Obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati? Ancora no. Il Ministero della Giustizia deve precisare le condizioni essenziali della polizza e i massimali minimi della stessa.
È quanto ha chiarito il CNF con il parere n. 35 del 24 giugno scorso, pubblicato ieri sul portale dedicato del Consiglio Nazionale Forense. Per l'entrata in vigore dell'obbligo si attende, infatti, che dal Ministero della Giustizia precisino le condizioni essenziali della polizza e i massimali minimi della stessa.
Il quesito del COA di Catanzaro sull'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha sottoposto all'attenzione del CNF un quesito per sapere se l'assicurazione obbligatoria a copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della professione, prevista dall'art. 12, comma 2, l. n. 247/2012, vada già considerato efficace per effetto dell'eventuale intervenuta determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi, ovvero se tale efficacia sia ancora differita in attesa di tale determinazione.
Via Arenula non ha fornito indicazioni, quindi l'obbligo è differito. Il CNF ha innanzitutto chiarito che l'art. 12 della nuova legge professionale forense, che disciplina l'obbligo di assicurazione, prevede due diverse fattispecie. Il primo comma della disposizione, sancisce l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ivi compresa quella relativa alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. Il secondo comma del medesimo articolo, invece, prevede l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti a seguito dell'attività svolta nell'esercizio della professione, e quindi, anche fuori dei locali dello studio legale ed anche a titolo di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Il quinto comma del citato art. 12, poi, stabilisce che l'entrata in vigore dell'obbligo vada differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle condizioni essenziali della polizza e dei massimali minimi di polizza.
Attualmente, però, da Via Arenula non è ancora stata fornita alcuna indicazione, e quindi, conclude il CNF; l'obbligo deve considerarsi tuttora differito per entrambe le ipotesi.
31-10-2015 09:10
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