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Sentenza

In tema di calcolo dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, nell’i...
In tema di calcolo dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, nell’ipotesi in cui l’espropriazione di una parte di un fondo influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, l’indennità va determinata a norma dell’art. 40 l. n. 2359/1865 (ora d.P.R. 327/2001, art. 33) tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, sia essa agricola o edificabile.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 maggio – 4 giugno 2015, n. 11572
Presidente Salvago – Relatore Sambito

Svolgimento del processo

La Società Agip Petroli S.p.A. chiese alla Corte d'Appello di Venezia la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea di un'area pertinenziale ad una stazione di servizio, ubicata in fascia di rispetto stradale ed espropriata dalla Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (BS-VR-VI-PD), per la realizzazione dell'intersezione della tangenziale (omissis) con la (omissis) e con quel (omissis) .
Deducendo trattarsi di un'ipotesi di espropriazione parziale, l'opponente invocò l'applicazione dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865.
Con sentenza del 12 dicembre 2008, resa nel contradditorio con l'espropriante, la Corte adita determinò le indennità in riferimento al criterio invocato, ritenendo, in conformità con la disposta CTU, che la superficie espropriata costituiva "un'area edificata cioè un'area di sedime e manufatti edilizi di servizio", priva di propria individualità. La Corte escluse dal computo le spese occorrenti per la rimozione degli impianti insistenti sulla superficie espropriata e per lo smantellamento di quelli ubicati nella porzione residua, ritenendoli ascrivibili ad una scelta imprenditoriale della Società espropriata.
Per la cassazione della sentenza, l'espropriante ha proposto ricorso con cinque, articolati, motivi. Eni S.p.A. (già Agip Petroli S.p.A.) ha depositato controricorso col quale ha proposto ricorso incidentale, al quale la Società Autostrada BS-VR-VI-PD ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 della L. n. 2359 del 1865; 41 septies della LRV n. 61 del 1985 e 16 della L. n. 865 del 1971, la ricorrente principale afferma che la Corte del merito ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti per la liquidazione dell'indennità secondo il criterio dell'espropriazione parziale: pur sussistendo il rapporto pertinenziale dell'area espropriata rispetto alla stazione di servizio e l'unicità funzionale dell'impianto, il metodo adottato collideva con la destinazione urbanistica dell'area, vincolata a fascia di rispetto autostradale, già per effetto delle previsioni contenute nello strumento urbanistico. I manufatti edilizi (una pensilina e due erogatori di carburante) ubicati in fascia di rispetto stradale, e quindi in zona gravata da vincolo d'inedificabilità assoluta, non avrebbero, pertanto, dovuto esser considerati, restando così caducato il presupposto per l'applicazione del criterio di determinazione dell'indennità da espropriazione parziale.
2. Col motivo 1-bis la ricorrente denuncia il vizio motivazionale in cui è incorsa l'impugnata sentenza in ordine al fatto decisivo dell'anteriorità del vincolo a fascia di rispetto stradale rispetto a quella di edificazione dei manufatti insistenti sull'area espropriata.
3. Col secondo motivo, si deduce, nuovamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 della L. n. 2359 del 1865; 41 septies della LRV n. 61 del 1985 e 16 della L. n. 865 del 1971, oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello determinato l'indennità in ragione della natura edificatoria dell'area espropriata, valorizzando il vincolo pertinenziale con quella rimasta in proprietà dell'espropriata, invece che considerare la destinazione urbanistica, totalmente in edificatoria, della porzione ablata.
4. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 46 della L. n. 2359 del 1865 e 19 della L. n. 865 del 1971, per avere i giudici del merito ricompreso nell'importo dell'indennità di espropriazione parziale danni e pregiudizi non ricollegabili in modo diretto ed immediato al provvedimento ablativo, e sottratti alla competenza funzionale della Corte d'Appello in unico grado. In particolare, prosegue la ricorrente, mentre doveva ritenersi irrilevante l'intervenuta dismissione e spostamento della stazione di servizio, successiva all'esproprio, la riduzione di valore dell'immobile era stata erroneamente determinata nella percentuale del 35%, in considerazione di elementi - quali il venir meno del collegamento diretto tra la stazione di servizio e la strada statale, in conseguenza dell'apposizione di una barriera, e del minor flusso veicolare, dovuto a modificazioni stradali - estranei alla corretta applicazione del criterio di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865, secondo cui va computata l'effettiva diminuzione di valore della parte rimasta in proprietà che derivi in modo immediato e diretto dalla sottrazione dell'area ablata. Conclusione che doveva ritenersi fondata anche alla luce della disposizione di cui all'art. 46 della legge fondamentale, che prevede, bensì, il diritto ad un'indennità per i danni permanenti subiti in conseguenza dell'opera eseguita, ma la cui fonte è estranea alla causa petendi della domanda di determinazione dell'indennità.
5. Con la censura 3 bis, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 46 della L. n. 2359 del 1865 e dell'art. 112 cpc, per avere la Corte territoriale liquidato pregiudizi non direttamente riconducibili all'espropriazione parziale, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. Col quarto mezzo, si denuncia, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 46 della L n. 2359 del 1865 e 19 della L n. 865 del 1971, per esser stati liquidati, a titolo d'indennità d'espropriazione parziale, "pregiudizi collegati ad una diminuzione di godimento dovuta a limitazioni legali della proprietà", come quelle relative alle distanze legali con i tracciati stradali o autostradali.
7. Col quinto motivo, la ricorrente deduce che, nel determinare l'indennità di occupazione in ragione del saggio legale calcolato sull'indennità di espropriazione parziale, i giudici del merito sono incorsi in violazione e falsa applicazione degli artt. 40 della L. n. 2359 del 1865, 16 e 20 della L. n. 865 del 1971, che impone di determinare l'indennità per il periodo di occupazione legittima mediante applicazione degli artt. 16 e 20 della L. n. 865 del 1971, id est mediante applicazione del criterio del valore agricolo medio tabellare, riferito alla sola parte espropriata.
8. Col proposto ricorso incidentale, la Società Autostrada BS-VR-VI-PD lamenta, a sua volta, ex art. 360, 1 co., n. 3 e 5 cpc, che la Corte del merito, sulla scorta di una motivazione incongrua, abbia violato l'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 nel non computare nella determinazione dell'indennità di espropriazione le spese occorrenti per la rimozione degli impianti insistenti sulla superficie espropriata e per lo smantellamento di quelli ubicati nella porzione residua, non più utilizzabile come stazione di servizio in conseguenza della comprovata impossibilità di accesso da e per la strada statale, sulla quale l'esercizio prospettava prima dell'espropriazione.
9. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente (e ribadita in sede di memoria, quanto meno, in riferimento ai motivi 1, 1 bis e 2), in quanto la questione dell'(in)edificabilità dell'area espropriata - che ricadeva in zona di rispetto stradale e conteneva alcuni manufatti (una pensilina e due erogatori di carburante) - non integra una questione nuova, preclusa in sede di legittimità, ma attiene, piuttosto, al profilo, di diritto, relativo alla determinazione della giusta indennità per la relativa espropriazione, i motivi 1, 1 bis e 2 del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondato il primo, fondata la violazione di legge dedotta col secondo ed assorbiti gli altri.
10. Va premesso che il vincolo pertinenziale tra l'area ablata e quella rimasta in proprietà dell'espropriata non è posto in discussione dalla ricorrente, che la riconosce espressamente (cfr. pag. 8, terzo periodo del ricorso) ma contesta l'utilizzabilità del criterio differenziale dell'espropriazione parziale, ritenendo ostativa la differenza di destinazione urbanistica tra la porzione ablata e quella residua.
11. Tale presupposto è giuridicamente erroneo. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11504 del 2014; 4787 del 2012; 24435/2006, n. 10634/2004), nell'ipotesi in cui l'espropriazione di una parte di fondo influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua, l'indennità di espropriazione va determinata a norma dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (e ora del dPR. n. 327 del 2001, art. 33), tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, sia essa agricola o edificabile. Ed, infatti, la circostanza che la porzione ablata e quella residua abbiano diversa destinazione urbanistica non preclude l'applicazione del sistema differenziale di cui all'art. 40 cit., dato che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011, emesse anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il sistema indennitario è, ormai, svincolato dalla disciplina delle formule mediane e dei parametri tabellari, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. 12. Tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili che discende, invero, dall'attività di pianificazione del territorio rimessa agli Enti territoriali, in base alla quale vengono individuate le diverse zone di cui esso si compone, e vengono precisate differenze, peculiarità e relative destinazioni che le caratterizzano, e che refluiscono, ovviamente, agli effetti valutativi. Da ciò consegue che un suolo, che sia inedificabile in virtù dell'imposizione di un vincolo conformativo, non può ricevere arbitrarie valorizzazioni edificatorie (cfr. Cass. n. 6343 del 2014, in motivazione), dovendo, invece, valutarsi la possibilità di una sua utilizzazione intermedia - tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.) -, sempre che sia assentita dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. n. 6296 del 2014; n. 7174 del 2013; n. 25718 del 2011).
13. L'impugnata sentenza è incorsa, dunque, nell'errore di diritto che le viene imputato (restando assorbita la sub-censura motivazionale). Ed, infatti, piuttosto che procedere alla valutazione differenziale delle aree ricomprese nella stazione di servizio in relazione alle rispettive destinazioni urbanistiche, tenendo conto dell'utilizzazione intermedia di quella non edificabile (perché sita, com'è incontroverso, in fascia di rispetto stradale) e computando, in tale ambito, anche, il valore dei manufatti ivi esistenti, sempre che assentite, la Corte veneziana ha ritenuto, tout court, il suolo espropriato "edificato" (rectius edificatorio) al pari di quello residuo, senza considerare, da una parte, il vincolo, conformativo, d'inedificabilità che su di esso gravava quale fascia di rispetto stradale (sicché l'indagine circa l'anteriorità di esso rispetto all'opera pubblica si ravvisa irrilevante) e, dall'altra, che tale vincolo non era venuto meno per effetto del rapporto pertinenziale, che lascia, invero, inalterata l'individualità fisica e giuridica della pertinenza rispetto alla cosa principale, con conseguente applicabilità della disciplina urbanistica ad essa inerente.
14. I motivi terzo e quarto del ricorso principale ed i due mezzi del ricorso incidentale, che attengono, da opposte prospettive, alla medesima questione, sono infondati.
15. Va premesso che la Corte d'Appello ha determinato l'indennità di espropriazione sottraendo dal valore che la stazione di servizio aveva prima dell'esproprio quello che alla stessa è residuato all'esito del procedimento ablativo, in conseguenza "della sconfigurazione della stazione e della separazione di essa dalla strada statale", per effetto della chiusura mediante guard rail dell'accesso alla strada.
16. Così operando, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio (cfr. Cass. n. 4787 del 2012; Cass. SU n. 10502 del 2012) secondo cui in presenza di un'unica vicenda espropriativa non sono concepibili distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che tale voce è da considerare ricompresa nell'indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo (Cass. 21.11.2001, n. 14640; 6.6.2003, n. 9096).
17. A torto, dunque, la ricorrente principale invoca la disposizione di cui all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 che prevede uno speciale indennizzo in favore del privato che abbia conservato la titolarità dell'immobile, ma subito, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Il riconoscimento di tale indennizzo - che rientra nella generale cognizione del Tribunale esulando dalla competenza in unico grado della Corte d'appello ex art. 19 della L. n. 865 del 1971 - non compete, dunque, al proprietario espropriato e postula, diversamente che nel caso in esame, che non sia intervenuto esproprio (Cass. 16.9.2009, n. 19972; 20.7.2001, n. 9926; n. 9488 del 2014).
18. Resta da aggiungere, da una parte, che la dedotta violazione dell'art. 112 cpc muove dalla petizione di principio che la Corte territoriale abbia riconosciuto, e, così non è avvenuto, siffatto indennizzo, e, dall'altra che la percentuale (35%) di deprezzamento, accordata in sede di merito e ritenuta esosa dalla ricorrente, costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede di legittimità.
19. La giurisprudenza citata nel quarto motivo non è pertinente alla fattispecie, quale accertata in sede di merito, tenuto conto che la chiusura di un accesso alla stazione di servizio della controricorrente è stata determinata, proprio, dall'intervento espropriativo, di tal che il caso in esame non è sussumibile nelle ipotesi delle limitazioni del godimento dei beni che derivano dall'obbligo dell'osservanza delle distanze legali tra costruzioni e strade per tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare: la censura non intacca, insomma, la ratio decidendi dell'impugnata sentenza.
20. In riferimento alle censure mosse da parte dell'espropriata non può omettersi, anzitutto, di richiamare la regola di carattere generale enunciata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 43, per la quale in seguito al provvedimento ablatorio, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", e ciò in quanto l'espropriazione ha per oggetto i beni immobili o i diritti relativi ad immobili, e non anche i beni mobili che vi insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo: essi continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati (cfr. Cass. n. 9378 del 2011; 12007 del 2005). Da tanto, consegue che in nessun caso l'espropriata ha diritto al conseguimento degli oneri richiesti, anche tenuto conto dell'attività industriale da lei esercitata nell'area espropriata, e ciò in quanto nel valore differenziale della stazione di servizio prima e dopo l'intervento espropriativo, è stata calcolata (anche) la perdita dell'isola di distribuzione di carburante ivi insistente (nella c.d. configurazione della stazione), sicché la pretesa della ricorrente incidentale di conseguire il costo per il relativo ripristino in parte diversa del suolo residuo si traduce, nella specie, in una duplicazione della stessa voce, e considerato, inoltre che gli elementi asportabili del manufatto sono rimasti in sua proprietà.
21. Analogamente, esula dall'ambito dell'indennità il costo per lo smantellamento dell'area residua - dove, peraltro, non consta che l'ulteriore svolgimento dell'impresa sia stato impedito - tenuto conto che l'incidenza della sua "separazione... dalla strada" è stata, appunto, computata nel valore differenziale, di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865.
22. Il dedotto vizio motivazionale non è utilmente predicabile, attenendo a profili di diritto (criterio di determinazione dell'indennità in ipotesi di espropriazione parziale) e perciò, inidoneo a provocare la cassazione della sentenza, potendo la Corte procedere, ex art. 384 cpc, a correggere o integrare la motivazione in diritto, quando la decisione sia comunque pervenuta ad una soluzione esatta del problema giuridico esaminato.
23. Il quinto motivo del ricorso principale è infondato. A, parte, infatti, che l'invocato il sistema dei VAM è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 181 del 2011, della Corte cost. (che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4, conv. con mod. dalla L. n. 359 del 1992, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, e art. 16, commi 5 e 6, ed, in conseguenza, del D.P.R. n. 327 del 2001 art. 40, commi 2 e 3), va rilevato che, in ipotesi di determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865, l'indennità di occupazione va determinata in riferimento agli interessi legali sull'importo della prima, tenuto conto del nesso logico e, soprattutto, economico che lega tra loro le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, in quanto quest'ultima tende al ristoro del reddito ritraibile dal bene perduto durante il relativo periodo, sicché la sua entità non può che essere direttamente riferita al valore di detto bene, quale individuato in sede di determinazione dell'indennità di espropriazione.
24. La sentenza va, in conclusione, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che, ai fini del calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865, valuterà le aree in conformità coi principi enunciati ai punti 11-13, provvederà, quindi, a rideterminare sul valore così accertato l'indennità di occupazione, in base al criterio di cui al precedente punto 23, nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per la statuizione sulle spese, alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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