Responsabile società autostrade per i danni causati all'automobilista che investe un cane
Il Tribunale di Taranto, con Sent. 5 gennaio 2015, conferma l'orientamento di legittimità secondo cui a carico della società proprietaria o concessionaria delle autostrade è configurabile la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo, riconducibile ad un rapporto di custodia. Pertanto, ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che la stessa società autostrade in qualità di custode, per andare esente da responsabilità, è tenuta a fornire la prova del caso fortuito a tale fine distinguendo tra le situazioni di pericolo connesse alla stessa struttura o pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti ovvero da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia atteso che soltanto ricorrendo queste ultime, potrà configurarsi il fortuito, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore dell'autostrada abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo eventualmente determinatasi. (Trib. Taranto, Sez. III, 5 gennaio 2015)
21-05-2015 10:53
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