Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

L'Antitrust condanna la società che inviava atti di citazione scorretti e aggres...
L'Antitrust condanna la società che inviava atti di citazione scorretti e aggressivi. 2 milioni di euro la sanzione.
PS9249 -CATTOLICA ASSICURAZIONI-
INDEBITO RECUPERO CREDITI
Provvedimento n. 25642
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2015;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA  la  Parte  II,  Titolo  III  del 
Decreto  Legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  recante  “
Codice  del  Consumo”  e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO  il  “Regolamento  sulle  procedure  istruttorie  in  materia  di  pubblicità  ingannevole  e  comparativa,  pratiche 
commerciali   scorrette,   violazione   dei   diritti   dei   consumatori   nei   contratti,   clausole   vessatorie
”  (di  seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “
Regolamento sulle  procedure  istruttorie in  materia  di pubblicità  ingannevole  e  comparativa,  pratiche  commerciali  scorrette, 
violazione  dei  diritti  dei  consumatori  nei  contratti,  violazione  del  divieto  di  discriminazioni  e  clausole  vessatorie
” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO  il  proprio  provvedimento  del  20  maggio  2015,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'
articolo 7,  comma  3,  del  Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dalla Società Cattolica di Assicurazione –Società cooperativa in data 14 aprile 2015, ai sensi dell'
articolo27, comma 7, del Codice del Consumo;
VISTO  il  proprio  provvedimento  del  24  giugno  2015,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'
articolo7,  comma  3,  del Nuovo Regolamento,  è  stata  disposta  la  proroga  del  termine  di  conclusione  del  procedimento,  per  particolari  esigenze istruttorie;VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1.  Società  Cattolica  di  Assicurazione -
Società cooperativa (d'ora in avanti Cattolica),  in  qualità  di  professionista,  ai sensi dell'articolo18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, che ha per oggetto sociale l'esercizio di ogni ramo 
di assicurazione, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato (rac
colta premi) di 1.275.000.000 euro circa.
2. Credit Network & Finance S.r.l. (d'ora in avanti CNF), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo18, lettera b), del  Codice  del  Consumo.  La  società,  che  svolge  attività  di  servizi  per  il  recupero  dei
crediti  propri  e/o  di  terzi, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato di 12.800.000 euro circa.
3. Cribis Teleservice S.r.l. (d'ora in avanti Cribis), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo18,  lettera b),  del Codice del Consumo. La società, che svolge attività di recupero crediti su mandato di terzi, nell'esercizio chiuso il 31 
dicembre 2014 ha realizzato un fatturato di 20.850.000 euro circa.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
4. Il procedimento concerne il comportament
o posto in essere dalla società Cattolica nonché dalle società CNF e Cribis. 
In  particolare,  Cattolica  avrebbe  inoltrato-al  fine  di  recuperare  propri  crediti -atti  di  citazione  in  giudizio,  a 
consumatori, presso Giudici di Pace, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza il rispetto del foro 
territoriale competente, senza iscrivere a ruolo la causa. Alcuni di tali atti, su mandato rilasciato al fine di recuperare 
taluni crediti dalla stessa società assicuratrice, sarebbero stati in oltrati, altresì, anche dalla CNF e dalla Cribis.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L'iter del procedimento Attività pre-istruttoria
5. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo, 
con  comunicazione  del  4  agosto  2014  si  è richiesto,  alla  società  Cattolica,  a fronte  della  ricezione  di  una richiesta  di 
intervento volta a rilevare l'inoltro, a consumatori, di atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, di voler fornire informazioni al riguardo. 
6.  Dalla  comunicazione  di  riscontro  del  professionista,  pervenuta  in  data  19  settembre  2014  ed  integrata  in  data  17 
dicembre  2014,  è  emerso  che,  nel  periodo  gennaio  2013
-
giugno  2014,  oggetto  della  richiesta d'informazioni, molti consumatori, indipendentemente dalla propria residenza, venivano sistematicamente citati in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente e senza che la causa fosse iscritta a ruolo e che taluni di tali atti, su mandato rilasciato dalla stessa società assicuratrice, erano inoltrati dalle società CNF e Cribis.
Attività istruttoria
7.  In  relazione  alla  condotta  sopra  descritta,  in  data  20  febbraio  2015  è  stato  comunicato  alle  Parti  l'avvio  del 
procedimento istruttorio n. PS9249 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
8. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza e l'aggressività del comportamento delle Parti in quanto 
contrario  alla  diligenza  professionale  e  idoneo  a falsare  in  misura  apprezzabile  il  comportamento  economico  del 
consumatore  medio cui  esso è  diretto,  nonché  aggressivo  in  quanto -mediante  indebito  condizionamento -
idoneo  a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad 
assumere  una  decisione  di  natura  commerciale  che  non  avrebbe  altrimenti  preso.  In  particolare,  il  comportamento 
descritto appariva idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è diretto  in  quanto  in  grado  di  ingenerare  il  convincimento  che,  a  prescindere  dalla  fondatezza  della  propria  posizione debitoria,  fosse  preferibile  per  esso  provvedere  al  pagamento  dei  crediti,  piuttosto  che  esporsi  ad  un  contenzioso giudiziario.
9. Lasocietà Cattolica, in data 10 aprile e 4 settembre 2015, ha depositato le proprie memorie difensive, in data 14 
aprile 2015 ha presentato impegni e, in data 18 giugno 2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
10. La società CNF, in data 26 marzo e 1 luglio 2015, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 16 giugno 
2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
11. La società Cribis, in data 9 aprile, 13 e 14 luglio nonché 7 ed 8 settembre 2015, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 2 luglio 2015, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.
12. Nella sua adunanza del 27 maggio 2015 l'Autorità rigettava gli impegni presentati da Cattolica in considerazione 
del fatto che sussiste, nel caso di specie, l'inter
esse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione. Infatti, tali impegni  risultano  relativi  a  condotte  che,  ove  accertate,  possono  integrare  fattispecie  di  pratiche  commerciali "manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma
7,  del  Codice  del  Consumo,  non  può  trovare applicazione.  Tali  condotte,  infatti,  appaiono  caratterizzate da  un  elevato  grado di  offensività  in  quanto  suscettibili  di falsare  in  misura  apprezzabile  il  comportamento  economico  dei  consumatori  interessati  e  sono  state  realizzate  con 
ampia diffusione su scala nazionale.
13. In data 5 agosto 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'
articolo16, comma 1, del Nuovo Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
14. Dalla documentazione agli atti
1è emerso quanto segue:-
gli atti di citazione oggetto del presente procedimento hanno quale parte attrice: 
a) direttamente la società Cattolica;
b) la società Cribis, in qualità di mandataria di Cattolica; 
c) la società CNF, 
per conto di Cattolica;
-nel periodo 2010/2014 sono stati notificati:
a) con riferimento agli atti di cui al precedente punto a), circa 
[omissis]2atti di citazione, ai consumatori, presso il foro [omissis],  indipendentemente  dalla  residenza  degli  stessi,
con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, [omissis] dei quali non iscritti a ruolo, tra gennaio 2010 ed agosto 2014;
b) con riferimento agli atti di cui al precedente punto b), [omissis] 
atti di citazione, ai consumatori, presso la sede di residenza,  ad  eccezione  di [omissis] casi  isolati,  iscritti  a  ruolo  ad  eccezione di 
[omissis] di  casi,  tra gennaio 2010 e dicembre 2014;
c) con riferimento agli atti di cui al precedente punto c), circa 1000 atti di citazione, ai consumatori, presso la 
sede di residenza, la maggior parte dei quali iscritti a ruolo, tra novembre 2012 e gennaio 2015; 
-con  riferimento  agli  atti  di  cui  al  punto  c),  si  evidenzia,  altresì,  che  i  dati  sono  riferibili  principalmente  al  biennio 
2013/2014,  in  quanto,  in  ossequio ai  principi  di  cui  al  Codice  della privacy 
e  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dai 
provvedimenti del Garante della privacy
, i dati relativi ai rapporti per cui si è conclusa l'attività di recupero, alla luce di 
quanto richiamato dalla società CNF, sono st
ati cancellati;
-Cattolica ha deciso di limitare l'attività di recupero dei crediti verso i consumatori solo a due particolari tipologie di 
credito sempre  certo,  esistente  ed  esigibile -
afferenti  al  solo  ramo  danni,  ovvero  ai  premi  relativi  ai  contratti 
assicurativi in vigore o alle franchigie su sinistri già liquidati, adottando una serie di passaggi intermedi (es. contatti, solleciti) atti a configurare come estrema ratio l'attività di recupero forzoso del credito e, per la gestione del recupero dei  crediti, ha sottoscritto appositi “
contratti  per  la  gestione  dei  crediti  insoluti” con due primarie società esterne di 
fornitura di servizi, ossia CRIBIS e CNF (i “Service”); -
Cribis svolge attività di recupero crediti giudiziale avvalendosi di una rete d
i propri avvocati esterni, e, per il recupero 
giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa: 
1[Cfr. doc. 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 26 e 27.]
2[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti
elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni.]
1) di un avvocato, l'Avv. [omissis], indicato dalla stessa Cattolica, che agisce con procura generale diretta rilasciata da 
Cattolica  nell'anno  1999,  senza  ch
e  la  società  Cribis  compaia  in  alcun  modo  negli  atti  (facendosi  riferimento,  al 
riguardo, agli atti dei precedenti punti a);
2) di propri legali, che agiscono in giudizio in forza di una procura speciale alle liti, sulla base della procura che a sua 
volta 
Cattolica ha rilasciato a Cribis (di cui gli atti dei precedenti punti b); 
-
CNF svolge attività di recupero crediti giudiziale avvalendosi di una rete di propri avvocati esterni, e, per il recupero 
giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa di pro
pri legali, che agiscono in giudizio in forza di una procura speciale 
alle liti, sulla base della procura che a sua volta Cattolica ha rilasciato a CNF (di cui gli atti dei precedenti punti c);
-
con riferimento al rapporto tra Cattolica e CNF, si rileva, in particolare, che il relativo contratto prevede, [omissis];
-
con  riferimento  al  rapporto  tra  Cattolica  e  Cribis,  invece,  appare  opportuno  richiamare  che  il  relativo  contratto 
prevede, [omissis
].
3) Le argomentazioni difensive delle Parti
15. La società Cattolica ha evidenziato quanto segue:-
ha conferito incarico ai predetti due fornitori di gestire tutta l'attività di recupero crediti, inclusa la fase giudiziale, 
tramite avvocati fiduciari incaricati e gestiti autonomamente, non essendoci, quindi, un a
vvocato con il quale Cattolica abbia un rapporto diretto e/o autonomo anche se possono verificarsi casi nei quali Cattolica ha condiviso con i 
Service il nome di uno o più avvocati ovvero casi nei quali tali avvocati abbiano già una procura di Cattolica; 
-i due Service hanno facoltà di incaricare i legali individuandone di nuovi o appoggiandosi a legali già noti a Cattolica 
per  aver  in  passato  svolto  attività  giudiziale  a  favore:  in  questo  secondo  caso  potrebbe,  dunque,  esistere  già  una 
pregressa  procura generale  conferita  da  Cattolica,  con  la  conseguenza  che  al  fine  di  incaricare  detti  legali  dello 
svolgimento  delle  attività  di  recupero  credito  di  cui  ai  contratti  non  risulterebbe  necessario  che  il 
service conferisca nuova  procura  a  tali  legali.  Ciò,  tuttavia,  è  solo  un  aspetto  formale  di  facilitazione  procedurale  per  il 
Service nell'esecuzione dei citati contratti ma non cambia in alcun modo l'allocazione delle responsabilità che per tutti i legali 
incaricati del recupero crediti nell'interesse di Cattolica è e resta in capo al 
Service 
medesimo;
-i Service, proprio in forza di tali Contratti, hanno fatturato a Cattolica in relazione all'attività di tutti gli avvocati che 
hanno agito per il recupero dei relativi crediti;
16. La società Cribis ha evidenziato, invece, quanto segue:-
è  una  società  specializzata  nella  gestione  in 
outsourcing 
del  recupero  dei  crediti  insoluti  che  mette  a  disposizione 
delle  società  titolari  di  tali  crediti  una  gamma  completa  di  servizi  curando  che  tutte  le  proprie  atti
vità  di 
credit 
collection
,  sia  di  carattere  stragiudiziale  sia  giudiziale,  siano  eseguite  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  con 
l'obiettivo di ricercare un appropriato bilanciamento tra gli interessi del committente e la posizione specifica del cliente
; 
aderisce ad “Unirec”, l'associazione di categoria che aggrega le imprese dei servizi a tutela del credito, svolge la sua 
attività nel rispetto del codice deontologico da essa adottato, partecipa attivamente al 
forum “Unirec” consumatori e, consapevole  dell'importanza  della  trasparenza  e  correttezza  delle  pratiche  di  recupero,  ha  poi  adottato  al  proprio interno una policy generale per la gestione dei reclami da parte dei debitori;
-per il recupero giudiziale dei crediti di Cattolica, si è avvalsa a) tanto di propri legali b) quanto, ed in particolar modo, 
di un avvocato, l'Avv. [omissis], indicato dalla stessa Cattolica e, al riguardo:
a) con riferimento al precedente punto a), in considerazione del fatto che i crediti per cui si agisce sono sempre certi, 
esistenti ed esigibili, le azioni legali promosse non possono essere considerate manifestamente temerarie o infondate 
alla stregua dell'art 25 del codice e, inoltre, che è bene rimarcare l'esiguità del numero di casi in cui atti di citazione 
sono stati  notificati fuori dal foro del consumatore senza essere iscritti a ruolo, escludendo che l'attività di Cribis sia 
contraria a canoni di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell'articolo 20; 
b) con riferimento al precedente punto b), invece, che:
b1)  la  disposizione  prevista  nei  primi  contratti  di outsourcing prevedeva  espressamente  che  la  compagnia  potesse 
riservarsi  di  indicare  a  Cribis  propri  legali  di  fiducia  per  la  gestione  delle  azioni  giudiziali,  prevedendo,  in  relazione 
all'attività  dei  legali  indicati  da  Cattolica,  che  Cribis  non  sarebbe  stata  responsabile  non  essendo  contrattualmente 
tenuta a esercitare alcun controllo sulle attività svolte dal legale incaricato da Cattolica: Cattolica si è servita di questa 
facoltà in larga misura, affidando una parte cospicua dell'attività di recupero giudiziale dei crediti all'Avv. 
[omissis];
b2) l'Avv. [omissis] 
ha sempre agito in forza di una procura che gli era stata conferita direttamente da Cattolica, Cribis 
non  compariva  in  nessun  modo  negli  atti  di  citazione  notificati  e,  inoltre,  l'Avv. [omissis],  al  contrario  dei  legali nominati da Cribis, ha sempre agito in maniera indipendente e l'attività è rimasta al di fuori dall'ambito di effettivo 
controllo di Cribis, ha sempre intrattenuto un rapporto diretto con la committente anche per la gestione delle prassi di 
recupero, ottenendo direttamente da Cattolica le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione dell'azione, 
non utilizzando il sistema informativo di Cribis e non caricando
vi copia degli atti giudiziali da lui predisposti; 
b3)  Cribis  gestiva  unicamente  il  passaggio  dalla  fase  stragiudiziale  a  quella  giudiziale  ed  il  flusso  amministrativo  dei 
relativi  dati  verso  il  legale  che,  a  chiusura,  provvedeva  ad  apposita  fatturazione;
gli unici contatti tra Cribis e l'Avv. 
[omissis] 
si verificavano proprio in occasione della trasmissione delle pratiche al suo studio e nella fase amministrativa 
di fatturazione.
17. La società CNF ha evidenziato, invece, quanto segue:-
è  una  società  spe
cializzata  nel  recupero  stragiudiziale  e  giudiziale  dei  crediti,  quest'ultimo  mediante  affido  ad 
avvocati convenzionati;
-
non ha mai provveduto alla notifica di atti presso fori diversi da quelli di competenza degli stessi, notificando sempre 
presso la sede di residenza del consumatore. 
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
18.  La  pratica  commerciale  oggetto  di  valutazione  è  rappresentata  dall'inoltro,  da  parte  di  diversi  professionisti 
(Cattolica,  Cribis,  CNF),  di  atti  di  citazione  in  giudizio,  a  consumatori,  per  i
l  recupero  di  determinati  crediti  e  dalla 
documentazione agli atti è emerso, in particolar modo, che la società Cattolica ha inoltrato, a diversi consumatori, al 
fine di recuperare propri crediti, atti di citazione in giudizio con l'indicazione di una data
fittizia  della  prima  udienza, 
senza  il  rispetto  del  foro  territoriale  competente  (quello  di  residenza  del  consumatore),  senza  iscrivere  a  ruolo  la 
causa.
19. Dall'esame delle evidenze istruttorie si rileva, infatti, che i predetti atti di citazione hanno 
quale parte attrice: 
a) direttamente la società Cattolica, in relazione a crediti per i quali il recupero era stato affidato a Cribis;
b) la Cribis, in qualità di mandataria di Cattolica; 
c) la CNF, per conto di Cattolica;
e sono stati notificati:
a) con
riferimento agli atti di cui al precedente punto a), circa 
[omissis] 
atti di citazione, ai consumatori, presso il foro [omissis], indipendentemente dalla residenza degli stessi, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, [omissis] dei quali non iscritti a ruolo;
b) con riferimento agli atti di cui al precedente punto b), [omissis] atti di citazione ai consumatori, presso la sede di 
residenza, ad eccezione di [omissis] casi isolati, iscritti a ruolo ad eccezione di [omissis] di casi;
c) con riferimento agli atti di cui al precedente punto c), circa 1000 atti di citazione, ai consumatori, presso la sede di 
residenza, la maggior parte dei quali iscritti a ruolo. 
20. Con riferimento al procedimento in esame appare configurarsi, quindi, chiaram
ente, la responsabilità della società Cattolica. Infatti, al riguardo, la responsabilità di Cattolica appare chiara, in merito agli atti di cui ai precedenti puntia), in considerazione del fatto che figura, come unica parte attrice, negli atti di citazione, redatti da un avvocato che 
agisce con procura generale diretta rilasciata da Cattolica ben prima che l'attività del recupero dei crediti venisse 
esternalizzata  a  soggetti  specializzati,  notificati  presso  il  foro [omissis] indipendentemente  dalla  residenza  del 
consumatore e il consumatore non può che cogliere che l'atto di citazione notificato pervenga direttamente da tale 
società.  Non  appare  configurarsi  alcuna  responsabilità  in  capo  alla  Cribis,  in  considerazione  del  fatto  che  gli  atti  di 
citazione,  notificati  ai  consumatori,  per  i  quali  la  società  potrebbe  essere  imputabile,  di  cui  al  precedente  punto  b), 
sono notificati, nella generalità dei casi, presso la sede competente. Con riferimento alla società Cribis, inoltre, appare 
opportuno  specificare  che, relativamente  agli  atti  di  cui  ai  precedenti  punti  a),  non  notificati  presso  la  sede 
competente, non appaia configurarsi alcuna imputabilità e che, al riguardo, rilevi, in modo determinante: a) il fatto che 
la  stessa  Cribis  non  compaia,  in  alcun  modo,  negli  stessi,  in  considerazione  del  fatto  che  gli  atti  sono  redatti  da  un 
avvocato che agisce con procura generale diretta rilasciata da Cattolica, comparendo dunque solo quest'ultima; b) il 
consumatore destinatario dell'atto, conseguentemente, non possa che cogliere come questo pervenga direttamente ed 
unicamente  da  Cattolica.  Si  rileva  inoltre  come  l'attività  del  suddetto  legale  sia  rimasta  al  di  fuori  dall'ambito  di 
effettivo controllo di Cribis, non trasmettendo egli sul sistema informativo di Cribis copia degli atti giudiziali predisposti.
Non  appare  configurarsi  alcuna  responsabilità  in  capo  alla  CNF,  in  considerazione  del  fatto  che  gli  atti  di  citazione 
notificati ai consumatori, per i quali la società potrebbe essere imputabile, di cui al precedente punto c), sono notificati 
presso la sede competente.
21.  La  società Cattolica,  in  modo sistematico,  ha  inoltrato,  quindi,  a  diversi  consumatori,  atti  di  citazione  presso  una 
sede di un unico giudice di pace, dunque diversa da quella territorialmente competente per i consumatori che risiedono 
sotto altre giurisdizioni, con l'indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza procedere ad iscrivere a ruolo 
la causa.
22.  La  condotta  di  Cattolica  integra  una  pratica  commerciale  scorretta  e  aggressiva  ai sensi  degli  artt.  24  e  25  del 
Codice  del  Consumo,  in  quanto  idonea  ad  indurre  il  consumatore  ad  assumere  una  decisione  di  natura  commerciale 
che non avrebbe altrimenti preso.
23.  Essa  è  volta,  infatti,  non  a  esercitare  un  legittimo  diritto  di  recupero  in  sede  giudiziale  del  credito,  ma  a 
determinare  nel  consumatore  medio  un  indebito  condizionamento,  ingenerando  il  convincimento  che  sia  preferibile 
provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una 
sede lontana e non agevole. La citazione in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti 
una  pratica  idonea  a  esercitare,  nei  confronti  dei  destinatari,  un  notevole  grado  di  pressione  psicologica  suscettibile, 
nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
24. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente 
esigibile nel caso di specie, in quanto non si èriscontrato, da parte del professionista, “il normale grado della specifica 
competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività 
svolta.
25. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 
24  e  25  del  Codice  del  Consumo,  in  quanto  contraria  alla  diligenza  professionale  e  idonea  a  falsare  in  misura 
apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
26. Ai sensi dell'articolo27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,  l'Autorità  dispone  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a  5.000.000  euro, 
tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
27.  In  ordine  alla  quantificazione  della  sanzione  deve  tenersi  conto,  in  quanto  applicabili,  dei  criteri  individuati 
dall'articolo
11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo27, comma 13, del Codice del Consumo: 
in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della 
personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
28. 
Con  riguardo  alla  gravità  della  violazione,  si  tiene  conto,  quindi,  nella  fattispecie  in  esame,  con  riferimento  alla 
condotta  posta  in  essere  dalla  società  Cattolica,  della  dimensione  economica  del  professionista,  che  rappresenta  un 
importante operatore ne
l settore assicurativo con un fatturato di 1.275.000.000 euro circa; della natura dell'infrazione 
e del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori, in quanto essi sono posti in una situazione di pressione e indotti a 
provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario; e dell'ampiezza 
della pratica, su scala nazionale, che ha interessato un significativo numero di consumatori (circa 
[omissis]).
29. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è 
stata posta in essere, dalla società Cattolica, dal gennaio del 2010 ad agosto del 2014. In proposito, nel prospetto 
-
richiesto in sede di comunicazione di avvio ed allegato alle memorie difensive depositate dalla società Cattolica del 10 
aprile 2015
3-recante l'elenco, in ordine cronologico, dei destinatari degli atti di citazione inoltrati si rileva nel periodo 
sopra  indicato  una  sede,  presso  cui  sarebbe  incardinato  il  relativo  procedimento, 
diversa  da  quella  territorialmente competente.
30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a 
Cattolica nella misura di 2.000.000 € (duemilioni di euro).
RITENUTO, pertanto, sullabase delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere 
dalla  società Cattolica,  risulta  scorretta  ai  sensi degli  artt.  20, comma  2, 24  e  25 del  Codice  del Consumo  in quanto 
contraria  alla  diligenza  professionale  e  idonea
a  falsare  in  misura  apprezzabile  il  comportamento  economico  del 
consumatore medio;
RITENUTO, inoltre, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in 
essere  dalla  società  CNF,  non  costituisce,  limitatamente  ai  profili  oggetto  di  valutazione,  una  pratica  commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;
RITENUTO, infine, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in 
essere  dalla  società  Cribis,  non  costituisce,  limitatamente  ai  profili  oggetto  di  valutazione,  una  pratica  commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente 
provvedimento, posta in essere dalla Società Cattolica 
di  Assicurazione -Società  cooperativa,  costituisce,  per  le  ragioni  e  nei  limiti  esposti  in  motivazione,  una  pratica 
commerciale  scorretta  ai  sensi  degli  artt.  20,  comma  2,  24  e  25  del  Codice  del  Consu
mo,  e  ne  vieta  la  diffusione  o 
reiterazione;
b)  di  irrogare  alla  Società  Cattolica  di  Assicurazione -Società  cooperativa  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di 
2.000.000 € (duemilioni di euro);
c)  che  la  pratica  commerciale  descritta  al  punto  II  del 
presente  provvedimento,  posta  in  essere  dalla  società  Credit 
Network  &  Finance  S.r.l.,  non  costituisce,  limitatamente  ai  profili  oggetto  di  valutazione,  una  pratica  commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per le ragio
ni e nei limiti esposti in motivazione;
d)  che  la  pratica  commerciale  descritta  al  punto  II  del  presente  provvedimento,  posta  in  essere  dalla  società  Cribis 
Teleservice S.r.l., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica 
commerciale scorretta ai 
sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
La  sanzione  amministrativa  irrogata,  di  cui  al  punto  b),  deve  essere  pagata  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla 
notificazione  del  presente  provvedimento,  utilizzando  i  codici  tributo  indicati  nell'allegato  modello  F24  con  elementi 
identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
3[cfr. doc. 12]
Il  pagamento  deve  essere  effettuato  telematicamente  con  addebito  sul  proprio  conto  corrente  bancario  o  postale, attraverso  i  servizi  di home-banking e  CBI  messi  a  disposizione  dalle  banche  o  da  Poste  Italiane  S.p.A.,  ovvero 
utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it
.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di 
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino 
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo27, comma 6, della legge n.  689/81,  la  somma  dovuta  per  la  sanzione  irrogata  è  maggiorata  di  un  decimo  per  ogni  semestre  a  decorrere  dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto  pagamento  deve  essere  data  immediata  comunicazione  all'Autorità  attraverso  l'invio  della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il  presente provvedimento  sarà  notificato  ai  soggetti  interessati  e pubblicato  nel  Bollettino dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. 
Ai sensi dell'articolo27,  comma  12,  del  Codice  del  Consumo,  in  caso  di  inottemperanza  al  provvedimento  l'Autorità 
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000  a  5.000.000  euro.  Nei  casi  di  reiterata  inottemperanza 
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo135, comma 1, lettera b),  del  Codice  del  processo  amministrativo  (decreto  legislativo 2  luglio  2010,  n.  104),  entro  sessanta  giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo41,  comma  5,  del 
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 
sensi  dell'articolo8  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199  entro  il  termine  di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza