L'Antitrust condanna la società che inviava atti di citazione scorretti e aggressivi. 2 milioni di euro la sanzione.
PS9249 -CATTOLICA ASSICURAZIONI-
INDEBITO RECUPERO CREDITI
Provvedimento n. 25642
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2015;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “
Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie
” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette,
violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie
” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 20 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'
articolo 7, comma 3, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dalla Società Cattolica di Assicurazione –Società cooperativa in data 14 aprile 2015, ai sensi dell'
articolo27, comma 7, del Codice del Consumo;
VISTO il proprio provvedimento del 24 giugno 2015, con il quale, ai sensi dell'
articolo7, comma 3, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Società Cattolica di Assicurazione -
Società cooperativa (d'ora in avanti Cattolica), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, che ha per oggetto sociale l'esercizio di ogni ramo
di assicurazione, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato (rac
colta premi) di 1.275.000.000 euro circa.
2. Credit Network & Finance S.r.l. (d'ora in avanti CNF), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, che svolge attività di servizi per il recupero dei
crediti propri e/o di terzi, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato di 12.800.000 euro circa.
3. Cribis Teleservice S.r.l. (d'ora in avanti Cribis), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, che svolge attività di recupero crediti su mandato di terzi, nell'esercizio chiuso il 31
dicembre 2014 ha realizzato un fatturato di 20.850.000 euro circa.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
4. Il procedimento concerne il comportament
o posto in essere dalla società Cattolica nonché dalle società CNF e Cribis.
In particolare, Cattolica avrebbe inoltrato-al fine di recuperare propri crediti -atti di citazione in giudizio, a
consumatori, presso Giudici di Pace, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza il rispetto del foro
territoriale competente, senza iscrivere a ruolo la causa. Alcuni di tali atti, su mandato rilasciato al fine di recuperare
taluni crediti dalla stessa società assicuratrice, sarebbero stati in oltrati, altresì, anche dalla CNF e dalla Cribis.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L'iter del procedimento Attività pre-istruttoria
5. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo,
con comunicazione del 4 agosto 2014 si è richiesto, alla società Cattolica, a fronte della ricezione di una richiesta di
intervento volta a rilevare l'inoltro, a consumatori, di atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, di voler fornire informazioni al riguardo.
6. Dalla comunicazione di riscontro del professionista, pervenuta in data 19 settembre 2014 ed integrata in data 17
dicembre 2014, è emerso che, nel periodo gennaio 2013
-
giugno 2014, oggetto della richiesta d'informazioni, molti consumatori, indipendentemente dalla propria residenza, venivano sistematicamente citati in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente e senza che la causa fosse iscritta a ruolo e che taluni di tali atti, su mandato rilasciato dalla stessa società assicuratrice, erano inoltrati dalle società CNF e Cribis.
Attività istruttoria
7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 febbraio 2015 è stato comunicato alle Parti l'avvio del
procedimento istruttorio n. PS9249 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
8. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza e l'aggressività del comportamento delle Parti in quanto
contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio cui esso è diretto, nonché aggressivo in quanto -mediante indebito condizionamento -
idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, il comportamento
descritto appariva idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è diretto in quanto in grado di ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile per esso provvedere al pagamento dei crediti, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
9. Lasocietà Cattolica, in data 10 aprile e 4 settembre 2015, ha depositato le proprie memorie difensive, in data 14
aprile 2015 ha presentato impegni e, in data 18 giugno 2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
10. La società CNF, in data 26 marzo e 1 luglio 2015, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 16 giugno
2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
11. La società Cribis, in data 9 aprile, 13 e 14 luglio nonché 7 ed 8 settembre 2015, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 2 luglio 2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
12. Nella sua adunanza del 27 maggio 2015 l'Autorità rigettava gli impegni presentati da Cattolica in considerazione
del fatto che sussiste, nel caso di specie, l'inter
esse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione. Infatti, tali impegni risultano relativi a condotte che, ove accertate, possono integrare fattispecie di pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma
7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Tali condotte, infatti, appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati e sono state realizzate con
ampia diffusione su scala nazionale.
13. In data 5 agosto 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'
articolo16, comma 1, del Nuovo Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
14. Dalla documentazione agli atti
1è emerso quanto segue:-
gli atti di citazione oggetto del presente procedimento hanno quale parte attrice:
a) direttamente la società Cattolica;
b) la società Cribis, in qualità di mandataria di Cattolica;
c) la società CNF,
per conto di Cattolica;
-nel periodo 2010/2014 sono stati notificati:
a) con riferimento agli atti di cui al precedente punto a), circa
[omissis]2atti di citazione, ai consumatori, presso il foro [omissis], indipendentemente dalla residenza degli stessi,
con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, [omissis] dei quali non iscritti a ruolo, tra gennaio 2010 ed agosto 2014;
b) con riferimento agli atti di cui al precedente punto b), [omissis]
atti di citazione, ai consumatori, presso la sede di residenza, ad eccezione di [omissis] casi isolati, iscritti a ruolo ad eccezione di
[omissis] di casi, tra gennaio 2010 e dicembre 2014;
c) con riferimento agli atti di cui al precedente punto c), circa 1000 atti di citazione, ai consumatori, presso la
sede di residenza, la maggior parte dei quali iscritti a ruolo, tra novembre 2012 e gennaio 2015;
-con riferimento agli atti di cui al punto c), si evidenzia, altresì, che i dati sono riferibili principalmente al biennio
2013/2014, in quanto, in ossequio ai principi di cui al Codice della privacy
e in ottemperanza a quanto previsto dai
provvedimenti del Garante della privacy
, i dati relativi ai rapporti per cui si è conclusa l'attività di recupero, alla luce di
quanto richiamato dalla società CNF, sono st
ati cancellati;
-Cattolica ha deciso di limitare l'attività di recupero dei crediti verso i consumatori solo a due particolari tipologie di
credito sempre certo, esistente ed esigibile -
afferenti al solo ramo danni, ovvero ai premi relativi ai contratti
assicurativi in vigore o alle franchigie su sinistri già liquidati, adottando una serie di passaggi intermedi (es. contatti, solleciti) atti a configurare come estrema ratio l'attività di recupero forzoso del credito e, per la gestione del recupero dei crediti, ha sottoscritto appositi “
contratti per la gestione dei crediti insoluti” con due primarie società esterne di
fornitura di servizi, ossia CRIBIS e CNF (i “Service”); -
Cribis svolge attività di recupero crediti giudiziale avvalendosi di una rete d
i propri avvocati esterni, e, per il recupero
giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa:
1[Cfr. doc. 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 26 e 27.]
2[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti
elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
1) di un avvocato, l'Avv. [omissis], indicato dalla stessa Cattolica, che agisce con procura generale diretta rilasciata da
Cattolica nell'anno 1999, senza ch
e la società Cribis compaia in alcun modo negli atti (facendosi riferimento, al
riguardo, agli atti dei precedenti punti a);
2) di propri legali, che agiscono in giudizio in forza di una procura speciale alle liti, sulla base della procura che a sua
volta
Cattolica ha rilasciato a Cribis (di cui gli atti dei precedenti punti b);
-
CNF svolge attività di recupero crediti giudiziale avvalendosi di una rete di propri avvocati esterni, e, per il recupero
giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa di pro
pri legali, che agiscono in giudizio in forza di una procura speciale
alle liti, sulla base della procura che a sua volta Cattolica ha rilasciato a CNF (di cui gli atti dei precedenti punti c);
-
con riferimento al rapporto tra Cattolica e CNF, si rileva, in particolare, che il relativo contratto prevede, [omissis];
-
con riferimento al rapporto tra Cattolica e Cribis, invece, appare opportuno richiamare che il relativo contratto
prevede, [omissis
].
3) Le argomentazioni difensive delle Parti
15. La società Cattolica ha evidenziato quanto segue:-
ha conferito incarico ai predetti due fornitori di gestire tutta l'attività di recupero crediti, inclusa la fase giudiziale,
tramite avvocati fiduciari incaricati e gestiti autonomamente, non essendoci, quindi, un a
vvocato con il quale Cattolica abbia un rapporto diretto e/o autonomo anche se possono verificarsi casi nei quali Cattolica ha condiviso con i
Service il nome di uno o più avvocati ovvero casi nei quali tali avvocati abbiano già una procura di Cattolica;
-i due Service hanno facoltà di incaricare i legali individuandone di nuovi o appoggiandosi a legali già noti a Cattolica
per aver in passato svolto attività giudiziale a favore: in questo secondo caso potrebbe, dunque, esistere già una
pregressa procura generale conferita da Cattolica, con la conseguenza che al fine di incaricare detti legali dello
svolgimento delle attività di recupero credito di cui ai contratti non risulterebbe necessario che il
service conferisca nuova procura a tali legali. Ciò, tuttavia, è solo un aspetto formale di facilitazione procedurale per il
Service nell'esecuzione dei citati contratti ma non cambia in alcun modo l'allocazione delle responsabilità che per tutti i legali
incaricati del recupero crediti nell'interesse di Cattolica è e resta in capo al
Service
medesimo;
-i Service, proprio in forza di tali Contratti, hanno fatturato a Cattolica in relazione all'attività di tutti gli avvocati che
hanno agito per il recupero dei relativi crediti;
16. La società Cribis ha evidenziato, invece, quanto segue:-
è una società specializzata nella gestione in
outsourcing
del recupero dei crediti insoluti che mette a disposizione
delle società titolari di tali crediti una gamma completa di servizi curando che tutte le proprie atti
vità di
credit
collection
, sia di carattere stragiudiziale sia giudiziale, siano eseguite nel rispetto della normativa vigente, con
l'obiettivo di ricercare un appropriato bilanciamento tra gli interessi del committente e la posizione specifica del cliente
;
aderisce ad “Unirec”, l'associazione di categoria che aggrega le imprese dei servizi a tutela del credito, svolge la sua
attività nel rispetto del codice deontologico da essa adottato, partecipa attivamente al
forum “Unirec” consumatori e, consapevole dell'importanza della trasparenza e correttezza delle pratiche di recupero, ha poi adottato al proprio interno una policy generale per la gestione dei reclami da parte dei debitori;
-per il recupero giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa a) tanto di propri legali b) quanto, ed in particolar modo,
di un avvocato, l'Avv. [omissis], indicato dalla stessa Cattolica e, al riguardo:
a) con riferimento al precedente punto a), in considerazione del fatto che i crediti per cui si agisce sono sempre certi,
esistenti ed esigibili, le azioni legali promosse non possono essere considerate manifestamente temerarie o infondate
alla stregua dell'art 25 del codice e, inoltre, che è bene rimarcare l'esiguità del numero di casi in cui atti di citazione
sono stati notificati fuori dal foro del consumatore senza essere iscritti a ruolo, escludendo che l'attività di Cribis sia
contraria a canoni di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell'articolo 20;
b) con riferimento al precedente punto b), invece, che:
b1) la disposizione prevista nei primi contratti di outsourcing prevedeva espressamente che la compagnia potesse
riservarsi di indicare a Cribis propri legali di fiducia per la gestione delle azioni giudiziali, prevedendo, in relazione
all'attività dei legali indicati da Cattolica, che Cribis non sarebbe stata responsabile non essendo contrattualmente
tenuta a esercitare alcun controllo sulle attività svolte dal legale incaricato da Cattolica: Cattolica si è servita di questa
facoltà in larga misura, affidando una parte cospicua dell'attività di recupero giudiziale dei crediti all'Avv.
[omissis];
b2) l'Avv. [omissis]
ha sempre agito in forza di una procura che gli era stata conferita direttamente da Cattolica, Cribis
non compariva in nessun modo negli atti di citazione notificati e, inoltre, l'Avv. [omissis], al contrario dei legali nominati da Cribis, ha sempre agito in maniera indipendente e l'attività è rimasta al di fuori dall'ambito di effettivo
controllo di Cribis, ha sempre intrattenuto un rapporto diretto con la committente anche per la gestione delle prassi di
recupero, ottenendo direttamente da Cattolica le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione dell'azione,
non utilizzando il sistema informativo di Cribis e non caricando
vi copia degli atti giudiziali da lui predisposti;
b3) Cribis gestiva unicamente il passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale ed il flusso amministrativo dei
relativi dati verso il legale che, a chiusura, provvedeva ad apposita fatturazione;
gli unici contatti tra Cribis e l'Avv.
[omissis]
si verificavano proprio in occasione della trasmissione delle pratiche al suo studio e nella fase amministrativa
di fatturazione.
17. La società CNF ha evidenziato, invece, quanto segue:-
è una società spe
cializzata nel recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti, quest'ultimo mediante affido ad
avvocati convenzionati;
-
non ha mai provveduto alla notifica di atti presso fori diversi da quelli di competenza degli stessi, notificando sempre
presso la sede di residenza del consumatore.
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
18. La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dall'inoltro, da parte di diversi professionisti
(Cattolica, Cribis, CNF), di atti di citazione in giudizio, a consumatori, per i
l recupero di determinati crediti e dalla
documentazione agli atti è emerso, in particolar modo, che la società Cattolica ha inoltrato, a diversi consumatori, al
fine di recuperare propri crediti, atti di citazione in giudizio con l'indicazione di una data
fittizia della prima udienza,
senza il rispetto del foro territoriale competente (quello di residenza del consumatore), senza iscrivere a ruolo la
causa.
19. Dall'esame delle evidenze istruttorie si rileva, infatti, che i predetti atti di citazione hanno
quale parte attrice:
a) direttamente la società Cattolica, in relazione a crediti per i quali il recupero era stato affidato a Cribis;
b) la Cribis, in qualità di mandataria di Cattolica;
c) la CNF, per conto di Cattolica;
e sono stati notificati:
a) con
riferimento agli atti di cui al precedente punto a), circa
[omissis]
atti di citazione, ai consumatori, presso il foro [omissis], indipendentemente dalla residenza degli stessi, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, [omissis] dei quali non iscritti a ruolo;
b) con riferimento agli atti di cui al precedente punto b), [omissis] atti di citazione ai consumatori, presso la sede di
residenza, ad eccezione di [omissis] casi isolati, iscritti a ruolo ad eccezione di [omissis] di casi;
c) con riferimento agli atti di cui al precedente punto c), circa 1000 atti di citazione, ai consumatori, presso la sede di
residenza, la maggior parte dei quali iscritti a ruolo.
20. Con riferimento al procedimento in esame appare configurarsi, quindi, chiaram
ente, la responsabilità della società Cattolica. Infatti, al riguardo, la responsabilità di Cattolica appare chiara, in merito agli atti di cui ai precedenti puntia), in considerazione del fatto che figura, come unica parte attrice, negli atti di citazione, redatti da un avvocato che
agisce con procura generale diretta rilasciata da Cattolica ben prima che l'attività del recupero dei crediti venisse
esternalizzata a soggetti specializzati, notificati presso il foro [omissis] indipendentemente dalla residenza del
consumatore e il consumatore non può che cogliere che l'atto di citazione notificato pervenga direttamente da tale
società. Non appare configurarsi alcuna responsabilità in capo alla Cribis, in considerazione del fatto che gli atti di
citazione, notificati ai consumatori, per i quali la società potrebbe essere imputabile, di cui al precedente punto b),
sono notificati, nella generalità dei casi, presso la sede competente. Con riferimento alla società Cribis, inoltre, appare
opportuno specificare che, relativamente agli atti di cui ai precedenti punti a), non notificati presso la sede
competente, non appaia configurarsi alcuna imputabilità e che, al riguardo, rilevi, in modo determinante: a) il fatto che
la stessa Cribis non compaia, in alcun modo, negli stessi, in considerazione del fatto che gli atti sono redatti da un
avvocato che agisce con procura generale diretta rilasciata da Cattolica, comparendo dunque solo quest'ultima; b) il
consumatore destinatario dell'atto, conseguentemente, non possa che cogliere come questo pervenga direttamente ed
unicamente da Cattolica. Si rileva inoltre come l'attività del suddetto legale sia rimasta al di fuori dall'ambito di
effettivo controllo di Cribis, non trasmettendo egli sul sistema informativo di Cribis copia degli atti giudiziali predisposti.
Non appare configurarsi alcuna responsabilità in capo alla CNF, in considerazione del fatto che gli atti di citazione
notificati ai consumatori, per i quali la società potrebbe essere imputabile, di cui al precedente punto c), sono notificati
presso la sede competente.
21. La società Cattolica, in modo sistematico, ha inoltrato, quindi, a diversi consumatori, atti di citazione presso una
sede di un unico giudice di pace, dunque diversa da quella territorialmente competente per i consumatori che risiedono
sotto altre giurisdizioni, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza procedere ad iscrivere a ruolo
la causa.
22. La condotta di Cattolica integra una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
23. Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, ma a
determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile
provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una
sede lontana e non agevole. La citazione in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti
una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile,
nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
24. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente
esigibile nel caso di specie, in quanto non si èriscontrato, da parte del professionista, “il normale grado della specifica
competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività
svolta.
25. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2,
24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
26. Ai sensi dell'articolo27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro,
tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
27. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall'articolo
11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo27, comma 13, del Codice del Consumo:
in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della
personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
28.
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, quindi, nella fattispecie in esame, con riferimento alla
condotta posta in essere dalla società Cattolica, della dimensione economica del professionista, che rappresenta un
importante operatore ne
l settore assicurativo con un fatturato di 1.275.000.000 euro circa; della natura dell'infrazione
e del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori, in quanto essi sono posti in una situazione di pressione e indotti a
provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario; e dell'ampiezza
della pratica, su scala nazionale, che ha interessato un significativo numero di consumatori (circa
[omissis]).
29. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è
stata posta in essere, dalla società Cattolica, dal gennaio del 2010 ad agosto del 2014. In proposito, nel prospetto
-
richiesto in sede di comunicazione di avvio ed allegato alle memorie difensive depositate dalla società Cattolica del 10
aprile 2015
3-recante l'elenco, in ordine cronologico, dei destinatari degli atti di citazione inoltrati si rileva nel periodo
sopra indicato una sede, presso cui sarebbe incardinato il relativo procedimento,
diversa da quella territorialmente competente.
30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a
Cattolica nella misura di 2.000.000 € (duemilioni di euro).
RITENUTO, pertanto, sullabase delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere
dalla società Cattolica, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea
a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio;
RITENUTO, inoltre, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in
essere dalla società CNF, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;
RITENUTO, infine, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in
essere dalla società Cribis, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente
provvedimento, posta in essere dalla Società Cattolica
di Assicurazione -Società cooperativa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consu
mo, e ne vieta la diffusione o
reiterazione;
b) di irrogare alla Società Cattolica di Assicurazione -Società cooperativa una sanzione amministrativa pecuniaria di
2.000.000 € (duemilioni di euro);
c) che la pratica commerciale descritta al punto II del
presente provvedimento, posta in essere dalla società Credit
Network & Finance S.r.l., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per le ragio
ni e nei limiti esposti in motivazione;
d) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Cribis
Teleservice S.r.l., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica
commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
La sanzione amministrativa irrogata, di cui al punto b), deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi
identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
3[cfr. doc. 12]
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero
utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it
.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell'articolo27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo41, comma 5, del
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
30-10-2015 15:34
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