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Sentenza

La pubblicità negli stadi non è vietata dal codice deontologico forense.Vanno ri...
La pubblicità negli stadi non è vietata dal codice deontologico forense.Vanno rispettati i limiti dettati dall’art. 10 l. n. 247/2012.
La pubblicità negli stadi non è vietata dal codice deontologico forense. 
Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che tale forma di pubblicità non può essere considerata vietata né in forza della normativa di cui all'art. 10 l. n. 247/2012 – che disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale dell'avvocato – né, in generale, alla luce dei precetti del codice deontologico forense, che ha ribadito per gli avvocati la tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno.
Vanno rispettati i limiti dettati dall'art. 10 l. n. 247/2012. 
L'apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, ha proseguito in CNF, comporta sostanzialmente la libertà per il professionista di utilizzare qualsiasi mezzo di veicolazione dell'informazione, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 l. n. 247/2012. Limiti che, in particolare, riguardano l'oggetto dell'informazione - che deve limitarsi all'oggetto dell'attività professioanle, alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale, all'organizzazione dello studio ed alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti – ed alle caratteristiche dell'informazione - che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva -.
Nel quadro sopra delineato, quindi, e ferma l'autonomia del COA nella valutazione delle singole fattispecie concrete, il CNF ha fornito parere positivo al quesito in esame.
Avv. Antonino Sugamele

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