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Sentenza

Ricorso notificato all’avvocato sbagliato, l’omonimia impone la rinnovazione del...
Ricorso notificato all’avvocato sbagliato, l’omonimia impone la rinnovazione dell'atto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 20 maggio – 6 luglio 2015, n. 13920
Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca

Ritenuto quanto segue

§ I. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro R.S. e l'Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 20 settembre 2013, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza n. 665 del 2007 del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, con la quale quel giudice, investito dalla S. di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a causa del noto black out intervenuto nella distribuzione dell'energia elettrica fra il 27 ed il 28 settembre del 2003, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni dell'attore nei riguardi dell'Enel Distribuzione e l'aveva accolta nei confronti della qui ricorrente.
§2. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la tardività dell'appello, in quanto ha ritenuto che esso fosse stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado impugnata, la quale era stata effettuata presso la cancelleria del Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, per avere nel giudizio di primo grado i difensori della qui ricorrente eletto domicilio in Catanzaro e non nel comune sede del giudice di pace.
Il Tribunale, nel formulare tale valutazione ha considerato che altra notificazione della sentenza di primo grado - eseguita presso quel domicilio e perfezionatasi per il notificante prima di quella avvenuta presso la cancelleria e per la destinataria invece dopo il momento di perfezionamento della stessa - fosse stata nulla e, dunque inidonea a far decorrete il termine breve dell'appello sì da potersi considerare tempestivo l'appello con riferimento ad essa.
§3. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue

§ 1. Il Collegio rileva che la notificazione del ricorso risulta viziata.
Queste le ragioni.
Invero, il ricorso è stato notificato all'intimata presso un procuratore domiciliatario, l'Avvocato D.C., che non è quello indicato nella sentenza impugnata, che viene invece indicato come F.C., sebbene il luogo della notificazione sia stato in (omissis) alla via (omissis), che sempre nella sentenza è indicato come luogo costituente lo studio dell'Avvocato F.C..

Da accesso eseguito sul sito del Consiglio Nazionale Forense, peraltro, entrambi gli Avvocati C. risultano avere studio nel suddetto indirizzo.
Ritiene il Collegio che la notificazione, in una simile situazione, cioè considerando l'identità del luogo dello studio dei due avvocati e soprattutto il fatto che hanno lo stesso cognome, possa essere considerata come eseguita in un luogo e ad un destinatario che presentino comunque relazione con l'intimata.
§2. La notificazione può, dunque, considerarsi nulla, ma non inesistente e, pertanto, se ne può e se ne deve ordinare la rinnovazione a R.S., la quale dovrà eseguirsi personalmente nei suoi riguardi, essendo venuta meno la domiciliazione del medesimo presso l'Avvocato F.C. giusta l'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c.
§3. Parte ricorrente va invitata a produrre, quando la trattazione del ricorso sarà rifissata l'avviso di ricevimento della notificazione all'Enel Distribuzione s.p.a.

P.Q.M.

Visto l'art. 371-bis c.p.c., ordina il rinnovo della notificazione del ricorso personalmente a R.S.. Concede all'uopo termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente e dispone che siano osservate le prescrizioni di detta norma.
Avv. Antonino Sugamele

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