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Sentenza

Le incompatibilità del mediatore avvocato....
Le incompatibilità del mediatore avvocato.
Circolare 14 luglio 2015 
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Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato
14 luglio 2015
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio III -
Reparto mediazione
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Visto il  decreto  interministeriale  del  Ministro  della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  de
llo  Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato su G.U. 4 novembre 2010 n. 258;
visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 
18 ottobre 2010 n. 180;
visto il decreto del 4 agosto 2014 n. 139, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 
2010 n. 180;
ritenuta la necessità di fornire delle indicazioni sull'interpretazione da dare all'art. 14 bis del D.M. 
180/2010;
adotta la seguente
CIRCOLARE
Come noto, i l decreto ministeriale n. 139 del 4 agosto 2014 ha modificato il regolamento approvato con il 
d.m. 180 del 2010 introducendo l'art. 14 bis. Tale disposizione sancisce un complesso ed ampio quadro di incompatibilità.
Tenuto  conto  della  novità  introdotta,  dei  quesiti  pervenuti  e  dei  principali  profili  di  incertezza  applicativa che sono stati posti all'attenzione degli uffici ministeriali, si ritiene necessario fornire le seguenti linee 
interpretative.
Al  riguardo  occorre  premettere  che  la  ratio  sottesa  a  tale norma risiede nell'esigenza di garantire la 
sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ciò in 
quanto,  come  più  volte  ricordato  da  questo  Ministero,  viene  svolta  una  attività  delicata  e  significa
tiva  in quanto,   prospettando   un   percorso   alternativo   alla   giurisdizione,   tende   a   definire   una   controversia  mediante l'intervento di un terzo che, pertanto, deve porsi, anche in via di fatto, in una posizione di  assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.
In tale prospettiva, dunque, deve ritenersi che l'art. 14 bis miri ad assicurare che l'attività di mediazione sia 
svolta da un soggetto che offra garanzie, anche sul piano dell'apparenza, di indipendenza e terzietà. Ciò 
anche  in  considerazione  del  fa tto  che,  le  norme  sull'incompatibilità  esprimono  lo  standard  minimo 
indispensabile  per garantire l'imparzialità  del  mediatore.
Tanto  premesso,  appare  necessario  dare  compiuta  attuazione  alla  suddetta  disposizione,  attraverso  le 
seguenti direttive che gli o rganismi sono chiamati a rispettare.
Difensore del chiamato in mediazione, iscritto come mediatore presso l'organismo prescelto dall'istante.
Il primo dubbio interpretativo attiene all'operatività del divieto anche per l'avvocato di fiducia della parte 
chiamata  in  mediazione,  iscritto  come  mediatore  presso  l'organismo  scelto  dalla  parte  istante. 
Dal  dato  letterale  della  norma  e  dalla  ratio  della  stessa  appare  evidente  che  la previsione  normativa trovi  applicazione  nel  caso  in  cui  il  difensore  del  chiamato in mediazione sia mediatore presso quell'organismo perché,  diversamente,  le  parti  si  troverebbero  in  posizioni  ingiustificatamente  differenziate  e  non  si  darebbe   la   giusta   garanzia   alla   parte   istante,   circa   lo   svolgimento   imparziale   del   procedimento   di mediazione. 
Di conseguenza, il divieto di cui all'art. 14 bis opera anche nei confronti del difensore di fiducia della parte 
chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l'organismo adito.
Estensione alle sedi in convenzione ex art. 7, comma 2, lett. c) D.M. 180/2010.
Ulteriore dubbio interpretativo attiene all'operatività del divieto, anche qualora l'organismo si avvalga delle 
strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, 
anche     per     singoli     affari     di     mediazione,     ex     art.7,     comma     2,     lett.     c),     D.M.     180/2010.
Appare evidente che in tali casi l'organismo “condivide”, tra l'altro, i mediatori di un altro organismo di 
mediazione  che  si  trovano,  pertanto,  nella  medesima  posizione  formale  dei  mediatori  iscritti  presso 
l'organismo “delegante”. 
Di conseguenza, anche al fine di evitare una facile elusione della norma, l'incompatibilità non può che 
estendersi anche ai mediatori dell'organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell'art.7, comma 2, 
lett. c), D.M. 180/2010.
Accordi derogatori.
Altra  questione  controversa,  attiene  alla  possibilità  rimessa  alle  parti  chiamate  in  mediazione  di  derogare consensualmente all'incompatibilità.
Al  riguardo,  si  ritiene  per  le  ragioni  sopra  dette  che  la  materia  sia  sottratta  alla  libera  disponibilità  delle parti.
Di conseguenza, non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione accordi derogatori del divieto di cui 
all'art. 14 bis.
Compiti dell'organismo.
Altro  dubbio  interpretativo,  infine,  riguarda  il  potere  dell'organismo  di  rifiutare  eventuali  istanze  di 
mediazione,  laddove  gli avvocati delle parti siano iscritti, quali mediatori, presso l'organismo medesimo.
Considerata  la  funzione  di  vigilanza  e  controllo che la normativa attribuisce all'organismo, si ritiene che, 
trattandosi di una domanda proposta in evidente violazione di norma, all'organismo vada riconosciuto il
potere -dovere di    rifiutare tali istanze. Di conseguenza, l'organismo di mediazione deve  rifiutare  di  ricevere  le  istanze  di  mediazioni  nelle  quali  si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 14 bis.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti
Avv. Antonino Sugamele

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