La durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia individuale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 6 agosto 2015, n. 16527
Presidente Macioce – Relatore D'Antonio
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da I.F. , già dipendente del Credito Emiliano dal 1990 al 24/9/2002, data delle dimissioni, volta ad accertare la nullità della clausola apposta all'atto sottoscritto in data 10/7/2000 con il quale si prevedeva che, in deroga alla contrattazione collettiva di categoria, il termine di preavviso, in caso di dimissioni del lavoratore, era prolungato di 12 mesi e che a fronte di tale obbligo la Banca si impegnava ad integrare il trattamento economico con un assegno ad personam di L 300.000 lorde per 13 mensilità. La Corte d'appello ha affermato che il patto del 10/7/2000 era valido e non inficiato dalle nullità denunciate. Ha rilevato che l'art. 2118 cc non stabiliva il termine congruo di durata del preavviso; che pertanto nessun limite era previsto per le parti collettive e queste ben potevano rimettere alle parti individuali la determinazione della durata, fatti salvi i limiti derivanti da norme inderogabili e dalla finalità di realizzare interessi meritevoli di tutela.
Ha affermato che l'art. 63 del CCNL consentiva alle parti private di determinare la durata del preavviso, in caso di dimissioni, in misura diversa da quella di un mese prevista dalla norma collettiva e che nella norma non era contenuto alcun elemento che consentisse di modificare la durata del preavviso solo quando fossero state già presentate le dimissioni.
Ha affermato, altresì, che non difformi dalle previsioni dell'art. 63 erano le norme (art. 84) del CCNL di settore del 1995,reso efficace erga omnes dal DPR n 934/1962 e da ultimo con L. n. 97/1963 per le aziende di credito minori; che la previsione non era peggiorativa rispetto alla contrattazione collettiva considerata la corresponsione di un assegno ad personam e la previsione che il patto era limitato a due anni e che l'accordo inoltre non era diretto a tutelare interessi non meritevoli di tutela né sussisteva alcuna violazione di norme comunitarie. Avverso la sentenza ricorre lo I. formulando tre motivi. Resiste il Credito Emiliano.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo si denuncia violazione artt. 1418 cc per aver la Corte ritenuto il patto legittimo e non violativo dell'art. 2118 e dei diritti indisponibili del lavoratore. Rileva che l'art. 2118 citato rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata del preavviso rendeva inderogabile in peius la previsione contrattuale collettiva e che una diversa durata incideva su diritti indisponibili del lavoratore.
2) Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 56, 1 comma, del CCNL dipendenti da aziende di credito. Si censura l'affermazione della Corte secondo cui l'art. 63, 1 comma, del CCNL di settore non si riferiva soltanto al caso della pattuizione di una diversa e più lunga durata del preavviso a seguito della presentazione delle dimissioni e ciò in violazione dell'interpretazione basata sul significato letterale della norma.
3) Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1322, 1382 e 1384 cc censurandosi la sentenza per non avere la Corte ritenuto che le parti, nel disciplinare i loro reciproci interessi, non si ponevano su un piano di parità e per non avere la banca dimostrato quale fosse il suo interesse all'adempimento della prestazione al momento della sottoscrizione del patto di prolungamento del preavviso nel luglio 2000 tale da giustificare una penale pari a 27 volte il suo corrispettivo, manifestamente eccessiva.
I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
La questione è stata già esaminata più volte da questa Corte e da ultimo con sentenza n. 4991/2015 in relazione ad altro dipendente del medesimo istituto di credito. In particolare si è evidenziato che:
1) sul piano delle fonti disciplinatrici del preavviso e del relativo contenuto l'art. 2118 cc. prevede che "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità".
2) L'art. 98 att. cc. prevede poi che "nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne... la durata del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562", norme che prevedono in due mesi la durata del preavviso.
In tema, poi, il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende di credito del 31.8.55, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 934/62, prevede un preavviso di un mese, "salvo che intervenga tra il lavoratore e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine".
L'art. 63 del CCNL del settore attribuisce alle parti la facoltà di stabilire in caso di dimissioni un termine di preavviso diverso da quello di un mese. Infine, il contratto stipulato dalle parti prevede un termine di preavviso superiore di 12 mesi al termine della contrattazione collettiva.
3) La sentenza impugnata, con interpretazione corretta e coerente con il dato letterale delle disposizioni in esame, ha ritenuto che il nucleo di inderogabilità della norma codicistica riguardasse solo l'obbligatorietà del preavviso e non anche la sua durata, la cui disciplina è stata rimessa alle fonti subordinate il che consente di escludere la possibilità di ravvisare un contrasto del patto individuale sanzionabile ex art. 2077 cc..
4) Una volta ammessa la disciplina da parte della contrattazione collettiva della durata del preavviso, non può che affermarsi la legittimità della disciplina individuale alla quale la contrattazione collettiva (come nella specie) fa rinvio per la regolamentazione della durata del preavviso.
5) Va peraltro rilevato che, anche a prescindere dal rinvio contenuto nella disciplina collettiva, questa Corte ha da tempo risolto in senso positivo in ogni caso il problema della legittimità delle pattuizioni individuali volte a regolamentare il preavviso, affermando (Sez. L, Sentenza n. 3741 del 09/06/1981) che, nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall'obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva; pertanto esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti, né essere limitato nella sua durata rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva; è lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata giacché tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest'ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute, (v. pure Cass. n. 5929/79). Nel medesimo senso si è ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 18547 del 20/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005) che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile); inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.
Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Sez. L, Sentenza n. 17010 del 25/07/2014) essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto; né può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento.
6) Alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata.
7) Nel descritto contesto, la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendo lo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l'esercizio ad un più lungo periodo di preavviso.
8) La pattuizione individuale di una più ampia durata del preavviso a fronte di vantaggi per il lavoratore (nel caso, la corresponsione di un assegno ad personam di 300.000 lire lorde per tredici mensilità) è dunque legittima, essendosi già affermato in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 23235 del 03/11/2009) il principio, che qui va ribadito, secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro (la sentenza ha escluso altresì che tale accordo si ponga in contrasto con l'art. 1750 cod. civ., di cui va esclusa l'applicazione, attesa l'impossibilità di ravvisare una analogia fra il contratto di lavoro subordinato e quello d'agenzia, nel quale il lavoratore autonomo sopporta il rischio economico).
Quanto al secondo motivo l'interpretazione letterale accolta dalla Corte non risulta censurata in modo tale da evidenziarne vizi logici e, dunque, la pretesa del ricorrente di limitare la possibilità di modificare la durata del preavviso solo dopo che il lavoratore abbia già dato le sue dimissioni non trova alcun fondamento nella disposizione.
Deve infatti ribadirsi (ex plurimis Cass. 7 giugno 2011, n. 12297, Cass n 27 marzo 2013 n 14642) che, qualora il giudice di merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta anche senza che si sia fatto ricorso ai criteri sussidiar! dell'interpretazione negoziale.
Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che la Corte territoriale ha precisato che solo nelle note il ricorrente aveva evidenziato la sperequazione delle reciproche obbligazioni e l'intrinseca eccessiva onerosità del patto, "la minorazione psicologica in cui si trovava il lavoratore"; l'assimibilità alla penale con richiesta di riduzione dell'indennità sostitutiva del preavviso per eccessività. La Corte territoriale ha dunque evidenziato la novità delle suddette questioni ma su questo aspetto della decisione della Corte d'appello di Napoli il ricorrente non ha formulato alcuna censura.
Deve, comunque, rilevarsi che la pretesa di applicare la disciplina della clausola penale è priva di fondamento in quanto nella scrittura intercorsa tra le parti non vi è alcun cenno ad una penale commisurata all'indennità sostitutiva del preavviso.
Deve, altresì, escludersi che l'indennità di preavviso abbia natura risarcitoria da inadempimento contrattuale, e non invece indennitaria. Il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Alla stessa funzione va ricondotta l'indennità sostitutiva prevista per il caso di violazione del suddetto obbligo, onde la funzione di tale erogazione non è risarcitoria di un danno certo, ma indennitaria, ossia di rimedio contro la semplice eventualità di mancato reperimento di una nuova occupazione e di tutela della parte che subisce l'iniziativa dell'altra di porre fine al rapporto, attenuando le conseguenze della sua improvvisa interruzione. (cfr sulla natura indennitaria Cass SSUU n 7914/1994; n 11137/2004;n 24776/2013) Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali e Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
12-08-2015 18:01
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