Poste Italiane. Operatori di sportello e posizione economica differenziata (PED).
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 novembre – 11 dicembre 2015, n. 25053
Presidente / Relatore Roselli
Fatto e diritto
Con sentenza dell' 11 marzo 2011 la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Pisa, di accoglimento della domanda proposta da M.C. contro la s.p.a. Poste italiane ed intesa al pagamento di differenze retributive dovute all'inclusione della cosiddetta posizione economica differenziata (PED) nella retribuzione. Uno degli elementi costitutivi del diritto alla PED era, nel caso di specie, l'inserimento del C. nell'elenco degli operatori di sportello, detti "sportellisti", e questo inserimento era stato negato dalla datrice di lavoro,ma illegittimamente considerato che il lavoratore, secondo quanto riferito dai testimoni, aveva consegnato pacchi ed altri "prodotti postali" ai clienti dell'ufficio di Pisa centro, alternandosi agli sportelli n.1 e n.5. Tanto bastava a farlo considerare sportellista.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Poste italiane mentre il C. resiste con controricorso.
Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello qualificato il lavoratore come sportellista, pur avendo preso atto che egli non lavorava esclusivamente a contatto col pubblico.
Il motivo è fondato.
La questione sottoposta alla Corte d'appello consisteva nel fornire la definizione del servizio postale di "sportelleria", e quindi della qualifica di sportellista, alla quale faceva rinvio la direttiva 15 luglio 1998 n.30, emanata dalla s.p.a. Poste italiane, con riguardo all'attribuzione della PED. Fornita la definizione, era necessario verificare la possibilità di ricondurvi le mansioni svolte dall'attuale controricorrente.
La sentenza impugnata dice che la sportelleria "vera e propria" è quella t'dotata di cassa", ove il cliente si giova di vari servizi quali banco- posta, conti correnti, raccomandate, e deve intendersi che ciò comporti il maneggio di denaro con la relativa responsabilità.
La stessa sentenza aggiunge che l'attuale controricorrente era "applicato al servizio di spedizione, diverso da quello di sportelleria" e che le sue mansioni "quanto meno prevalenti" consistevano nella consegna ai clienti della corrispondenza che i portalettere non erano riusciti a consegnare a domicilio. Questo contatto con il pubblico, che avveniva in diversi sportelli in maniera t< continua anche se non continuativa", era sufficiente a qualificare il lavoratore come sportellista.
E' evidente la contraddizione di queste affermazioni e quindi la non plausibilità della conclusione. Diverse sono le attività di prestazione di servizi di sportello, alcuni dei quali simili a quelli bancari, e quella, soltanto materiale, di consegna di plichi alle persone. Né la sentenza chiarisce il significato delle espressioni "continua anche se non continuativa presenza dell'operatore" e di "non addetto alla sportelleria vera e propria". Queste contraddizioni e insufficienze portano alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro collegio di merito, che , sulla base dell'atto generale a suo tempo emesso dalla datrice di lavoro, fornirà una netta definizione di "sportellista" e verificherà la possibilità di sussumervi le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
15-12-2015 15:03
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