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Sentenza

L’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies c.p.c. ...
L’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies c.p.c. (reclamo contro i provvedimenti cautelari) e 703, comma 3, c.p.c. (domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4292
Presidente Petitti – Relatore Manna

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. - Il Consigliere, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.:
"1. - Gli odierni ricorrenti, R.M.C. e G. , propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 11.7.2013, con la quale il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, accogliendo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro un provvedimento emesso dallo stesso ufficio in un procedimento possessorio promosso da G.E. , M. , C. , F. e R. e di S.C. e S. , ha reintegrato questi ultimi nel compossesso di un fabbricato e di un terreno siti in (omissis) .
1.1.- Resistono con controricorso G.F. , R. ed E. e S.C. e S. .
1.2. - G.M. , in proprio e nella qualità di tutore di G.C. , è rimasto intimato.
2. - Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza impugnata, cui attribuiscono natura sostanziale di sentenza, per essere stata firmata soltanto dal Presidente del collegio e non anche dall'estensore.
3. - Dagli atti in possesso di questo relatore non emerge se il provvedimento impugnato sia stato depositato in copia autentica, come prescritto a pena d'improcedibilità ex art. 369, 2 comma, n. 2 c.p.c..
4. - Ciò a parte, il ricorso è manifestamente inammissibile.
Va premesso che il procedimento possessorio in questione, essendo stato instaurato con ricorso depositato il 19.4.2013, è soggetto all'art. 703 c.p.c., così come modificato dal D.L. n.35/05 convertito in legge n. 80/05.
La versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla legge n.353/90 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. Il 4 comma dell'art. 703 c.p.c, infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. Decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinali mezzi d'impugnazione.
4.1. - Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 703, 3 comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02).
Infatti (come osservato da Cass. n. 3629/14, di cui quanto segue riproduce pressoché esattamente la motivazione) delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo.
La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c.), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (da ritenersi preferibile, per ragioni di carattere sistematico) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4 comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.
(Va aggiunto, che tale ultima soluzione interpretativa non si pone per nulla in contrasto con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l'effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione. Si pensi, oltre al già citato esempio del decreto e dell'ordinanza ingiuntiva, al procedimento sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., la cui ordinanza finale, se non appellata, passa in cosa giudicata sostanziale: art. 702-quater, 1 comma c.p.c.; e ai molteplici casi in cui il medesimo procedimento è stato obbligatoriamente esteso dal D.P.R. n. 150/11).
Neppure mette conto nella fattispecie optare per l'una o per l'altra soluzione, che in entrambi i casi l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex artt. 669-terdecies e 703, 3 comma c.p.c. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.: nella prima ipotesi perché priva del requisito di decisorietà, potendo essere posta nuovamente in discussione nell'ambito di un autonomo giudizio dichiarativo; nella seconda perché coperta dalla preclusione pro iudicato.
Ragioni opposte alla conclusione raggiunta non possono trarsi dalla circostanza che nel caso in oggetto il Tribunale abbia regolato le spese. In disparte la soluzione del problema - anch'esso dettato dal nuovo testo dell'art. 703 c.p.c. - se siano compatibili col procedimento possessorio gli artt. 669-septies, 2 comma e 669-octiest 7 comma c.p.c, è assorbente il rilievo che, anche ad ipotizzare la risposta negativa, con la nuova disciplina la prosecuzione o non del giudizio con le forme della cognizione piena dipende dall'istanza dell'una e/o dell'altra parte, e non più dall'ordinanza interinale del giudice il quale provveda a fissare d'ufficio l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. L'assimilazione di tale provvedimento ad una sentenza (con le conseguenze esplicitate da Cass. S.U. n. 480/99 e successive conformi) non è più predicabile, dunque, se non a causa del e limitatamente al capo relativo alle spese; il quale, tuttavia - e a prescindere, come s'è detto, dall'ammissibilità o non del regolamento delle spese nella fase sommaria -, nel caso in esame non è investito da uno specifico motivo d'impugnazione.
5. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 1 c.p.c.”.
II - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la parte ricorrente non ha depositato memoria.
III. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
IV. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.
V. - Ricorrono le condizioni per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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