Ricorso in Cassazione: la parte che intende ricorrere ha l'onere di produrre copia autentica della sentenza insieme alla relata di notifica.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 novembre 2014 – 31 marzo 2015, n. 6434
Presidente Salmè – Relatore Frasca
Svolgimento del processo
§I. L'Avvocato R. C. ha proposto "ricorso ex art. 111 Cost." contro gli eredi di C.C:, V.D.F:, la s.p.a. Banca di Legnano, G.P., la Banca Popolare di Milano s.c.r.l., la s.p.a. Intesa san Paolo (già Caiplo s.p.a.), L.P., L.R. ed E.A., avverso la sentenza del 25 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Milano ha provveduto in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 18218 del 2008 in tema di opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.
§2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.
Motivi della decisione
§1. Il Collegio rileva che non è necessario riferire dei motivi con i quali si articola il ricorso, in quanto dev'essere rilevata la improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 del codice di procedura civile.
Invero, nella prima pagina del ricorso si è allegato che la sentenza impugnata è stata «notificata in data 6.3.2012», ma si è prodotta copia autentica di essa senza la relata della sua notificazione.
In tale situazione è applicabile il principio di diritto consolidato secondo cui «La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.» (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).
Il Collegio rileva, inoltre, che nella specie il ricorso è stato presentato per la notificazione il 2 aprile 2012 e, quindi, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (che scadeva il 22 marzo 2012), onde il ricorso non può essere considerato procedibile alla stregua del principio di diritto (in alcun modo in contraddizione con quello affermato delle Sezioni Unite) secondo cui «qualora il ricorrente in cassazione alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone il n. 2 del secondo comma dell'art. 369 c.p.c., il ricorso dev'essere considerato procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, infatti, l'inosservanza delle forme previste dall'indicata norma appare tale che lo scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad esso» (Cass. n. 17066 del 2013: in precedenza Cass. n. 21077 del 2012).».
§1.1. Il Collegio rileva che ad escludere l'improcedibilità non può in alcun modo valere la circostanza, evidenziata anche in sede di discussione, che in chiusura del ricorso si sia precisato, dopo avere indicato la produzione come documento n. 1 della copia autentica della sentenza, che «la copia notificata è allegata al fascicolo dell'atto di appello» e che «in questa sede se ne allega una ulteriore copia libera». Secondo parte ricorrente l'essere stata prodotta la copia con la relata dinanzi al giudice che è stato investito dell'appello per asseriti profili inerenti l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che la sentenza avrebbe deciso - siccome si sostiene nella narrativa del ricorso - in concorso con quella ai sensi dell'art. 617 c.p.c., cui si riferirebbe quest'ultimo, giustificherebbe la mancata produzione della stessa in questa sede.
L'assunto non è condivisibile: è sufficiente osservare che parte ricorrente avrebbe potuto produrre una copia autentica della sentenza con la relata asseritamente prodotta nell'altro giudizio. D'altro canto, il secondo comma dell'art. 347 c.p.c., a differenza dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. non esige che la copia della sentenza (peraltro non prescritta come autentica) venga depositata unitamente alla relata della sua notificazione e, dunque parte ricorrente non aveva neppure alcuna necessità di depositare la copia con la relazione dinanzi al giudice d'appello, onde si è in presenza di una condotta che non gli era certo imposta. Ciò si osserva fermo restando che, se anche vi fosse stato il concorso fra due prescrizioni identiche (cioè entrambe nel senso del n. 2 del detto secondo comma), a seguito del deposito della copia con la relata notificata presso il giudice d'appello bene parte ricorrente avrebbe potuto chiedere al cancelliere di quel giudice il rilascio di altra copia (art. 744 c.p.c.).
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: «La parte che impugna con il ricorso per cassazione una sentenza che sia stata notificata e alleghi tale circostanza non è esentata dall'onere di produrre, a pena di improcedibilità, a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., copia autentica della sentenza unitamente alla relata di notificazione, per il fatto di avere prodotto la copia con la relata di notificazione dinanzi ad altro giudice davanti al quale contro la stessa sentenza abbia proposto altro mezzo di impugnazione, come l'appello.».
§2. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.
§3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
02-04-2015 15:25
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