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Sentenza

Le sanzioni stradali hanno funzione punitivo-repressiva (riguardando un comporta...
Le sanzioni stradali hanno funzione punitivo-repressiva (riguardando un comportamento illecito), per cui non possono essere deducibili come costi nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Giudice di Pace di Salerno, sentenza 3 luglio 2015
Giudice Vingiani

Fatto e diritto

Con atto di citazione, debitamente notificato, Equitalia sud s.p.a.,ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 22.10.2014 relativamente all'importo di Euro 153,92 per iva ritenendo che nella fattispecie tale imposta non potesse essere accollata alla parte soccombente giacché il cliente vittorioso era titolare di partita iva e poteva a sua volta detrarla.
Incardinatosi il procedimento, si costituivano gli opposti che insistevano per la debenza della somma.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa all'udienza del 1/6/15 sull'accordo delle parti veniva introitata a sentenza.
Nel merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, disattesa con ogni consequenziale effetto di legge.
Il thema decidendum è rappresentato dall'esigibilità dell'Iva da parte del professionista nei confronti della parte soccombente laddove anche la parte vittoriosa sia titolare di partita iva.
La normativa richiamata dall'opponente esclude la debenza dell'iva a carico della parte soccombente soltanto in presenza di due presupposti obbligatori:
1) il cliente vittorioso deve essere titolare di partita iva;
2) la vertenza deve inerire l'esercizio della propria attività d'impresa ,arte o professione.
Nella fattispecie il secondo presupposto non sussisteva giacché la causa, pacificamente riguardava una contravvenzione al codice della strada.
La giurisprudenza di legittimità, nello specificare che le sanzioni stradali hanno una funzione punitivo-repressiva e che riguardano un comportamento illecito, hanno escluso che tali sanzione possano essere deducibili come costi nell'esercizio dell'attività d'impresa. ( Cfr. Cass. 7071 e 7371/2000 nonché Cass.5050/2010).
Le medesime considerazioni sono state condivise anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n.42/E del 26 settembre 2005 precisando che le sanzioni mancano di qualsiasi nesso funzionale con l'attività imprenditoriale in quanto irrogate da organo estraneo all'impresa e rispondono per definizione ad una finalità extraimprenditoriale , quella repressiva e preventiva del comportamento illecito.
In definitiva l'opposizione deve essere respinta accertando la debenza delle somme precettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/14 , tenuto conto del valore della domanda e dell'aumento di un terzo per la manifesta infondatezza della domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Salerno, nella persona del giudice dott. Luigi Vingiani, definitivamente decidendo, rispetto all'opposizione spiegata dal Equitalia sud s.p.a. nei confronti di avv. C.A. e avv. M.R. con studio in (omissis) rapp.ti da sé stessi con atto di citazione ritualmente notificato disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1.       Rigetta l'opposizione e dichiara interamente dovute le somme precettate.

2.       Condanna l'opponente Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli opposti avv. C.A. e avv. M.R., che liquida in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 10,00 per spese ed Euro 440,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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