Il Tribunale di Roma affronta il tema della diffamazione via facebook e libertà di espressione.
Tribunale di Roma, sez. I Civile, ordinanza 1 luglio 2015, n. 13275
Presidente Gulterio – Relatore Albano
Premesso che
La società ricorrente chiedeva, in riforma della ordinanza reclamata, di inibire la diffusione dei contenuti diffamatori ed offensivi della sua reputazione commerciale, rimuovere l'argomento di discussione presente sulla pagina facebook – di titolarità di (…) -, in via concorrente ordinare al resistente la pubblicazione dell'ordinanza inibitoria sulla citata pagina e ordinare la pubblicazione di una rettifica sui blog – forum analiticamente indicati.
La reclamante esponeva che il rapporto commerciale tra la (…), titolare del marchio comemrciale (…) e (…) riconducibile alla ditta individuale di (…) prevedeva la prestazione di un servizio pubblicitario al fine di promuovere, attraverso i siti gestiti dal secondo, i servizi comparativi di (…) a fronte di un corrispettivo di € 3.50 per ogni preventivo salvato dal cliente; che il rapporto commerciale era entrato in una fase di criticità in quanto la partnership non aveva condotto ai ricavi sperati e la richeista di rivalutare i termini del rapporto era stata disattesa; nelle more delle criticità evidenziate, il sig. (…) aveva divuglato, all'interno di diversi social network e blog, alcuni post volti a diffamare l'azienda, con informazioni non veritiere e lesive dell'immagine della società, ciò per tentare una più rapida azione di recupero crediti con abuso del diritto; evidenziava, in particolare, che accostare (…) all'Ivass danneggiava l'immagine della società davanti ai clienti attuali e potenziali. Concludeva chiedendo che l'ordinanza reclamata, che rigettava la domanda per carenza del fumus boni iuris, venisse riformata.
Rilevato che
Il provvedimento impugnato deve essere confermato.
Ad avviso del Collegio, le dichiarazioni censurate costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione rappresentando - la divulgazione di uno scritto via internet – estrinsecazione del legittimo diritto di cronaca e critica.
Orbene è principio giurisprudenziale consolidato che affinché la divulgazione di notizie o commenti asseritamente lesivi dell'onore e della reputazione di terzi possano considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca/critica, devono ricorrere le condizioni della verità dei fatti esposti, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell'esposizione.
Ed invero è emersa incontestabilmente la verità della notizia che consiste nell'inadempimento della odierna reclamante all'obbligo di pagamento nei confronti di (…) derivante dal rapporto commerciale intercorrente tra le parti: il mancato pagamento delle fatture è dato incontrastato e giustificato sulla base del mancato conseguimento degli obiettivi ipotizzati da parte di (…). Il requisito della verità del fatto, nell'accezione sopra riportata, risulta, quindi, perfettamente rispettato. Anche il requisito della continenza è sostanzialmente rispettato in quanto le opinioni espresse non indulgono in accostamenti suggestivi ovvero in espressioni inutilmente offensive e volgari. Nessun dubbio sussisten, infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia.
quanto al coinvolgimento dell'IVASS, riconducibile ad una iniziativa del resistente ed inidoneo di per sé a evidenziare una lesività della reputazione commerciale della controparte, è stato confermato in sede di reclamo.
solo per completezza, si evidenzia, altresì, che l'attore ha genericamente dedotto di avere riportato danni all'onore e al decoro personal senza provare in cosa tali pregiudizi siano consistiti, salvo generiche allegazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il reclamante alle spese di lite nei confronti del resistente che liquida in € 1200,00 oltre spese generali al 15% e contributi come per legge.
25-10-2015 08:57
Richiedi una Consulenza