La notifica in altro Stato dell’UE è valida anche se non osserva le formalità previste dal nostro ordinamento
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 febbraio – 29 maggio 2015, n. 11140
Presidente Salmè – Relatore De Stefano
Svolgimento del processo
§ 1. - G.C. si oppose, con ricorso del 6.4.12 ai sensi degli artt. 615 cpv. e 617 cpv. cod. proc. civ., ai cinque pignoramenti notificatigli il 20.3.12 dall'esattrice Equitalia Sud spa (lamentando l'inesistenza o la mancanza della notifica dei titoli, la moltiplicazione delle azioni esecutive, l'inizio dell'esecuzione oltre l'anno dalla notifica della cartella e senza il preavviso previsto dalla legge, nonché ulteriori vizi formali, quali l'omissione del nome dell'ufficiale della riscossione, della data e della firma degli atti per almeno due dei pignoramenti) e, con successiva memoria ai sensi dell'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., dedusse la nullità della notifica della cartella esattoriale, siccome eseguita a mezzo posta in Germania nonostante questa non avesse aderito alle Convenzioni di Strasburgo del 24.11.77 e del 15.3.78.
Il tribunale di ufficio rilevò, pur reputando applicabile il Regolamento (CE) n. 1393/2007, la violazione delle formalità previste dalla legge 890/82, cioè l'omessa indicazione delle ragioni del mancato ritiro della raccomandata, tanto da dichiarare al contempo l'esistenza del credito azionato e la nullità dei pignoramenti.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 5.4.13 col n. 714, ricorre oggi Equitalia Sud spa, affidandosi a due motivi; resiste con controricorso il Comegna, illustrando le sue ragioni anche con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2. - Questi i termini della controversia.
§ 2.1. Parte ricorrente sviluppa due motivi:
- col primo - rubricato "errata applicazione dell'art. 8 della L. 890/82 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." - contesta la mancata applicazione della normativa comunitaria recata dal Regolamento (CE) 1393/2007 e, con essa, della legge del luogo dove la notifica ha avuto luogo, con conseguente inapplicabilità delle maggiori garanzie previste dalla legge italiana e necessaria applicazione degli artt. 181 e 179 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), pure riportati;
- col secondo - rubricato "erronea individuazione o interpretazione 1 della norma applicata e/o erronea applicazione di una disposizione ad una 3 fattispecie concreta da essa non regolata" - nega l'estensibilità - invece ritenuta dalla gravata sentenza - dei principi di Cass. 7307/10, dettati per una notifica in uno Stato con il quale era in vigore soltanto la normativa convenzionale (Convenzione dell'Aja del 15.11.65): dovendo alla specie applicarsi il Regolamento comunitario già indicato, il quale oltretutto prevarrebbe sulla Convenzione stessa e impone l'applicazione della lex locl actus.
§ 2.2. II controricorrente, dal canto suo:
- quanto al primo motivo, rimarca come la gravata sentenza abbia ritenuto irrituale la notifica per non avere l'ufficiale postale tedesco eseguito le formalità speciali - più pregnanti e garantiste - previste dalla legge italiana, applicabile per non avere il notificante prescelto quelle espressamente previste dagli artt. da 2 ad 11 del Regolamento ed essersi invece affidato alla spedizione a mezzo raccomandata: e tanto perché il diritto di difesa, in quanto diritto fondamentale, sarebbe altrimenti irrimediabilmente violato se si consentisse di ritenere perfezionata la notifica a prescindere dall'effettiva ricezione dell'atto o dall'effettiva conoscenza dei medesimo; ed infine invoca il vaglio di compatibilità della normativa di riferimento con i principi fondamentali posti a base dell'ordinamento nazionale;
- quanto al secondo motivo, sottolinea riferirsi il principio di Cass. 7303/10 - invocato dalla gravata sentenza - ad ogni tipo di notifica all'estero e quindi anche a quella in Germania, esigendo quindi la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e della relativa data e dei motivi che li hanno determinati.
§ 3. - I due motivi di ricorso, qui precluso il rilievo di altri profili di irritualità di una pronuncia basata su questioni di nullità formali ufficiosamente rilevate, possono congiuntamente considerarsi, attesa la loro intima connessione: ed essi sono fondati.
§ 3.1. Va subito premesso che il precedente di questa Corte richiamato dalla gravata sentenza (Cass. n. 7307/10) non trova applicazione, per la diversità degli ambiti territoriali delle normative coinvolte: una convenzione internazionale in quella fattispecie (relativa ad una notifica da eseguirsi negli Stati Uniti d'America), un regolamento comunitario nella presente (una comunicazione di atto ancora non organicamente inserito in un vero e proprio processo, la cartella esattoriale, nella Repubblica Federale di Germania, Stato membro dell'Unione Europea).
Ma è proprio la destinazione della comunicazione o notificazione ad uno Stato che è altro membro dell'Unione Europea a determinare la conclusione cui occorre giungere nella fattispecie, opposta a quella consacrata nel richiamato - e quindi male applicato - precedente di questa stessa Corte regolatrice.
§ 3.2. È noto che i regolamenti comunitari - oggi, "eurounitari" od europei (nel senso, però, di emessi dai competenti Organi dell'Unione Europea) - sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, in eventuale contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata (in tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all'esame dei giudicante risultando attratta, ratione materíae, nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice: in tali espressi termini, tra molte, v. Cass. 22 aprile 1999, n. 3999; sulla prevalenza dei Regolamento comunitario, v. - tra tutte e a prescindere dai noti arresti della Corte di Giustizia della CEE prima e dell'UE poi - le fondamentali pronunce della Corte costituzionale italiana, nn. 183 del 1973, 232 del 1975, 176 e 177 del 1981, nonché, ormai definitivamente schierate nel senso dell'applicazione diretta, le nn. 170 del 1984, 47 e 48 del 1985, 289 dei 1989 e 168 del 1991).
§ 3.3. Ora, il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei 13 novembre 2007 [relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, ovvero di «notificazione o comunicazione degli atti», che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio], applicabile alla fattispecie, prevede espressamente, al suo articolo 14, che ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
Il successivo art. 16 prevede poi che "gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento": con sostanziale estensione, quindi, delle norme relative agli altri atti, oggetto delle precedenti previsioni, tra cui appunto l'art. 14.
Per il criterio di semplificazione e soprattutto quello di reciproco affidamento degli ordinamenti dei singoli membri dell'Unione, che ispira ormai da oltre tre lustri la legislazione processualcivilistica comunitaria prima ed eurounitaria poi e che comunque pervade anche il Regolamento in esame (secondo quanto si ricava dai primi "considerando" al testo premessi, soprattutto il 7, il 9 e il 15), tale facoltà deve considerarsi posta su di un piano di piena equivalenza o perfetta equipollenza rispetto alle altre (considerando n. 17) ed il suo esercizio non può soffrire, senza violare la lettera e lo spirito della disposizione regolamentare abilitativa, limitazioni di sorta o interpretazioni che ne comportino la sostanziale vanificazione: il criterio ispiratore è quello della massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice servizio postale per la comunicazione o la notificazione degli atti, quando si tratta di rapporti tra due Stati membri.
Almeno in quest'ambito, deve allora bastare - fino a prova del contrario (così garantendosi il diritto del destinatario), nei limiti però in cui la legge dello Stato membro in cui l'attività richiesta si espleta (unica ad applicarsi, per principi generali confermati da tutte le disposizioni procedurali di volta in volta emanate) lo consente - la cura con cui normalmente si espleta quel servizio a fondare il reciproco affidamento sulla funzionalità delle operazioni e sulla loro idoneità ad un'idonea tutela di entrambi i soggetti coinvolti, il mittente e il destinatario dell'atto.
§ 3.4. Non è allora possibile condizionare la validità della notifica o comunicazione a mezzo posta, collegata dalla norma comunitaria alla semplice modalità della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad un ulteriore requisito, quale l'applicazione, all'estero, di modalità previste da peculiari leggi nazionali in materia di notifiche a mezzo posta: tanto equivarrebbe ad una, invece non consentita, vanificazione - un'autentica abrogazione in via interpretativa - della chiara ed univoca facoltà alternativa concessa dall'art. 14 del Regolamento.
Andranno, naturalmente, solo osservate le disposizioni dello Stato membro nel quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, che siano dettate, rispetto alle definizioni usuali di posta raccomandata, i in modo speciale per le concrete modalità di esecuzione dei singoli atti previsti dalla legislazione di quello Stato: anche - o se non altro - per l'intuitiva impossibilità di pretendere che un funzionario postale di altro Stato applichi norme di un ordinamento che comunque, sul punto, rimane per lui straniero, quale quello peculiare di altro Stato membro dell'Unione, nella parte eccedente le disposizioni di rango eurounitario immediatamente applicabili.
§ 3.5. Correttamente, pertanto, nella specie l'Esattore ha proceduto a comunicare nella Repubblica Federale di Germania le cartelle poste poi a base degli opposti pignoramenti, mediante spedizione a mezzo di semplice raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza applicare le specifiche modalità previste dalla legge nazionale italiana per te notifiche a mezzo posta.
E tanto in applicazione dei seguente principio di diritto: ai fini della validità della notificazione o comunicazione di atto - giudiziario o meno - da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta.
§ 4. - Resta così assorbita ed impregiudicata - essendo comunque infondata la soluzione in diritto adottata nella gravata sentenza - l'ulteriore e dirimente questione della non necessità dell'osservanza delle onerose forme della notificazione a mezzo posta - proprio ex lege 890/82 - per la cartella esattoriale, attesa la sufficienza dell'invio diretto a mezzo posta raccomandata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (e succ. mod. e int.; tra molte, v.: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. 19 giugno 2009, n. 14327).
§ 5. - In conclusione, il solo motivo formale esaminato dal giudice dell'opposizione e posto a fondamento della declaratoria di illegittimità dei cinque pignoramenti è infondato: e tanto comporta, in accoglimento delle censure proposte dall'odierna ricorrente, la cassazione della pronuncia del tribunale, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso giudicante, affinché esamini sotto ogni altro profilo in rito - non ultimo la tempestività per le doglianze sussumibili entro l'art. 617 cod. proc. civ. - e, se del caso, nel merito, le ragioni di opposizioneN dei Comegna, pure provvedendo sulle spese dell'intero giudizio alla stregua della valutazione complessiva del suo esito.
Infine, per il tenore della pronunzia, che è di accoglimento, non trova applicazione l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della ((assistenza dei presupposti' (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dei comma 1-bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto delilj2~sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13.
06-06-2015 09:38
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