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Sentenza

INAIL e diritto di rivalsa....
INAIL e diritto di rivalsa.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 marzo – 18 giugno 2015, n. 12622
Presidente Vivaldi – Relatore Lanzillo

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 24 ottobre 2011 n. 1012 la Corte di appello di Torino - in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Saluzzo - ha dichiarato la s. n. c. A.F: e M.B. & C., nonché l'assicuratrice, s.p.a. RAS Assicurazioni, corresponsabili al 20% del sinistro stradale occorso il 21.12.2004, a seguito del quale A.T.  ritenuto responsabile all'80% - ha riportato lesioni personali.
Ha emesso condanna dei convenuti a pagare al T. la somma di € 71,88, oltre rivalutazione e interessi, in rimborso del 20% delle spese sostenute, ritenendo che la somma a lui spettante in risarcimento del 20% dei danni patrimoniali e biologici, pari ad € 14.558,00, sia interamente assorbita da quanto a lui versato dall'INAIL, pari ad € 43.870,74. Il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Allianz, subentrata alla RAS, con controricorso.
L'altra intimata non ha depositato difese.
T. e Allianz hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Il primo e il secondo motivo denunciano violazione degli art. 1223, 1226, 2056, 2059 e 1916 cod. civ.; 10 comma 11 d.p.r. n. 1124 del 1965, nonché vizi di motivazione, per avere la Corte di appello calcolato il danno differenziale spettante all'infortunato anche sull'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni biologici, in violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 356 e 485 del 1991 (primo motivo); per avere omesso altresì di considerare tutte le voci di danno di cui il T. ha chiesto il risarcimento, ivi inclusa la percentuale corrispondente alla personalizzazione, da aggiungere alla liquidazione dell'unica voce comprensiva dei danni biologici e non patrimoniali.
Il ricorrente assume, nella sostanza, che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale circa il divieto di estendere il diritto di rivalsa dell'Inail a voci di danno diverse da quelle comprese nell'indennizzo pagato dalla stessa mail.
2.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, non sono fondati.
Il sinistro si è verificato nel 2004, dopo l'approvazione del d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha esteso l'assicurazione sociale obbligatoria alla copertura dei danni biologici, enunciando i criteri a cui l'INAIL si deve uniformare nel liquidare gli indennizzi.
Ne consegue che, in relazione ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il diritto di rivalsa dell'Inaíl si estende anche alle somme liquidate in risarcimento del danno biologico, poiché anche tale danno è rimborsato dall'ente di assicurazione sociale (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. 29 gennaio 2002 n. 1114 e 5 maggio 2010 n. 10834).
2.1.- Il secondo motivo prospetta la possibilità che la somma spettante al ricorrente comprenda altre voci di danno non risarcite dall'Inail, sulle quali non avrebbe potuto essere esercitato il diritto di rivalsa, senza peraltro specificare quali esse siano, considerato che il ricorrente propone a dimostrazione un conteggio dei "danni non patrimoniali" quantificati complessivamente in € 100.792,22, mentre la Corte di appello ha liquidato tali danni in € 72.790,00 complessivi, dei quali solo il 20 (cioè € 14.558,00) va corrisposto al danneggiato, in considerazione del suo concorso di colpa.
dia /quindi osservato che, anche aggiungendo a tale somma la massima percentuale di personalizzazione e quanto liquidato in risarcimento dei danni da inabilità temporanea, la somma dovuta al danneggiato risulterebbe comunque assorbita da quella di € 43.870, 74, versata dall'Inail.
Né il ricorrente ha dimostrato che il conteggio effettuato dalla Corte di appello comprenderebbe danni non patrimoniali diversi dal danno biologico; e li comprenderebbe per un importo che ecceda quello su cui l'Inail ha diritto di rivalsa: questioni tutte assiomaticamente dichiarate, ma prive di adeguata dimostrazione.
3.- Il ricorso è respinto.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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