del conto corrente intestato al Condominio;
- l'omesso Inserimento all'ordine dei giorno dell'assemblea del 9.2.15 della nonnina dell'Amministratore è conforme alla nuova disciplina dei condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell'Amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea medesima;
- la mancata convocazione dì assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione introdotta dall'odierno ricorrente non costituisce omissione rilevante: in effetti, nessun giudizio contenzioso è stato introdotto dal ricorrente nei confronti del Condominio a seguito della mancata partecipazione alla mediazione; le uniche censure sollevate dal … si limitano ad investire l'operato dell'Amministratore e, in effetti, sono state, fatte valere in questa sede di volontaria giurisdizione; il Condominio, quindi, non ira e non è parte del contenzioso e alla presente procedura non è neppure applicabile l'obbligo della mediazione obbligatoria (v. art.71 quater disp. att. c.c.);
- l'assemblea per l'eventuale revoca dell'Amministratore è stata convocata e si è tenuta, Concludendosi con la riconferma e/o nuova nomina dei resistente; delibera adottata con i quorum di legge;
• alla luce di quanto precede emerge evidente che non sussistono le "gravi irregolarità" richieste dall'art.1 129 c.c, ai fini della revoca dell'amministratore;
• deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spose di procedura, pur trattandosi di volontaria giurisdizione (cfr. Casa, sent. n. 1274 del 13.03.1989);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, Condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente le spese dei procedimento, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge. Si comunichi.
25-10-2015 08:51
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