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Sentenza

Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità....
Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 14 ottobre – 25 novembre 2015, n. 24074
Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio

Svolgimento del processo

1. I genitori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore Y.C. , convennero in giudizio il Ministero dell'Istruzione e chiesero il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro occorso nei locali della scuola materna. Il Tribunale, all'esito del processo in cui fu chiamata in garanzia l'assicurazione, rigettò la domanda (sentenza del 20 dicembre 2011).
La Corte di appello di Milano, adita dai soccombenti, dichiarò inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis. c.p.c. con ordinanza dell'8 luglio 2013.
I genitori della minore, in proprio e nella qualità, propongono ricorso per cassazione, notificato il 21 febbraio 2014, affidato a due motivi.
Formalmente il ricorso appare diretto nei confronti della sola ordinanza atteso che nella premessa, nella intestazione e nelle conclusioni del ricorso si riferiscono solo alla suddetta ordinanza di inammissibilità.
L'Italiana Assicurazioni Spa, si difende con controricorso, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della sola ordinanza.
Il Ministero non svolge difese.

Motivi della decisione

1. Come precisato, formalmente il ricorso appare diretto verso la sola ordinanza di inammissibilità ex art. 348-tó cod. proc. civ..
Da tale prospettiva, l'inammissibilità è evidente non essendo tale ordinanza suscettibile ex se di impugnazione, secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte a partire dalle ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943.
Né rileva il contrasto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 223 del 12 gennaio 2015, essendo lo stesso relativo alla questione della sussistenza o meno della possibilità di impugnare l'ordinanza in esame per vizi propri del procedimento della sua emanazione, ma non anche alla questione (unica a venire in considerazione nella specie) della possibilità — radicalmente esclusa dalla concorde giurisprudenza di questa Corte — di impugnare quell'ordinanza per le valutazioni di merito in essa contenute in punto di esclusione di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello.
2. Tuttavia, atteso che i ricorrenti, che producono anche la sentenza di primo grado, hanno articolato i motivi di ricorso riferendosi alla sentenza di primo grado e alla ordinanza di inammissibilità dell'appello che ha confermato le argomentazioni di quella, va aggiunto che il ricorso è inammissibile anche se considerato rispetto alla sentenza.
2.1. L'art. 348 ter, terzo comma, c.p.c. disciplina il termine di proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, qualora l'appello avverso la stessa si sia concluso con ordinanza di inammissibilità, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., per mancanza della ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
Nel dettare la regola relativa al termine breve perentorio (Cass. n. 23526 del 2014) di sessanta giorni per proporre il ricorso (mediante l'implicito rinvio alla previsione generale di cui all'art. 325, secondo comma c.p.c.), la disposizione in argomento individua come rilevante ai fini della decorrenza la comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza di inammissibilità, ex artt. 348 bis e ter c.p.c.. Solo per l'ipotesi che la suddetta ordinanza sia stata notificata prima della comunicazione, sarà la notificazione (come nella previsione generale di cui all'art. 326 c.p.c.) e non la comunicazione a rilevare ai fini della decorrenza del termine breve.
Il legislatore della riforma ha così ancorato la decorrenza del termine di impugnazione ad un adempimento (la comunicazione) da parte dell'ufficio, con l'evidente obiettivo di favorire la sollecita formazione del giudicato. Infatti, la possibile iniziativa della controparte (la notificazione) è ipotesi residuale e rileva solo se più sollecita dell'ufficio, tenuto alla comunicazione, facendo divenire irrilevante quest'ultima ai fini del rispetto del termine breve qualora sia preceduta dalla notificazione.
Così, mentre le regole processuali generali in tema di termini brevi per l'impugnazione si fondano solo sulla istanza della parte che, avendo interesse ad una più rapida definizione della controversia, si attiva e notifica il provvedimento, il legislatore della riforma ha dato rilievo all'impulso di parte solo per il caso che esso soddisfi meglio l'interesse tutelato ad una rapida formazione del giudicato, prevedendo un meccanismo generale che tale rapida definizione è destinato ad assicurare essendo rimesso all'ufficio procedente.
2.2. Quanto al c.d. termine lungo (un anno o sei mesi dalla pubblicazione, oltre il periodo di sospensione feriale, a seconda della formulazione dell'art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis) l'art. 348 ter, terzo comma c.p.c. rinvia all'art. 327 cit., "in quanto compatibile".
Dato quanto prima si è precisato in ordine all'incombente obbligatorio della comunicazione, deriva che, nell'ipotesi di ricorso per cassazione in esame, l'applicabilità del termine breve o lungo non dipende più dalla sola possibile notificazione della controparte (art. 326 in collegamento con il 327 c.p.c.), ma ordinariamente e generalmente dalla comunicazione, quale incombente imposto all'ufficio previsto a fini pubblicistici, salvo che la notificazione non l'abbia preceduto.
Allora, stante il carattere eccezione dell'operatività del termine lungo, non può operare la presunzione dell'operatività dello stesso tutte le volte il ricorrente non deduca che il provvedimento impugnato gli è stato notificato (con riferimento alla regola generale, Sez. Un. n. 9005 del 2009).
Ed, invece, la deduzione del ricorrente in ordine alla comunicazione, se avvenuta o meno o se avvenuta in modo non idoneo, diviene requisito essenziale ai fini della regolarità del ricorso sotto il profilo della "allegazione" del presupposto di tempestività (requisito di contenuto-forma), preliminare alla verifica, sulla base degli atti processuali, del rispetto del termine di impugnazione, ordinariamente breve, che può divenire lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. solo se comunicazione (o precedente notificazione) non vi è stata o è stata inidonea.
Tale deduzione/allegazione non sarà, invece, necessaria se la comunicazione è esclusa per l'effetto di speciali ed eccezionali disposizioni di legge, ovvero se il rispetto del termine breve è evidente per il mancato decorso di sessanta giorni tra la pubblicazione dell'ordinanza e la proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado.
2.3. Profilo diverso, e non direttamente rilevante nella specie ora in esame ove difetta ogni deduzione in ordine alla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, è se — qualora sia stata dedotta l'avvenuta comunicazione - nella ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ex art. 348 ter terzo comma c.p.c., la previsione di cui all'art. 369, n. 2 c.p.c., dettata in riferimento alla sentenza impugnata e che ne prescrive a pena di improcedibilità il deposito in copia autentica con relazione di notificazione, possa estendersi alla ordinanza (notificata) comunicata che non è oggetto di impugnazione, ma presupposto necessario per l'impugnazione della sentenza. Se la funzione del deposito della copia con relazione di notificazione è funzionale al riscontro da parte della Corte di legittimità della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (come ritenuto da Sez. Un. n. 9005 del 2009) se ne può ipotizzare l'estensione.
D'altra parte, le stesse Sezioni unite (n. 9004 del 2009), in riferimento alla disciplina della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza e della quale è prevista la comunicazione (art. 47 c.p.c.), hanno già riconosciuto a pena di improcedibilità l'obbligo di deposito (art. 369 e 372 c.p.c.) del biglietto di cancelleria ai fini della tempestività.
È stato, infatti, affermato il seguente principio di diritto “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell'art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e posto a tutela dell'esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività”.
Principio da ultimo riaffermato in riferimento all'art. 99 L.F. (Cass. n. 16169 del 2015).
3. Nella specie, il ricorso avverso la sentenza di primo grado (21 febbraio 2014), che è stato proposto ben oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. (in data 8 luglio 2013), non contiene alcuna indicazione in ordine alla comunicazione della stessa e alcuna deduzione in ordine al rispetto del termine per impugnare. Ne consegue l'inammissibilità in applicazione del seguente principio di diritto:

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, regolato dall'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., il termine perentorio breve di sessanta giorni decorre ordinariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello (emessa ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), con la conseguenza che la data di quest'ultima è, non solo presupposto dell'impugnazione, ma anche requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicché - tranne il caso eccezionale in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso - il ricorrente ha l'onere di dedurre in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività (data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado) a pena di inammissibilità. Nello stesso senso, si veda, Cass. n. 20236 del 2015; R.G. n. 1929 del 2014, allo stato non massimate.
Fermo restando l'obbligo di produzione della prova dell'avvenuta comunicazione, unitamente al ricorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 369 c.p.c., o comunque entro il termine per il suo deposito, secondo le modalità previste dall'art. 372 secondo comma c.p.c., a pena di improcedibilità.
4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; la novità della questione in base al quale si è pervenuti alla definizione in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Mentre per le parti che non si sono difese non sussistono i presupposti per la decisione in ordine alle spese.
Sussiste il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non essendo esso collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito del gravame, negativa per l'impugnante, (Cass. n. 10306 del 2014).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

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